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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 118 del 12 dicembre 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2252 del 27 novembre 2014

ROTAMFER S.r.l. in ATI con R.M.I. S.r.l. - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Ca' di Capri. Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con D.G.R. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica - Comune di localizzazione: Sona (VR), Verona - Procedura di V.I.A., autorizzazione del progetto e rilascio dell'A.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999, DGR n. 575/2013), conclusa con DGR n. 2814 del 30/12/2013. Richiesta di modifica del Parere n. 441 del 23/10/2013 e del Parere n. 445 del 06/11/2013, approvati con D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013.

Note per la trasparenza

Modifica di alcune prescrizioni del parere n. 441 del 23/10/2013 e del parere n. 445 del 06/11/2013, allegato alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, di autorizzazione del progetto di variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto, della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Ca' di Capri, approvato con D.G.R. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica stessa, presentata dalla Ditta ROTAMFER S.r.l. in ATI con R.M.I. S.r.l. - con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 01820300232 - con nota acquisita al protocollo regionale n. 115975 del 17/03/2014.
Istanza presentata dalla Ditta ROTAMFER S.r.l. in ATI con R.M.I. S.r.l. in data 17/03/2014.
Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 30/04/2014.

L'assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

In data 09.10.2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla la Ditta ROTAMFER S.r.l. (ex S.p.A.) in ATI con R.M.I. S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 01820300232, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 4/2008 e dell'ex-art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308 del 10.02.2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), acquisita con prot. n. 556637/45/07 E.410.0.1 e contestualmente istanza, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/2007.

La Commissione Regionale VIA a conclusione del proprio precorso valutativo aveva ritenuto:

-      che, fosse prioritariamente evitata qualsiasi infiltrazione di acqua nel corpo rifiuti, al fine di scongiurare l'attivazione di fenomeni che possono dar luogo a sviluppo di energia e conseguentemente all'innesco di combustione di rifiuti caratterizzati dalla presenza di sostanze idonee ad alimentare l'evento (gomme, oli lubrificanti, gommapiuma, imbottiture, ecc.);

-      che, sarebbe stato necessario contemporaneamente - previa riconduzione delle altezze di abbancamento dei rifiuti ai limiti progettuali - sigillare la discarica in modo tale che nell'ammasso di rifiuti non potesse in alcun caso entrare aria, favorendo l'espulsione dei gas interstiziali presenti nell'ammasso, attraverso sistemi di captazione ed aspirazione;

-      di concordare con quanto espresso nelle conclusioni della consulenza tecnica del Dott. Alessandro Iacucci in data 12/10/2007 e cioè:

- la sigillatura della discarica non potrà essere realizzata solo con argilla, ma con materiale artificiale, quale teli di HDPE, da saldare al manto di impermeabilizzazione delle sponde laterali.

Al di sotto di questa impermeabilizzazione dovranno essere posizionati i sistemi di drenaggio dei gas, tali da convogliare, all'impianto di abbattimento, le emissione raccolte all'interfaccia rifiuto-sistema di impermeabilizzazione artificiale di copertura in tutto lo spessore della discarica;

- dovrà essere misurata in continuo la temperatura dei percolati all'interno dei pozzi di drenaggio dei vari settori della discarica e monitorata separatamente, con frequenza mensile la composizione del percolato prodotto da ogni settore della discarica per verificare le variazioni di COD, NH3, IPA, diossine e furani ed ogni altra possibile sostanza potenzialmente producibile dalla piorolisi delle tipologie di rifiuti ivi abbancate.

