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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 115 del 02 dicembre 2014


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 10 novembre 2014

Trattamento economico massimo a carico delle finanze pubbliche per il personale dipendente. Art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1, commi 471 e ss. L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si propone di approvare alcune disposizioni applicative, al fine di garantire il rispetto, per il personale dipendente, del trattamento economico massimo di cui all'art 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed all'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, previsto per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con Pubbliche Amministrazioni.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, ha demandato ad un DPCM il compito di definire il trattamento economico massimo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con Pubbliche Amministrazioni statali, stabilendo come parametro di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPCM 23 marzo 2012 "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali", che ha confermato il suddetto parametro di riferimento.

L'art. 1 comma 471 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha esteso l'ambito di attuazione di tali disposizioni (inizialmente destinate solo ai dipendenti delle Amministrazioni statali), prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le stesse si applichino a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti (comunque denominati) in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, e quindi anche con le Regioni.

Ai sensi dell'art. 1 comma 472 della Legge di stabilità 2014 sono inoltre soggetti al limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle PA.

La normativa statale in ordine ai limiti retributivi è stata infine ulteriormente modificata dall'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

A decorrere dal 1° maggio 2014 il livello retributivo massimo è stato abbassato da quello pari al trattamento del Primo Presidente della Corte di Cassazione (pari nel 2013 a 311.658,53 euro annui) all'importo massimo di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Ai fini del raggiungimento del limite sono inoltre considerati emolumenti prima non rientranti nel cumulo.

Al fine di assicurare il rispetto della suddetta normativa statale da parte del personale dipendente dalla Giunta regionale, si propone di approvare le disposizioni applicative di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011;

VISTO l'art. 1, commi 471 e ss della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

VISTO l'art. 2, comma 2, lett d) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.    di approvare le disposizioni applicative delle norme statali relative ai limiti retributivi indicate nelle premesse, secondo lo schema di cui all' Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2.    di demandare alla Sezione Risorse Umane l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la diffusione della relativa disciplina a tutte le strutture della Giunta regionale;

3.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2093_AllegatoA_285986.pdf

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