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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 31 ottobre 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 28 ottobre 2014

Interventi in materia di contrasto della violenza contro le donne. Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 24 luglio 2014. Riapertura termini del Bando approvato con DGR n. 1356/2014. L.r. n. 5/2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono ripartite le risorse riguardanti il "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità 2013-2014", assegnate al Veneto con DCPM 24 luglio 2014, per potenziare l'assistenza ed il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Viene riaperto il Bando approvato con DGR n. 1356/2014 (L.R. n. 5/2013) per l'utilizzo dei fondi statali.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede una serie di misure per contrastare il fenomeno della violenza quali: l'adozione di un "Piano d'azione straordinario per contrastare la violenza sessuale e di genere" (articolo 5) e l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (articolo 5 bis). In particolare, l'articolo 5 bis prevede che le risorse stanziate per contrastare il fenomeno della violenza siano ripartite annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro Delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto dei seguenti criteri:

a)      il riequilibrio della presenza di centri antiviolenza e di case rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999;

b)      la programmazione regionale e gli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

c)      il numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

d)      il numero delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

Nelle more dell'approvazione del piano nazionale, il DPCM del 24 luglio 2014 recante "Ripartizione delle Risorse relative al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2013-2014 di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 93 del 2013" - pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1 settembre 2014 - ha provveduto a ripartire in un'unica soluzione le risorse stanziate per l'anno 2013 (€ 10.000.000,00) e per l'anno 2014 (€ 6.449.385,00) per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali.

Alla Regione Veneto sono stati assegnati complessivamente € 1.440.506,29 secondo i criteri di seguito indicati:

a)      Istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio: 33% dell'importo complessivo stanziato. Il riparto di tali risorse si basa sul numero della popolazione di ciascuna regione, sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti per ciascuna regione rapportati alla media ponderale pari a 1,79 stimando un centro antiviolenza per ogni 400.000 abitanti, come indicato nella Tabella 2 allegata al citato DPCM. Per il Veneto l'ammontare dei fondi stanziati è pari a € 692.974,09;

b)      Finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale: 80% della somma rimanente al netto dell'importo di cui alla precedente lettera a). Al Veneto sono stati assegnati € 641.868,16;

c)      Finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione: 10% della somma rimanente al netto dell'importo di cui alla precedente lettera a), per il Veneto pari a € 58.622,81;

d)      Finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione: 10% della somma rimanente al netto dell'importo di cui alla precedente lettera a), per il Veneto pari a € 47.041,23.

Con DGR n. 1862 del 14.10.2014 sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa, come di seguito specificato:

  • 100738/E "Assegnazione statale per Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n.223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)";
  • 102214/U "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n.93)".

L'articolo 3 del citato DPCM 24 luglio 2014 dispone che i fondi debbano essere utilizzati dalle Regioni e Province autonome entro l'esercizio finanziario 2014 e in caso di mancato utilizzo prevede la revoca dei finanziamenti.

Va peraltro segnalato che l'articolo 4 del predetto DPCM dispone che con successiva Intesa, da sancire in sede di Conferenza Unificata entro il 2014, dovranno essere stabiliti i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie in argomento.

In materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", che promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne, ponendo in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali per le donne vittime di violenza, nonché attività mirate al contrasto del fenomeno. I contenuti della legge regionale n. 5/2013 sono in linea con le previsioni della citata normativa statale in materia.

Nel primo anno di vigenza della citata L.R. n. 5/2013 la Giunta regionale ha provveduto a darne attuazione:

  • censendo e approvando l'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza: centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello (articolo 7, comma 1);
  • definendo, sentita la V Commissione consiliare, il contributo giornaliero per ospite (articolo 7, comma 2);
  • approvando, sentita la V Commissione consiliare, la composizione e le modalità di funzionamento del "Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne" (articolo 8);
  • assegnando contributi ai Comuni e alle Aziende ULSS, dopo aver stabilito, sentita la V Commissione consiliare, i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei finanziamenti.

Nel 2014 è proseguita l'attività di censimento delle strutture di accoglienza e con DGR n. 1356 del 28 luglio 2014 sono stati definiti i criteri per il finanziamento delle strutture di accoglienza a valere sullo stanziamento del Bilancio regionale 2014, pari € 200.000,00. I criteri per il 2014, approvati dal sopracitato Tavolo di coordinamento regionale e dalla V Commissione del Consiglio regionale, prevedono l'assegnazione di contributi ai Comuni e ULSS del Veneto per le strutture di accoglienza, approvate dalla Giunta regionale, presenti sul proprio territorio, gestite direttamente o in convenzione con Associazioni no profit.