La valutazione dell'andamento delle concentrazioni di queste sostanze è indicativo atteso che le stesse aumentano allorquando si è in presenza di fenomeni di combustione;

-      che, allo stato dell'espressione del parere, gli eventi relativi al III° lotto e le forme di tutela ambientale proposte non davano ragionevole garanzia che con l'introduzione di ulteriore fluff non si potessero sviluppare ulteriori fenomeni di combustione/autocombustione (già sviluppatisi, come meglio descritto nel parere) e pertanto presso ed esclusivamente nel 3° lotto e solo ai fini della messa in sicurezza operativa della discarica, potevano essere conferiti i rifiuti di cui ai codici CER riportati alla voce "Rifiuti conto terzi", del Punto 4.1.1 "Conferimenti" - Paragrafo 4.1 "Sintesi delle basi progettuali di cui si chiede l'autorizzazione", dell'elaborato progettuale "Relazione tecnico descrittiva" (settembre 2009), presentato dal proponente in data 09/10/2009, con prot. n. 556637/45/07 E.410.01.1), nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 03/08/2005, relativamente ai limiti di accettabilità per le discariche di rifiuti inerti e compatibilmente con gli apprestamenti tecnologici presenti.

La medesima Commissione ha inoltre preso atto della richiesta della Ditta Rotamfer S.p.A. (pervenuta agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 08/08/2010 - prot. n. 425354/45/07 E. 410.01.1) di stralciare l'istanza di attribuzione di sottocategoria di cui al D.M. 03/08/2005 per la discarica in oggetto, presentata in data 09/10/2009.

Al termine della propria istruttoria tecnica la Commissione regionale V.I.A. ha espresso nella seduta del 21/09/2010, parere favorevole (n. 315) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto limitatamente alla messa in sicurezza operativa della discarica in oggetto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

In considerazione della tipologia di intervento autorizzato (messa in sicurezza operativa della discarica, della tipologia e natura dei rifiuti autorizzati, conferibili presso ed esclusivamente il 3° lotto e solo ai fini della messa in sicurezza operativa della discarica in oggetto), la Commissione non ha ritenuto di dover rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La Commissione Regionale V.I.A. che ha espresso il parere sopracitato è decaduta in data 22/09/2010.

La Società Rotamfer S.p.A, successivamente all'acquisizione dell'estratto del verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 21/09/2010, ha presentato "Istanza di revisione verbale Commissione V.I.A. del 21.09.2010 (trasmesso in data 04.05.2011 prot. 214895), prescrizione n. 1 e 13 e della proposta di variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto della discarica", acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 28/05/2012 - prot. n. 245154.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della nuova Commissione regionale V.I.A. del 20/06/2012 (istituita con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011).

A conclusione della propria istruttoria tecnica, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole - con prescrizioni - al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e autorizzazione (n. 441 del 23/10/2013) e parere favorevole - con prescrizioni - al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (n. 445 del 06/11/2013).

Tali pareri venivano recepiti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013.

Con nota del 17/03/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 115975 del 17/03/2014), la Ditta ROTAMFER S.r.l. comunicava alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Sona (VR), al Comune di Verona (VR) ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, la predisposizione della documentazione in ottemperanza a quanto prescritto nei pareri allegati alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, evidenziando l'impossibilità (per le motivazioni in essa esposte) di ottemperare alle seguenti prescrizioni riportate nel parere n. 441 del 23/10/2013:

7.      dovranno essere concordati con ARPAV VR i paramenti da rilevare nella centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria;

17.   i pozzi di estrazione del biogas devono essere attrezzati in modo da consentire, su ciascuna testa di pozzo, un'agevole misura di: contenuto di CH4 e O2, temperatura, valore della depressione ΔP e misura del livello di percolato. La frequenza minima di controllo sarà settimanale e i valori misurati devono essere registrati. L'aspirazione sui singoli pozzi sarà, di conseguenza, regolata in modo da mantenere i singoli pozzi in depressione, una temperatura del biogas minore di 55 °C e un basso tenore di O2, comunque inferiore al 5%. Tali misure saranno protratte per almeno tutto il 1° anno della fase di gestione post-chiusura;

23.      i mezzi di cantiere ed i mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB ed Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali e dei mezzi di cantiere all'uscita dalla discarica. Va comunque garantito il non imbrattamento della viabilità pubblica interessata dal transito di tali mezzi;

e di quella riportata nel parere n. 445 del 06/11/2013:

27.   Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali Rotamfer S.r.l. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (revisione settembre 2010), trasmesso ad integrazione del progetto dell'ottobre 2009, integrato con le pertinenti prescrizioni espresse nel parere della Commissione regionale VIA n. 441 del 23/10/2013, nonché dalle seguenti:

b)     dovrà essere recepito ed attuato quanto espresso da ARPAV con proprio parere del 05.11.2013 con le seguenti precisazioni:

