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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 119 del 16 dicembre 2014


Materia: Bonifica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2174 del 18 novembre 2014

Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. (art. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12). Modifica e integrazione alle disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e 3 novembre 2014, n. 2068.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono introdotte modifiche in ordine ai termini per gli adempimenti legati alla realizzazione dei lavori e all'adozione del Piano delle Acque, nonché individuato un nuovo fattore di priorità per la redazione della graduatoria degli interventi manutentori di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e 3 novembre 2014, n. 2068.
 

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Al fine di dare avvio alle attività orientate al miglior governo del territorio regionale favorendo l'invaso delle acque meteoriche nella rete idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i problemi idraulici, la Giunta regionale con deliberazioni 29 settembre 2014, n. 1767 e 3 novembre 2014, n. 2068, ha attivato il procedimento per il finanziamento degli "Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione da parte dei Consorzi di bonifica di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Con la citata deliberazione n. 1767/2014 è stato destinato per l'iniziativa in argomento l'importo complessivo di € 4.390.000,00 a carico del bilancio regionale.

Deve essere ricordato, infatti, che la rete idraulica sulla quale esercitano la loro attività i Consorzi di bonifica veneti trova completamento funzionale con una fitta maglia di scoline, fossi e capofossi di competenza di privati e Enti Pubblici. Questo fitto intreccio di opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il mantenimento funzionale di tutto il sistema attraverso una costante attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nei territori di bonifica idraulica alla fitta rete di scolo interpoderale e comunale, con riferimento anche a quella decorrente lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l'importante compito di accogliere in un primo invaso le acque meteoriche - che, sempre più spesso, hanno origine da eventi di pioggia di elevata intensità - impedendo loro di causare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate.

La citata deliberazione della Giunta regionale n. 1767 del 2014 ha previsto che gli interventi in argomento dovranno essere progettati e realizzati dai Consorzi di bonifica in diretta amministrazione con personale e mezzi propri o attraverso l'affidamento dei lavori sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Al fine di garantire tempestività alle azioni che si intende intraprendere con i citati provvedimenti della Giunta regionale n. 1767 e 2068 del 2014, è stato previsto che i Comuni beneficiari siano provvisti di un "Regolamento di Polizia Rurale" che preveda l'adozione di una Ordinanza del Sindaco qualora il detentore dei terreni o immobili non provveda alla manutenzione dei fossi e strutture idrauliche di carattere privato presenti nella proprietà. Ulteriore condizione per il riconoscimento delle provvidenze contributive regionali è che il Comune abbia adottato il Piano delle Acque o assunto la deliberazione con la quale intende disporre l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Piano medesimo.

La Regione del Veneto parteciperà alla realizzazione degli interventi proposti dai Comuni con un cofinanziamento che non potrà essere superiore all'80% della spesa ammissibile e, in ogni caso, per un importo massimo individuato in € 50.000,00 per ciascun Comune.

Peraltro, la citata deliberazione n. 2068/2014 prevede che costituisce requisito per concorrere al finanziamento regionale l'aliquota di cofinanziamento a carico del Comune non inferiore al 20% da calcolarsi sull'importo dei lavori e forniture riportato nel quadro economico progettuale.

Al fine di chiarire quanto già riportato nella deliberazione della Giunta regionale n. 2068/2014 in ordine ai criteri di priorità al finanziamento regionale, che ha comportato discordanti interpretazioni, è il caso di precisare che costituisce criterio di priorità al finanziamento regionale l'importo complessivo dell'intervento e che il contributo regionale è omnicomprensivo di tutte le spese sostenute. A parità di importo progettuale, verrà riconosciuto il finanziamento regionale all'intervento per il quale il Comune concorre con la maggiore aliquota di cofinanziamento sulla spesa complessivamente prevista per la realizzazione dell'intervento.

Appare il caso di evidenziare che l'intervento ammesso a finanziamento regionale potrà venir realizzato direttamente dal Consorzio beneficiario con personale e mezzi d'opera propri, oppure ricorrendo a ditte esterne al Consorzio. Valutazioni e analisi compiute sulle prime proposte formulate dai Comuni interessati hanno messo in evidenza che la massima valorizzazione e incisività dell'intervento finanziario regionale potrà venir garantita con la realizzazione dei lavori in diretta amministrazione da parte del Consorzio. Pertanto, nel posizionamento dei diversi interventi nella graduatoria regionale si terrà conto anche di tale fattore di priorità.

Nella consapevolezza che le attività in argomento assumono carattere di straordinarietà rispetto a quanto ordinariamente compiuto dai Consorzi per la manutenzione, gestione e esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, si valuta che l'originario termine di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione dell'accordo di programma per il completamento degli interventi in oggetto sia insufficiente per l'attuale organizzazione consortile e debba, pertanto, essere portato a 36 (trentasei) con pari decorrenza. Parimenti, tale termine viene esteso anche alla originaria scadenza per la adozione del Piano delle Acque da parte del Comune. Ciò comporta la necessità di modificare i punti 1 e 9 dello schema di accordo di programma che costituisce allegato "A" alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2068/2014, sostituendo l'originario termine di 18 mesi con il nuovo termine di 36 mesi in entrambi i casi.

Inoltre, considerato il grande interesse suscitato sull'iniziativa in argomento nell'ambito delle Amministrazioni comunali, si valuta opportuno individuare nel 30 novembre 2014 il nuovo termine per la presentazione agli uffici della Sezione Difesa del Suolo del piano degli interventi redatto dal Consorzio di bonifica sulla base delle richieste formulate dai Comuni, originariamente fissato nel 15 novembre 2014 dal punto 3. del disposto della deliberazione della Giunta regionale n. 1767 del 29 settembre 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 18 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

  • 15 aprile 2014, n. 537;
  • 29 settembre 2014, n. 1767;
  • 3 novembre 2014, n. 2068;

delibera

1.   di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di disporre che nella redazione della graduatoria regionale degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1767 del 2014, si dovrà tener conto anche del fattore di priorità legato alla realizzazione diretta dei lavori con personale e mezzi propri del Consorzio di bonifica;

3.   di individuare in 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma, il termine per il completamento degli interventi di cui al punto 2., nonché quello per l'adozione del Piano delle Acque da parte del Comune. Di modificare, conseguentemente, i punti 1 e 9 dello schema di accordo di programma che costituisce allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 2068, sostituendo l'originario termine di 18 mesi con il nuovo termine di 36 mesi;

4.   di individuare nel 30 novembre 2014 il nuovo termine per la presentazione agli uffici della Sezione Difesa del Suolo del piano degli interventi redatto dal Consorzio di bonifica sulla base delle richieste formulate dai Comuni. Tale termine era originariamente fissato nel 15 novembre 2014 dal punto 3. del disposto della deliberazione della Giunta regionale n. 1767 del 29 settembre 2014;

5.   di ribadire ogni altro contenuto e disposto delle deliberazioni della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e 3 novembre 2014, n. 2068;

6.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.   di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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