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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 107 del 07 novembre 2014


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2015 del 28 ottobre 2014

Decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, s.m.i. in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione ed approvazione delle relative procedure tecniche ed amministrative. Aggiornamento delle disposizioni regionali, con validità dalla campagna vendemmiale 2014-2015 e successive. Abrogazione DGR 3 agosto 2011, n. 1348 e DGR 13 settembre 2011, n. 1464.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento aggiorna le norme tecniche e le procedure amministrative per gli utilizzi alternativi delle fecce e delle vinacce, ai sensi dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, per la campagna vendemmiale 2014-2015 e campagne successive.
Si abolisce, altresì, il limite massimo di 4.000 hl/anno di quantità di vino lavorato dall'azienda al di sopra del quale non sono ammessi gli usi alternativi dei sottoprodotti disciplinati dalle presenti disposizioni.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Le disposizioni regionali concernenti gli utilizzi alternativi rispetto al conferimento obbligatorio alla distillazione dei sottoprodotti dei processi di vinificazione (fecce e vinacce) ha dato attuazione all'articolo 5 del DM 27 novembre 2008 a partire dal 2009.

Con la DGR 15 settembre 2009, n. 2594 sono stati infatti definiti, in sede di prima applicazione, i criteri tecnici e le procedure amministrative per l'utilizzo agronomico delle fecce e delle vinacce, e per l'impiego nei processi di digestione anaerobica e di combustione per produzione di energia delle sole vinacce derivanti dalla vinificazione delle uve.

Successivamente, con l'intento di perfezionare una regolamentazione che aveva comunque un'efficacia limitata alla medesima campagna per la quale era stata emanata, nuovi provvedimenti hanno dato maggiore definizione alle specifiche norme tecniche di gestione. Si sono svolti a tal fine alcuni incontri di coordinamento tra le Regioni interessate, in un prima fase, e poi tra le Regioni ed il MIPAAF, con lo scopo di dare opportuna definizione alle procedure in argomento. Sulla base degli esiti di tale confronto è stato emanato il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407, che ha modificato l'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396. Con detto decreto sono stati individuati i criteri comuni di gestione ai quali le Regioni si sono adeguate nella successiva stesura della disciplina regionale.

Di conseguenza, con la DGR n. 2062/2010, stante l'imminenza dell'avvio della campagna vendemmiale 2010-2011, è stata data una prima urgente applicazione del decreto ministeriale n. 7407/2010. La successiva DGR 16 settembre 2010, n. 2185 - abrogando la precedente DGR n. 2062/2010 - ha poi provveduto alla definizione del nuovo allegato A, contenente le disposizioni applicative dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396.

Infine, la DGR 3 agosto 2011, n. 1348 e la successiva DGR 13 settembre 2011, n. 1464, sulla scorta dell'esperienza sviluppata in due anni di applicazione della normativa in argomento, hanno introdotto disposizioni efficaci anche per le successive campagne vendemmiali, facendo sempre salve le eventuali esigenze di aggiornamento in caso di modifica della legislazione comunitaria o nazionale.

Le disposizioni confermavano la possibilità di ricorso all'uso agronomico dei sottoprodotti in questione solo da parte delle aziende che, oltre a dover rispettare il requisito della produzione aziendale in quota prevalente delle uve vinificate, non dovevano tuttavia superare il limite massimo complessivo di 4.000 hl di vino complessivamente prodotto annualmente. Oltre tale livello di produzione vinicola, l'uso alternativo disciplinato dalla DGR n. 1348/2011 consisteva nella destinazione delle vinacce al trattamento di digestione anaerobica o oppure alla combustione - in forma controllata - per la produzione di energia.

Gli operatori del settore vitivinicolo, dopo alcuni anni di applicazione della norma, hanno ritenuto opportuno proporre la soppressione del limite di 4.000 hl di vino complessivamente prodotto a livello aziendale, fermi restando il limite del quantitativo massimo annuo di 3 t/ha di sottoprodotto distribuito sulle superfici agricole condotte dall'agricoltore ed il requisito obbligatorio della prevalenza della provenienza aziendale delle uve vinificate dall'azienda medesima.

Considerato che viene mantenuto il limite massimo fissato dalla norma nazionale (3 t/ha) nella distribuzione dei sottoprodotti in questione sui terreni agricoli, l'eliminazione del vincolo di 4.000 hl di vino annualmente prodotto non determina evidentemente alcun effetto sull'ambiente, anche relativamente alla tutela delle acque e alla salvaguardia dei suoli agricoli.

