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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2172 del 18 novembre 2014
Ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. Diniego dell'autorizzazione ad ampliare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN" in Comune di Asiago (VI). L.R. 44/1982.
Si tratta del diniego dell'autorizzazione al ampliare la cava FASSA POLSEN in Comune di Asiago (VI).
L'assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 2188 del 17.06.1997 la ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. era stata autorizzata a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "FASSA POLSEN" in Comune di Asiago (VI), secondo un progetto che prevedeva l'ampliamento della cava originaria, autorizzata con D.G.R. n. 850 del 20.02.1992.
Nel 2012 ditta ha presentato presso la competente struttura regionale un progetto per un ulteriore ampliamento della cava, chiedendone la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e, con decreto n. 241 del 12.12.2012 della Direzione regionale tutela ambiente, il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con le seguenti raccomandazioni:
La ditta quindi, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44, ha presentato in data 05.02.2013 domanda di autorizzazione ad ampliare la cava, acquisita al prot. 58664 del 07.02.2013.
Con nota 248880 del 11.06.2013, nell'avviare il procedimento, è stata chiesta documentazione integrativa che la ditta ha fatto pervenire al prot. 345149 del 13.08.2013.
Della domanda e dei relativi allegati è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Asiago a partire dal 09.09.2013 per la durata di 15 giorni e, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, sono state presentate osservazioni da parte dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Asiago.
Sulla domanda medesima, la Giunta Comunale di Asiago, con deliberazione n. 38 del 19.03.2013, aveva espresso parere contrario per le seguenti motivazioni:
Con nota n. 368608 del 04.09.2013 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza e la Provincia di Vicenza, con nota acquisita al protocollo n. 463374 in data 28.10.2013, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 01.10.2013, ha espresso parere contrario alla domanda condividendo le motivazioni del Comune di Asiago espresse con la citata D.G.C. n. 38/2013.
La ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c., a seguito del parere contrario della C.T.P.A.C., con nota in data 07.11.2013 acquisita al protocollo n. 519148 del 28.11.2013, ha chiesto la sospensione temporanea del procedimento per poter produrre integrazioni volontarie al progetto.
La ditta ha quindi presentato in data 25.02.2014, prot. 84947 del 26.02.2014, documentazione integrativa a modifica del progetto ed ha chiesto il ravvio del procedimento. La modifica riguarda il ridimensionamento dei volumi di scavo, la riduzione delle aree di sfruttamento e la definizione di un programma di ripristino correlato alle fasi di avanzamento dei lavori estrattivi.
Con nota 108283 del 12.03.2014 la Sezione geologia e georisorse ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa di progetto al Comune di Asiago e alla C.T.P.A.C. di Vicenza, chiedendo l'espressione dei previsti pareri.
Il Comune di Asiago, con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 14.04.2014, acquisita al prot. 197380 del 07.05.2014, preso atto delle migliorie apportate al progetto riguardanti la riduzione delle aree e dei volumi e visto il cronoprogramma dettagliato dei lavori, ha comunque rilevato che dette modifiche non variano le condizioni generali e i giudizi precedentemente espressi ed ha quindi espresso parere non favorevole all'ampliamento della cava.
La Provincia di Vicenza, con nota acquisita al prot. 326568 del 31.07.2014, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 24.06.2014, ha nuovamente espresso parere contrario alla domanda.
La Sezione geologia e georisorse, con nota n. 381245 del 11.09.2014, pervenuta alla ditta il 11.09.20014, ha comunicato che sulla iniziale domanda di ampliamento sono stati espressi i pareri contrari del Comune con D.G.C. n. 38/2013 e della C.T.P.A.C. di Vicenza con atto in data 01.10.2013 e che anche sulla proposta integrativa volontaria sono stati espressi i pareri contrari del Comune con DGC n. 61/2014 e della C.T.P.A.C. di Vicenza con atto in data 24.06.2014.
Poiché i pareri contrari della C.T.P.A.C. sono vincolanti ai sensi dell'art. 24 della L.R. 1/2004 nei confronti della Giunta regionale, la citata Sezione regionale ha comunicato alla ditta l'intenzione di procedere immediatamente con il provvedimento di diniego dell'istanza. Ciò anche allo scopo di interrompere l'iter istruttorio, evitando l'acquisizione del parere della C.T.R.A.E. e del parere della Soprintendenza che costituirebbero un inutile aggravio procedimentale.
Infatti la Giunta regionale, anche in caso di parere favorevole della C.T.R.A.E., non rilevando ulteriori o diversi elementi di valutazione rispetto a quanto già esaminato dalla C.T.P.A.C., è tenuta ai sensi della L.R. 1/2004 ad adottare il provvedimento di diniego della domanda in ossequio al carattere vincolante del parere della C.T.P.A.C..
Con la citata nota, inviata come comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, è stato chiesto alla ditta, qualora fosse stata di diverso avviso e avesse ritenuto comunque di far proseguire l'istruttoria, di inviare alla Sezione geologia e georisorse entro 15 giorni specifica comunicazione in tal senso.
Al riguardo, la ditta non ha fatto pervenire alcuna osservazione e/o opposizione alla nota citata.
Si propone quindi di denegare l'autorizzazione richiesta, facendo proprie le considerazioni della Sezione geologia e georisorse.
Il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la D.G.R. n. 2188 del 17.06.1997 con è stata rilasciata l'autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "FASSA POLSEN" in Comune di Asiago (VI);
VISTA la domanda in data 05.02.2013 della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. acquisita al prot. prot. 58664 del 07.02.2013, di ampliamento della cava denominata "FASSA POLSEN";
VISTO il decreto n. 241 del 12.12.2012 del Dirigente della Direzione regionale tutela ambiente che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;
VISTA la documentazione progettuale integrativa e sostitutiva acquisita ai prott. 345149 del 13.08.2013, n. . 84947 del 26.02.2014;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
VISTI i parere contrari del Comune di Asiago e della C.T.PA.C. di Vicenza;
VISTA la nota n. 381245 del 11.09.2014 pervenuta alla ditta il 11.09.2014 relativa alla comunicazione ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di € 103 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di denegare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. (C.F. 00731020244) con sede a Conco (VI) in via Bagnara n.16, l'autorizzazione ad ampliare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN" e sita in comune di Asiago (VI), di cui alla domanda in data 05.02.2013 acquista al prot. 58664 del 07.02.2013 e alla documentazione integrativa in data 25.02.2014 acquista al prot. 84947 del 26.02.2014;
2. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 103,00 (centotre/00) che la ditta ha già versato a titolo di anticipazione;
3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c. legge 20.11.1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Vicenza e al Comune di Asiago;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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