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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 1 del 02 gennaio 2015


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2380 del 16 dicembre 2014

Tassa automobilistica regionale 2004. Sgravio cartelle di pagamento.

Note per la trasparenza

I contribuenti interessati dallo sgravio, nel 2004 hanno versato la tassa automobilistica presso l'agenzia di pratiche auto denominata ACI Verona Ovest, a fronte di una ricevuta, successivamente riconosciuta falsa quale quietanza di pagamento. Dato che la Corte dei Conti ha individuato la responsabilità della falsificazione delle quietanze in capo ai titolari dell'agenzia e che la Regione, nelle more del giudizio, aveva avviato nei confronti dei contribuenti la procedura di recupero coattivo delle tasse non incassate a mezzo di Equitalia, ora sospesa, si ritiene necessario sgravare le cartelle di pagamento emesse.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

In data 27 febbraio 2004, la signora Palazzo Maria titolare dell'impresa Center Car di Palazzo M., con sede in via F.lli Rosselli n. 10, 37138 Verona, Delegazione ACI di Verona Ovest, chiedeva alla Regione Veneto l'abilitazione alla riscossione delle tasse automobilistiche.

In data 8 giugno 2006, la Regione riceveva, per conoscenza, da parte dell'Ufficio provinciale ACI di Verona, la segnalazione di alcuni fatti penalmente rilevanti, in tema di pagamenti delle tasse automobilistiche, indirizzata alla Procura della Repubblica di Verona. Si trattava, in specie, di una presunta falsificazione di ricevute di pagamento per tasse automobilistiche, verificatasi nel mese di maggio dell'anno 2004. Tale attività, secondo l'Ufficio provinciale ACI, sarebbe stata riconducibile, grazie anche alle indicazioni di alcuni contribuenti, alla Delegazione ACI di Verona Ovest.

Successivamente a tale segnalazione, la quantità dei bollettini irregolari è aumentata nei mesi seguenti fino a numeri considerevoli.

Con nota Prot. 5544810 del 28 settembre 2006, la Regione provvedeva ad inoltrare autonoma segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, sul presupposto che i pagamenti fino a quel momento prodotti dai contribuenti interessati agli Uffici regionali, risultavano assenti negli archivi delle tasse automobilistiche. Ne discendeva l'ovvia conseguenza che i soggetti intestatari dei mezzi risultavano obbligati al pagamento della tassa auto per l'anno 2004, scadenza 30 aprile 2005, almeno fino a diversa decisione giudiziale che avesse accertato una diversa attribuzione di responsabilità.

Il procedimento penale venutosi ad instaurare a seguito della segnalazione nei confronti dei titolari dell'agenzia, terminava in via definitiva innanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona con sentenza di condanna n. 510 del 15.05.2008, in capo a ciascuno dei titolari.

Ai sensi della normativa vigente, nell'anno precedente la sentenza anzidetta ovvero nel 2007, la Regione provvedeva ad inoltrare alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti apposita denuncia di presunto danno erariale, nei confronti dei titolari dell'agenzia, verificatosi a pregiudizio dell'Amministrazione regionale.

La segnalazione, quale atto dovuto, ha dato luogo ad un procedimento contabile culminato con la sentenza n. 171 del 22 marzo 2011, che ha individuato i predetti, quali responsabili del danno erariale arrecato alla Regione, condannandoli in solido tra loro, al pagamento a favore della Regione stessa, della somma di € 43.273,08, a titolo di risarcimento oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, e della somma di € 10.000,00 ciascuno, a titolo di danno all'immagine, oltre a interessi legali e spese.

Come da indicazioni dell'Avvocatura regionale, ricevute con nota Prot. 388168 del 17.08.2011, il credito regionale quantificato dalla Corte dei Conti è stato iscritto a ruolo con esecutività dal 20.10.2011. Con nota Prot. 24570 del 5.5.2014, Riscossione Sicilia S.P.A. ha informato, a seguito di richiesta della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi, dell'imminente azione coattiva presso l'INPS solo per parte del debito, nei confronti di uno solo degli ex titolari, riscontrando per l'altro sostanzialmente una situazione di carenza di fondi aggredibili.

Prima dell'intervento delle decisioni giudiziarie, sia penale che contabile, sono stati invece notificati gli avvisi di accertamento e poi, per non subire gli effetti della eventuale prescrizione, le cartelle di pagamento nei confronti dei cittadini truffati. Nel 2009, tutte le cartelle furono sospese in attesa della definizione dei giudizi. Ciascun contribuente, con lettera apposita, fu informato della sospensione temporanea della cartella, sino a nuove determinazioni che sarebbero state successivamente comunicate.

Risultando ormai appurato in via definitiva, sia in sede penale che contabile, che il soggetto "truffato" è invece la Regione, definita giudizialmente quale unica destinataria delle somme dovute e quantificate dalla Corte dei Conti con la sentenza citata, si ritiene di dover proporre con il presente provvedimento la definizione conclusiva della vicenda, autorizzando lo sgravio delle cartelle di pagamento emesse a carico dei cittadini coinvolti nella truffa e risultanti ancora sospese presso Equitalia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente e l'Avvocatura regionale hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l' articolo 5, commi 31 e 32, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. nella L. 53/1983;

Vista la sentenza n. 171 del 22 marzo 2011 della Corte dei Conti Veneto;

Visto l'articolo 2, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore

delibera

1.      di autorizzare lo sgravio delle cartelle di pagamento emesse a carico dei contribuenti interessati dalla truffa perpetrata dagli ex titolari della Delegazione ACI VR Ovest, come sopra individuata, per il risultante omesso pagamento della tassa automobilistica, dovuta per l'anno di imposta 2004;

2.      di incaricare la Sezione Risorse Finanziarie e Tributi dell'esecuzione del presente atto demandando al Direttore responsabile della Sezione l'adozione degli atti necessari allo sgravio delle cartelle di pagamento.

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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