Alla luce di quanto sopra descritto e in considerazione dei tempi disponibili ai fini dell'utilizzo delle risorse assegnate con il citato DPCM del 24 luglio 2014, che non consentono di sottoporre il provvedimento alla valutazione della V Commissione consiliare e del Tavolo di coordinamento, si propone di ripartire le risorse statali seguendo quanto già stabilito nella programmazione regionale avviata in attuazione della L.R. n. 5/2013, per la quale era stato acquisito il parere positivo sia della stessa V Commissione sia del Tavolo di coordinamento. Conseguentemente i criteri e le modalità di ripartizione sono i seguenti.

A)        ISTITUZIONE DI NUOVE STRUTTURE

Ai fini della istituzione di nuove strutture di accoglienza per il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne, la Tabella 2 allegata al sopraccitato DPCM 24 luglio 2014 indica, con riguardo al Veneto:

-    la presenza di 10 centri antiviolenza e di 7 case rifugio;

-    la stima di 22 centri antiviolenza, quale numero ottimale per garantire adeguati servizi di accoglienza alle donne (calcolati sulla media ponderale, pari a 1,79 e stimando un centro antiviolenza per ogni 400.000 abitanti);

-   l'assegnazione di complessivi € 692.974,09 per l'istituzione di nuove strutture.

Per quanto riguarda il numero delle strutture esistenti, individuato nella Tabella 2, si precisa che il dato è stato stabilito a seguito della rilevazione effettuata nel mese di gennaio 2014 dalla Conferenza delle Regioni - Commissione politiche sociali, con la quale sono state censite le strutture di accoglienza operanti e aventi i requisiti richiesti dalla L.R. n. 5/2013 la cui articolazione era stata approvata con deliberazioni della Giunta regionale n. 2546 e n. 2547 del 20 dicembre 2013: rispettivamente n. 10 centri antiviolenza, n. 7 Case rifugio e n. 5 Case di secondo livello. Si segnala che nella rilevazione nazionale non sono state prese in considerazione le case di secondo livello. Va precisato che nel corso del 2014 con deliberazioni della Giunta regionale, n. 932 e n. 933 del 10 giugno 2014 e n. 1355 del 28 luglio 2014, gli elenchi delle strutture operanti sul territorio conformi al disposto della L.R. n. 5/2013 sono stati implementati ed includono attualmente n.15 centri antiviolenza, n. 9 case rifugio e n. 12 case di secondo livello.

Va infine precisato che il DPCM - all'articolo 2 lettera a) - prevede si possano attivare sia centri antiviolenza che case rifugio mentre la già nominata Tabella 2 calcola il numero delle nuove strutture da avviare con riferimento ai soli centri antiviolenza.

Pertanto, tenuto conto delle complessive strutture già censite presenti sul territorio regionale e conformi alla L.R. n. 5/2013 (sopra indicate) e considerato quanto indicato nella suddetta Tabella 2, si propone di destinare l'importo di € 692.974,09 per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza, in quanto queste strutture offrono un servizio specifico, qualificato e soprattutto facilmente raggiungibile dalle donne vittime di violenza. Aumentare la diffusione di questi servizi sul territorio garantisce, infatti, maggiori possibilità di far emergere il fenomeno della violenza dando la possibilità alle donne di avere a disposizione qualificati punti di ascolto e assistenza, al fine di indirizzarle verso le soluzioni più opportune e sicure.

In coerenza con la programmazione regionale approvata dalla Giunta regionale in attuazione della L.R. n. 5/2013 e condivisa dalla V Commissione consiliare e dal Tavolo regionale di coordinamento, si propone di affidare ai Comuni e alle Aziende ULSS il ruolo di capofila degli interventi, in quanto soggetti che meglio conoscono le esigenze del proprio territorio e in grado di consolidare la rete degli attori e sostenere la rete territoriale dei servizi in materia di contrasto e prevenzione alla violenza sulle donne, come auspicato dalla citata legge regionale.

Di seguito si riepilogano i criteri e le modalità per l'assegnazione del finanziamento per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza, sulla base della presentazione di un progetto a durata annuale.

STANZIAMENTO

Per il finanziamento di nuovi centri antiviolenza è previsto per l'esercizio 2014 uno stanziamento complessivo di € 692.974,09.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1.   Comuni del Veneto:

a.   singoli;

b.   associati con altri Comuni;

c.    in convenzione ai fini della gestione dei centri antiviolenza previsti all'articolo 3 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e all'articolo 1, comma 1, del DPCM 24 luglio 2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne. In conformità a quanto previsto a livello nazionale, le organizzazioni del privato sociale aventi la gestione delle strutture dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni - Commissione Politiche sociali - ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata:

  • essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate e ad Albi regionali appositamente istituiti;
  • prevedere nello Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul. Se tale finalità non è prevista nello Statuto queste devono dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell'impegno contro la violenza alle donne.