-        i controlli di cui al paragrafo 1.1 dovranno essere applicati con riferimento al solo settore 6 del lotto 3 e con riferimento a quanto resta ancora da allestire alla data della presente autorizzazione;

-        le caratteristiche dei materiali naturali e sintetici, ivi compreso il geotessile di protezione, dovranno essere verificate con riferimento a quanto previsto nel progetto di realizzazione dell'ampliamento del lotto 3 approvato con D.G.R. n. 662/2006;

-        i controlli di cui al paragrafo 1.2 dovranno essere individuati con riferimento allo strato di impermeabilizzazione del solo settore 6 del lotto 3 e dovranno essere concordati con il collaudatore delle opere incaricato;

-        le verifiche analitiche relative alla conformità dei rifiuti in conto proprio dovranno essere individuate anche con riferimento a quanto disposto al precedente punto 9;

-        i campionamenti per le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in conto proprio dovranno essere eseguiti a bocca discarica o, in alternativa, direttamente nel relativo impianto di produzione purché sia data evidenza della rappresentatività del singolo campione rispetto al rifiuto che sarà conferito in discarica: in tal caso nel verbale di prelievo dovranno essere altresì indicate la specifica fase di trattamento da cui il rifiuto è stato prodotto, nonché l'area di stoccaggio e/o lo specifico lotto di produzione.

Nella medesima nota veniva quindi richiesta la revoca, l'annullo o la modifica delle prescrizioni sopra riporate, di cui agli allegati A e B alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 25/03/2014. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 02/04/2014 (presso la sede regionale di Palazzo Linetti) si è svolta una riunione tecnica, alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Durante l'iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. osservazioni e parei, tesi a fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi concernenti l'istanza.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 466 del 30/04/2014, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575 del 03/05/2013) ed integrata, ai sensi della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della D.G.R. n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, ad integrazione della Commissione Regionale V.I.A. per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai fini dell'autorizzazione della realizzazione degli interventi proposti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005), ha espresso a maggioranza dei presenti, parere favorevole alla richiesta di modifica delle seguenti prescrizioni, presentata dalla Ditta ROTAMFER S.r.l. in ATI con R.M.I. S.r.l. - con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 01820300232 - con nota acquisita al protocollo regionale n. 115975 del 17/03/2014:

- prescrizione n. 17 del parere n. 441 del 23/10/2013, dell'allegato A alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, che viene così variata, fatte salve le ulteriori prescrizioni riportate nel medesimo parere:

- i pozzi di estrazione del biogas devono essere attrezzati in modo da consentire, su ciascuna testa di pozzo, un'agevole misura di: contenuto di CH4 e O2, temperatura, valore della depressione ΔP e misura del livello di percolato. La frequenza minima di controllo sarà settimanale e i valori misurati devono essere registrati. L'aspirazione sui singoli pozzi sarà, di conseguenza, regolata, nel rispetto della Dgr 995/2000 e del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, in modo da mantenere: i singoli pozzi in depressione durante i periodi di accensione della torcia, una temperatura del biogas minore di 55 °C e un basso tenore di O2, comunque inferiore al 5%. Tali misure saranno protratte per almeno tutto il 1° anno della fase di gestione post-chiusura;

- prescrizione n. 23 del parere n. 441 del 23/10/2013, dell'allegato A alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, che viene così variata, fatte salve le ulteriori prescrizioni riportate nel medesimo parere:

- i mezzi di cantiere ed i mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB ed Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico, fatta eccezione per il mezzo compattatore, i mezzi di allontanamento del percolato, i mezzi provenienti da Arese di trasporto della frazione leggera direttamente in discarica ed i mezzi di trasporto in conto terzi dei rifiuti CER codice 17 e CER 19 12 09 e 19 13 02 e del materiale terroso di ricoprimento delle celle. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali e dei mezzi di cantiere all'uscita dalla discarica. Va comunque garantito il non imbrattamento della viabilità pubblica interessata dal transito di tali mezzi;

rigettando, per le motivazioni riporate nel parere n. 466 del 30/04/2014, Allegato A del presente provvedimento, la richiesta di modifica della prescrizione n. 7 del parere n. 441 del 23/10/2013, dell'allegato A alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013 e della prescrizione n. 27 del parere n. 445 del 06/11/2013, dell'allegato B alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, così come presentata dalla Ditta ROTAMFER S.r.l. con nota acquisita al protocollo regionale n. 115975 del 17/03/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO  l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 575/12013;

