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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 122 del 23 dicembre 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2307 del 09 dicembre 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe, Via Don Giuseppe Baldo 7 Verona, per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Madre" con sede in Ronco all'Adige (VR), Via Ippolita Fiorante 12.

Note per la trasparenza

il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe con sede in Via Don Giuseppe Baldo 7 Verona per il Centro di Servizi in oggetto identificato.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 27/07/2012 prot. n. 338649 e relazione dell'ARSS acquisita agli atti al prot. 35588 del 24 gennaio 2013.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/08/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n. 3013 del 31/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attutativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 101 del 16/04/2012 è stato autorizzato all'esercizio il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Madre" con sede in Ronco all'Adige (VR), Via Ippolita Fiorante 12, dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe con sede in Via Don Giuseppe Baldo 7 Verona, per una capacità ricettiva pari a n. 50 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello d'assistenza.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 27/07/2012, prot. n. 338649, la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta di accreditamento per il Centro di Servizi sopraindicato.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 20/08/2012, prot. n. 379541, ha incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed, in esito al sopralluogo svolto il 21/11/2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 35588 del 24/01/2013, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa del Centro di Servizi in epigrafe indicato per la medesima capacità ricettiva per cui è stato autorizzato all'esercizio, con la prescrizione per il requisito CS-PNA.AC.4.9 "E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti" non risultato adeguato, con l'impegno della struttura di adottare il regolamento - tipo regionale entro tre mesi dall'accertamento.

Con nota prot. n. 43314 del 02/09/2013, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 05/09/2013 prot. n. 370066, l'Azienda ULSS n. 21 ha comunicato l'avvenuto adeguamento, da parte della struttura, del requisito CS-PNA.AC.4.9 sopra descritto.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 21, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 282 del 31/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 369 del 6/11/2012 e n. 323 del 9/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro di Servizi in oggetto per la medesima capacità ricettiva per cui è stato autorizzato all'esercizio, dalla data di presa di atto dell'adempimento alla prescrizione assegnata, individuata nel 5/09/2013.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale dall'accertamento tecnico degli stessi e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-   Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-  Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

-  Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

-  Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

-  Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

-  Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

-  Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

-  Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

-  Visto il DDR n. 101 del 16/04/2012

delibera

1.   di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, per tre anni dalla data del 5/09/2013, per le motivazioni sopra esposte, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Madre" ubicato in Ronco all'Adige (VR) Via Ippolita Fiorante 12 dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe con sede in Via Don Giuseppe Baldo 7 Verona, per una capacità ricettiva pari a n. 50 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;

2.   di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale dall'accertamento tecnico degli stessi e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;

3.   di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4.   di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5.   di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 21, al Comune di Ronco all'Adige, e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 21, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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