2.    Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

a.   singole;

b.   associate con altre Aziende ULSS;

c.    in convenzione ai fini della gestione dei centri antiviolenza previsti all'articolo 3 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e all'articolo 1, comma 1,del DPCM 24 luglio 2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne. In conformità a quanto previsto a livello nazionale, le organizzazioni del privato sociale aventi la gestione delle strutture dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni - Commissione Politiche sociali - ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata:

  • essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate e ad Albi regionali appositamente istituiti;
  • prevedere nello Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul. Se tale finalità non è prevista nello Statuto queste devono dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell'impegno contro la violenza alle donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (accettazione formale del contributo, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI E INTERVENTI AMMESSI

Le strutture oggetto del finanziamento sono nuovi centri antiviolenza (articolo 3 L.R. n. 5/2013 e articolo 1 comma 1 DPCM 24 luglio 2014) che dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni - Commissione Politiche sociali - ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata:

  • apertura minima prevista per almeno 3 giorni alla settimana;
  • reperibilità telefonica garantita dal numero telefonico di pubblica utilità 1522;
  • adozione della Carta dei servizi;
  • piano annuale di formazione/aggiornamento in cui siano incluse attività di formazione specifica e continua del personale e delle volontarie qualora presenti;
  • prevedere come modalità operative divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

1.       carenza di Centri antiviolenza sul territorio provinciale;

2.       potenziale bacino di utenza (abitanti);

3.       qualificazione degli operatori che verranno impiegati nel Centro antiviolenza;

4.       esistenza di protocolli d'intesa, di cui all'articolo 9, L.R. n. 5/2013, con enti pubblici preposti a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, nonché a fornire loro assistenza (Forze dell'ordine, Magistratura, Aziende ULSS e istituzioni scolastiche);

5.       percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20% del costo complessivo del progetto;

6.       data di spedizione della domanda.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

I progetti approvati saranno finanziati fino alla misura massima dell'80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di € 60.000,00per ogni domanda ammessa al finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

DURATA DEL PROGETTO

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata massima di un anno. Con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

GRADUATORIA

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che verrà approvata con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali entro il 25 febbraio 2015.

Per la ripartizione del finanziamento verrà applicato il criterio di preferenza relativo alla carenza di Centri antiviolenza sul territorio provinciale e al potenziale bacino di utenza. I soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

B) FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DEGLI INTERVENTI REGIONALI GIÀ OPERATIVI

Il DPCM 24 luglio 2014 ha assegnato alla Regione del Veneto € 641.868,16 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi e volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base di una programmazione regionale.

Nel frattempo con DGR n. 1356 del 28 luglio 2014 la Giunta regionale del Veneto aveva approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni e alle Aziende ULSS ed il relativo Bando per la presentazione delle richieste di contributo riguardanti l'implementazione e la gestione di strutture adibite a Centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, fissando al 13 ottobre 2014 il termine per la presentazione delle domande. Il Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ha destinato all'attuazione della L.R. n. 5/2013 uno stanziamento di € 200.000,00 sul capitolo di spesa 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (articolo 2, L.R. 23/04/2013, n. 5).

Il finanziamento statale in argomento è stato trasferito alla Regione nel mese di settembre 2014, quando la predetta procedura per la concessione dei contributi era già quindi avviata.

In linea con le scelte programmatiche individuate nella DGR n. 1356/2014, in attuazione della L.R. n. 5/2013, e per consentire a tutte le strutture che offrono assistenza alle donne vittime di violenza iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale, di accedere al finanziamento regionale e statale, si propone pertanto di riaprire i termini del Bando di cui alla citata DGR n. 1356/2014, adeguandolo alle specifiche disposizioni dettate dal più volte citato DPCM, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni - Commissione Politiche sociali - ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata.

Di seguito si riepilogano i criteri e le modalità per l'assegnazione del finanziamento e le disposizioni connesse alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE RISORSE

Per l'esercizio 2014 lo stanziamento complessivo è pari a € 841.868,16,di cui € 200.000,00 derivanti da fondi regionali (cap. 101877) e € 641.868,16 derivanti da fondi statali (cap. 102214).

In coerenza con quanto già disposto con DGR n. 1356 del 28 luglio 2014, lo stanziamento complessivo sopra individuato viene ripartito tra le tre tipologie di strutture, in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul territorio alla data di adozione del presente provvedimento, come di seguito riportato:

  • € 350.778,40 per i Centri antiviolenza;
  • € 210.467,04 per le Case Rifugio;
  • € 280.622,72 per le Case di secondo livello.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1.       Comuni del Veneto:

a)      singoli;

b)      associati con altri Comuni;

c)      in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e all'articolo 1 del DPCM 24 luglio 2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne. In conformità a quanto previsto a livello nazionale, le organizzazioni del privato sociale aventi la gestione delle strutture dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni - Commissione Politiche sociali - ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata:

  • essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate e ad Albi regionali appositamente istituiti;
  • prevedere nello Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul. Se tale finalità non è prevista nello Statuto queste devono dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell'impegno contro la violenza alle donne.