VISTA la D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013;

VISTA la D.G.R. n. 16 del 14/01/2014;

VISTA la Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008;

VISTO il parere della Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 441 espresso nella seduta del 23/10/2013;

VISTO il parere della Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 445 espresso nella seduta del 06/11/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 30/04/2014;

VISTO il parere della Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 466 espresso nella seduta del 30/04/2014, Allegato A del presente provvedimento;

delibera

1.      di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 466, espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 30/04/2014, Allegato A del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini della modifica delle prescrizioni n. 7, 17, 23 del parere n. 441 del 23/10/2013 allegato A alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013 e della prescrizione n. 27 del parere n. 445 del 06/11/2013, allegato B alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, di autorizzazione del progetto di variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto, della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Ca' di Capri, approvato con D.G.R. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica stessa, presentata dalla Ditta ROTAMFER S.r.l. in ATI con R.M.I. S.r.l. - con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 01820300232 - con nota acquisita al protocollo regionale n. 115975 del 17/03/2014;

2.      di modificare le prescrizioni n. 17, 23 del parere n. 441 del 23/10/2013 allegato A alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, secondo quanto riportato nel parere n. 466 del 30/04/2014, Allegato A del presente provvedimento, di seguito riporate:

- prescrizione n. 17, viene così variata, fatte salve le ulteriori prescrizioni riportate nel medesimo parere:

- i pozzi di estrazione del biogas devono essere attrezzati in modo da consentire, su ciascuna testa di pozzo, un'agevole misura di: contenuto di CH4 e O2, temperatura, valore della depressione ΔP e misura del livello di percolato. La frequenza minima di controllo sarà settimanale e i valori misurati devono essere registrati. L'aspirazione sui singoli pozzi sarà, di conseguenza, regolata, nel rispetto della Dgr 995/2000 e del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, in modo da mantenere: i singoli pozzi in depressione durante i periodi di accensione della torcia, una temperatura del biogas minore di 55 °C e un basso tenore di O2, comunque inferiore al 5%. Tali misure saranno protratte per almeno tutto il 1° anno della fase di gestione post-chiusura;

- prescrizione n. 23, viene così variata, fatte salve le ulteriori prescrizioni riportate nel medesimo parere:

- i mezzi di cantiere ed i mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB ed Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico, fatta eccezione per il mezzo compattatore, i mezzi di allontanamento del percolato, i mezzi provenienti da Arese di trasporto della frazione leggera direttamente in discarica ed i mezzi di trasporto in conto terzi dei rifiuti CER codice 17 e CER 19 12 09 e 19 13 02 e del materiale terroso di ricoprimento delle celle. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali e dei mezzi di cantiere all'uscita dalla discarica. Va comunque garantito il non imbrattamento della viabilità pubblica interessata dal transito di tali mezzi;

3.      di rigettare, per le motivazioni riporate nel parere n. 466 del 30/04/2014, Allegato A del presente provvedimento, la richiesta di modifica della prescrizione n. 7 del parere n. 441 del 23/10/2013 allegato A alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013 e della prescrizione n. 27 del parere n. 445 del 06/11/2013 allegato B alla D.G.R. n. 2814 del 30/12/2013, così come presentata dalla Ditta ROTAMFER S.r.l. in ATI con R.M.I. S.r.l., con nota acquisita al protocollo regionale n. 115975 del 17/03/2014;

4.      di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

5.      di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ed alla Ditta ROTAMFER S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 01820300232 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, Comune di Sona (VR), al Comune di Verona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), alla Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona;

6.      di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7.      di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;

8.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

10.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2252_AllegatoA_287521.pdf

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