La proposta è stata portata all'ordine del giorno della "filiera" vitivinicola regionale, i cui rappresentanti, intervenuti all'incontro tenutosi il 6 agosto 2014, hanno espresso una condivisione dell'iniziativa e - pertanto - confermato l'opportunità della limitata modifica alle disposizioni in materia di utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione.

Con la presente proposta di provvedimento si approva pertanto l'allegato A, dal titolo "Disposizioni integrative dell'articolo 5 del DM 27.11.2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli", con il quale si abolisce il limite di 4.000 hl di produzione aziendale, sopra indicato per le aziende vitivinicole, ed aggiorna i riferimenti di legge all'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta.

Si approva altresì l'allegato B, che costituisce il modello per la presentazione - alla Provincia in cui ricade il centro aziendale e agli Uffici periferici dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) competente per territorio - della "Comunicazione per l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'OCM del mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO l'allegato XV ter del predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D "Sottoprodotti", che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;

VISTO in particolare l'articolo 22 del predetto regolamento che prevede che i produttori siano tenuti a ritirare i sottoprodotti sotto "supervisione" e nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare di quella in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE la DGR n. 2495/2006, la DGR n. 2439/2007 e la DGR n. 1150/2011, relative agli utilizzi agronomici degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, ivi comprese le acque reflue vitivinicole;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTA la DGR 8 agosto 2008, n. 2204;

VISTA la legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;

VISTA la DGR 5 maggio 2009, n. 1192;

VISTA la DGR 28 luglio 2009, n. 2272;

VISTA la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

VISTI in particolare gli articoli 9 e 14 della citata Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che pongono in capo alle Regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2009, prot. n. 0005741, con oggetto: "Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei prodotti della vinificazione";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2009, n. 155, "Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi, per la campagna viticola 2009−2010 (rif. Articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008)";

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 agosto 2009, n. 0006139, con la quale si esprime parere favorevole in ordine alla coerenza del DPGR n. 155 del 18 agosto 2009 con le disposizioni comunitarie e nazionali, nel rispetto delle disposizioni in materia ambientale;

VISTA la DGR 15 settembre 2009, n. 2594 "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli";

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407 "Modifiche all'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, concernente 'Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dei sottoprodotti della vinificazione' ";

VISTA la DGR 3 agosto 2011, n. 1348, che ha abrogato la DGR 16 settembre 2010, n. 2185, con la quale erano state recepite le disposizioni dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, come modificato dal DM 4 agosto 2010, n. 7407, ed ha approvato le nuove disposizioni valide per la campagna vendemmiale 2011-201 e le campagne successive;

VISTA la DGR 13 settembre 2011, n. 1464, che ha modificato il testo dell'allegato A alla DGR 3 agosto 2011, n. 1348, limitatamente all'articolo 1, lettera a);

PRESO ATTO degli esiti dell'incontro tenutosi il giorno 6 agosto 2014, presso la Regione del Veneto, durante il quale i rappresentanti degli Enti e degli Organismi facenti parte della filiera vitivinicola hanno concordato sull'opportunità della modifica alle disposizioni vigenti in Veneto, limitatamente al vincolo dei 4.000 hl di produzione massima aziendale, che potrà di conseguenza essere superato - allo scopo di poter effettuare l'utilizzo agronomico diretto dei sottoprodotti in argomento - dai soli "produttori" che vinificano per la maggior parte uve proprie;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni recate dall'allegato A alla DGR n. 1348/2011, in relazione all'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

delibera

1.       di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.       di approvare l'allegato A al presente atto, che modifica e aggiorna le procedure per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, già disciplinate dalla DGR 3 agosto 2011, n. 1348 e smi, ai fini della loro destinazione ad usi alternativi rispetto al conferimento alla distillazione;

3.       di approvare l'allegato B al presente atto, recante il modello di "Comunicazione per l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione";

4.       di abrogare la DGR 3 agosto 2011, n. 1348, con oggetto "Decreto ministeriale 27 novembre 2008 n. 5396 e smi, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione ed approvazione delle relative procedure tecniche ed amministrative. Aggiornamento delle disposizioni regionali, con validità dalla campagna vendemmiale 2011-2012 e successive. Abrogazione della DGR 16 settembre 2010, n. 2185", e di abrogare altresì la DGR 13 settembre 2011, n. 1464, avente per oggetto "DGR 3 agosto 2011, n. 1348 in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione. Modifica dell'articolo 1, lettera a) dell'allegato A";

5.       di precisare che le disposizioni e gli allegati di cui al presente atto hanno efficacia a decorrere dalla campagna vendemmiale 2014-2015 e validità anche per le campagne vendemmiali successive;

6.       di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

7.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8.       di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

9.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2015_AllegatoA_284615.pdf
2015_AllegatoB_284615.pdf

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