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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 124 del 30 dicembre 2014


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2294 del 27 novembre 2014

Autorizzazione all'Avvocatura regionale di proporre atto di significazione e denuncia in ordine alla validità di contratto di prestazione di servizi di progettazione e direzione lavori.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento autorizza il Presidente, in qualità di legale rappresentante della Regione, a delegare l'Avvocato coordinatore della Avvocatura regionale a significare alla società Net Engineering s.p.a. le ragioni di nullità del contratto per la realizzazione della attività di progettazione e direzione lavori del SFMR stipulato il 3 aprile 1998 e delle sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con contratto del 3 aprile 1998, ha affidato al Consorzio Net Engineering, poi società Net Engineering s.p.a., "L'incarico della progettazione esecutiva di tutte le opere ed impianti, nonché la redazione delle specifiche per l'acquisto del materiale rotabile occorrente (...) per l'attivazione del SFMR", il servizio ferroviario metropolitano Regionale, "così come risultanti dal progetto di massima approvato e dettagliatamente specificati all'annesso n.1, nonché di tutte le ulteriori progettazioni definitive ed esecutive che si rendessero comunque necessarie".

L'atto iniziale è quindi stato oggetto di varie integrazioni, che hanno portato alla modifica del contenuto contrattuale e alla sua estensione. Così vanno registrati: l'atto aggiuntivo sottoscritto il 31 gennaio 2000; il successivo secondo atto aggiuntivo sottoscritto il 21 giugno 2011; l'atto ricognitivo dell'11 aprile 2005 contente l'"Aggiornamento convenzione S.F.M.R." con n. 4 annessi e 2 appendici; la ricognizione in merito alla convenzione S.F.M.R. del 3 marzo 2008, con il relativo verbale di accordo; il verbale di conciliazione arbitrale del 23 settembre 2009; l'aggiornamento triennale dei prezzi unitari del 18 aprile 2011.

In corso di rapporto la Net Engineering s.p.a. ha introdotto un arbitrato con notifica in data 24 marzo 2010, in esito al quale si è registrata la posizione dissenziente di uno dei componenti il collegio arbitrale che ha eccepito della censurabilità della sottostante disciplina contrattuale nel lodo depositato il 23 febbraio 2011.

Successivamente, in esito a un ulteriore arbitrato, notificato il 3 dicembre 2012 e deciso con lodo del 27 maggio 2014, è stata rilevata, su ulteriori e diverse motivazioni, da uno dei tre arbitri, che si è dissociato nel lodo, la nullità dell'originario contratto.

Tali e ulteriori nullità sono state rilevate anche dall'avvocato incaricato dalla Regione Veneto di proporre appello avverso il lodo del 27 maggio 2014, già nelle proprie difese nel corso del giudizio arbitrale e, quindi, sono state dallo stesso proposte come motivi di impugnazione.

Da ultimo con parere reso in data odierna - Allegato B -, ma il cui contenuto era già stato illustrato alla Avvocatura regionale, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, appositamente richiesta dalla Giunta regionale, ha ritenuto che "l'originario affidamento delle attività di progettazione esecutiva e di direzione lavori del S.F.M.R., nonché il successivo allargamento dell'affidamento ad attività di progettazione esclusiva e di direzione lavori, senza indizione di apposita procedura di gara, né selezione comparativa dei possibili assegnatari, si pone in evidente contrasto con i principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento di cui agli artt. 49,56 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (corrispondenti agli artt. 43, 49, e 81 T.C.E., vigenti al momento della stipulazione della convenzione, tanto di origine europea quanto di origine nazionale (...)".

A fronte della quale dichiarazione l'Avvocatura dello Stato sostiene che, "al fine di ottenere la liberazione di codesta Amministrazione regionale dal rapporto contrattuale, pare astrattamente prospettabile il rimedio consistente nell'adozione di un atto di ritiro dei provvedimenti di approvazione della convenzione originaria, nonché dei successivi atti di approvazione delle convenzioni modificative e transattive, con conseguente caducazione del rapporto negoziale - previa comunicazione di avvio del relativo procedimento". Attività che la Avvocatura dello Stato indica sia nella forma della revocazione che dell'annullamento d'ufficio, "motivato sulla sussistenza di plurimi motivi di illegittimità della convenzione", che espressamente indica nel predetto parere.

Stando al contenuto dell'art. 1338 del C.C. che prevede che: "La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato senza sua colpa, nella validità del contratto", si pone anche il dovere contrattuale di esecuzione del rapporto secondo buona fede e, conseguentemente, quello di notiziare la controparte del parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla quale la Regione si è rivolta per avere contezza da parte di un terzo della fondatezza delle posizioni di minoranza degli arbitri di cui ai lodi del 23 febbraio 2011 e 27 maggio 2014 e delle difese assunte nel secondo giudizio arbitrale e nell'atto di impugnazione del lodo del 27 maggio 2014 da parte del difensore della Regione Veneto.

E in tal modo contestualmente notificare, facendoli propri, i motivi di nullità del contratto già formulati nei predetti atti e avviare le procedure per lo scioglimento e/o annullamento del rapporto contrattuale.

A tal fine pare perciò opportuno autorizzare il Presidente, quale legale rappresentante della Regione, di delegare all'Avvocato Coordinatore la notifica alla società Net Engineering s.p.a. di un atto di significazione di tutte le rappresentate contestazioni di nullità del contratto stipulato il 3 aprile 1998 e delle successive modifiche ed integrazioni, nonché di informare controparte degli intendimenti della amministrazione regionale alla luce delle rappresentate nullità, così come esposte nell'atto di cui all'allegato A al presente provvedimento.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   visto l'art. 52 dello statuto della regione Veneto;

-   visto l'art. 1338 del Codice civile;

-   vista la L.R. 16.8.2001 n. 24;

delibera

  1. Il Presidente, dr. Luca Zaia, in qualità di legale rappresentante della Regione Veneto, è autorizzato a delegare all'Avvocato coordinatore della Avvocatura regionale, la notifica di un atto di significazione alla società Net Engineerings.p.a in ordine alle nullità del contratto stipulato il 3 aprile 1998 e delle successive modifiche ed integrazioni, così come rilevate dal parere in data odierna dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché come ricavabile dalle posizioni di minoranza degli arbitri di cui ai lodi del 23 febbraio 2011 e 27 maggio 2014, depositati nei giudizi arbitrali avviati il 24 marzo 2010 e il 3 dicembre 2012 tra la regione Veneto e la società Net Engineerings.p.a., nonché esposti nelle difese assunte nel secondo giudizio arbitrale e nell'atto di impugnazione del lodo del 27 maggio 2014 da parte del difensore della Regione Veneto. E in tal modo, facendoli propri, comunicare l'intendimento della Regione Veneto ad avviare le procedure per lo scioglimento e/o annullamento del rapporto contrattuale in dipendenza dei motivi di nullità del contratto già formulati nei predetti atti e di quelli ulteriori che emergeranno in corso di istruttoria.
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
  3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

2294_AllegatoA_288071.pdf
2294_AllegatoB_288071.pdf

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