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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1915 del 28 ottobre 2014
Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Treviso.
Con il presente provvedimento la Regione designa la Gestione Associata, costituita tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, come Ente di governo al quale sono attribuite le principali funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, di scelta della forma di gestione e di relativo controllo.
Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013, la Giunta regionale ha definito il perimetro dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali servizi. Si tratta di un adempimento che risponde alle prescrizioni dettate dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e ss.mm.ii. e che costituisce il primo tassello per la complessiva riorganizzazione della governance del servizio di TPL nel Veneto.
Il provvedimento richiamato ha quindi individuato, per quanto qui d'interesse, il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso, quale insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Treviso.
Il secondo corollario, posto dalla norma statale per conseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza del servizio, è la designazione da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Con riguardo a tale processo, la Regione ha ritenuto, in armonia con i principi di sussidiarietà, adeguatezza e di differenziazione di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione e nel rispetto dell'assetto autonomistico della Repubblica delineato dall'art. 5 della Costituzione e ribadito dall'art. 3 dello Statuto, di lasciare alle province ed ai comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per addivenire ad una volontaria istituzione dell'Ente di governo. Lo strumento della convenzione tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è risultato il modello organizzativo scelto o comunque non incompatibile con la volontà espressa dagli Enti affidanti e conforme al complessivo quadro normativo ordinamentale per la costituzione e la successiva designazione da parte della Regione dell'Ente di governo. Tramite l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico la Regione persegue le seguenti finalità:
Come descritto nella D.G.R. n. 2048/2013, la stipulazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 può prevedere la costituzione di un ufficio comune o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Rispetto a questa duplice modalità di declinazione dello strumento convenzionale, la Giunta non ha ritenuto di dover esprimere una preferenza, lasciando agli enti stipulanti piena autonomia sull'opzione organizzativa da compiere, anche tramite la combinazione di tali modalità secondo uno schema a geometria variabile.
In data 8 settembre 2014, la Provincia di Treviso ha sottoscritto con i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, una convenzione di delega di funzioni mediante la quale i predetti Comuni hanno autorizzato l'ente provinciale ad esercitare le funzioni amministrative delegate all'interno dell'Ente di governo denominato "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" (Allegato A).
L'Ente di Governo, costituendo "Autorità competente", ai sensi e per gli affetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, eserciterà le funzioni di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo, pubblicazione della relazione che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
L'Ente di Governo svolgerà le funzioni di cui alla L.R. n. 25/1998 relative a:
La Convenzione istituisce un organismo comune, denominato Conferenza Permanente, composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni, o Assessori dai medesimi specificamente delegati, con il compito di esprimere l'indirizzo politico, di definire i rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati ed esercitare il controllo di attività e funzioni svolte dall'Ente delegato.
La Convenzione, inoltre, disciplina le modalità di partecipazione di ogni singolo Ente alla Conferenza; in particolare stabilisce la quota di rappresentanza di ciascun Ente nella Conferenza in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani ed extraurbani assegnate per l'esercizio 2013 dalla Regione Veneto, ossia:
Ente
Quota % di rappresentanza nella Conferenza
Provincia di Treviso
69,88%
Comune di Treviso
24,10%
Comune di Asolo
0,65%
Comune di Conegliano
2,11%
Comune di Montebelluna
0,59%
Comune di Vittorio Veneto
2,67%
Considerato che la Convenzione appare sostanzialmente conforme agli "Indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000", approvati con la D.G.R. n. 2048/2013, con il presente provvedimento si propone di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, sottoscritta in data 8 settembre 2014, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Treviso. L'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. Si propone, altresì, di stabilire che le funzioni amministrative e i compiti sopra elencati oggetto di esercizio associato, siano esercitati dall'Ente di governo a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visti gli artt. 5 e 118, comma 1, della Costituzione; Visti gli artt. 3 e 12 dello Statuto; Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000; Visto l'art. 3bis del D.L. n. 138/2011; Visto l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012; Vista la l.r. n. 25/1998; Vista la l.r. n. 18/2012; Vista la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013;
Vista la Convenzione di delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale stipulata tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, sottoscritta in data 8 settembre 2014 (Allegato A);
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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