2.       Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

a)      singole;

b)      associate con altre Aziende ULSS;

c)      in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e articolo 1 del DPCM 24 luglio 2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne. In conformità a quanto previsto a livello nazionale, le organizzazioni del privato sociale aventi la gestione delle strutture dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni - Commissione Politiche sociali - ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata:

  • essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate e ad Albi regionali appositamente istituiti;
  • prevedere nello Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul. Se tale finalità non è prevista nello Statuto queste devono dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell'impegno contro la violenza alle donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (accettazione formale del contributo, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il soggetto richiedente, qualora abbia inoltrato domanda per il bando approvato con la citata DGR n. 1356/2014, può ripresentare l'istanza compilando i moduli di domanda allegati alla presente deliberazione - distinti per centri antiviolenza (Allegato B1), case rifugio (Allegato B2) e case di secondo livello (Allegato B3) - o integrare la domanda già presentata compilando solo le parti che ritiene di modificare (ad esempio relazione sul progetto, piano economico).

Il soggetto richiedente qualora non intenda apportare alcuna modifica alla domanda già inoltrata deve comunque confermare quanto già presentato tramite una comunicazione alla Regione del Veneto (Allegato B4).

È possibile proporre nuova istanza per ciascuna delle predette strutture, per la quale non era stata presentata domanda di contributo per il bando di cui alla DGR n. 1356/2014.

Potrà comunque essere finanziato un solo progetto per ciascuna struttura inserita negli elenchi approvati dalla Giunta Regionale (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) e i Comuni e/o Aziende ULSS potranno presentare domanda per ciascuna struttura presente nel proprio territorio, senza limiti se non il precedente vincolo di un unico finanziamento per struttura.

TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI

Le strutture oggetto del finanziamento sono quelle individuate nella citata DGR n. 1356/2014 e precisamente:

1.       centri antiviolenza (articolo 3 L.R. n. 5/2013 e articolo 1, comma 1, DPCM 24 luglio 2014);

2.        case rifugio (articolo 4 L.R. n. 5/2013 e articolo 1, comma 2, DPCM 24 luglio 2014);

3.       case di secondo livello (articolo 5 L.R. n. 5/2013 e articolo 1, comma 2, DPCM 24 luglio 2014);

che devono essere iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale come previsto dall'articolo 7 primo comma della L.R. n. 5/2013 (DDGR. n. 2546/2013, n. 2547/2013, n. 932/2014, n. 933/2014, n. 1355/2014 e successivi provvedimenti di aggiornamento adottati entro la data di scadenza del Bando).

Le strutture di cui al punto 1 - centri antiviolenza - dovranno inoltre conformarsi ai requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni - Commissione Politiche sociali - ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata:

  • apertura minima prevista per almeno 3 giorni alla settimana;
  • reperibilità telefonica garantita dal numero telefonico di pubblica utilità 1522;
  • adozione della Carta dei servizi;
  • piano annuale di formazione/aggiornamento in cui siano incluse attività di formazione specifica e continua del personale e delle volontarie qualora presenti;
  • prevedere come modalità operative divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Le strutture di cui ai punti 2 e 3 - case rifugio e case di secondo livello - dovranno conformarsi requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni - Commissione Politiche sociali - ancorché non sanciti con Intesa in sede di Conferenza Unificata:

  • personale prevalentemente femminile qualificato e stabile adeguatamente formato sul tema della violenza alle donne;
  • prevedere come modalità operative divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

INTERVENTI AMMESSI

L'implementazione e la gestione delle strutture di accoglienza (centri antiviolenza , case rifugio e case di secondo livello) a supporto delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Analogamente a quanto previsto nella citata DGR n. 1356/2014 i progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

1.       numero di utenti registrato nell'anno 2013 (esclusivamente per i centri antiviolenza);

2.       numero di persone ospitate per giorni di presenza nell'anno 2013 (esclusivamente per le case rifugio e le case di secondo livello);

3.       ambito provinciale di appartenenza (almeno una struttura per tipologia per ciascuna Provincia);

4.       coerenza con Piani di Zona dei Servizi Sociali (articolo 8 L.R. n. 56/1994) del territorio di loro competenza (esclusivamente per la case rifugio e per le case di secondo livello);

5.       qualificazione degli operatori delle strutture;

6.       esistenza di protocolli d'intesa, di cui all'articolo 9, L.R. n. 5/2013, con enti pubblici preposti a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, nonché a fornire loro assistenza (Forze dell'ordine, Magistratura, Aziende ULSS e istituzioni scolastiche);

7.       percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20% del costo complessivo del progetto;

8.       data di spedizione della domanda.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

I progetti approvati saranno finanziati fino alla misura massima dell'80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di € 30.000,00per ogni domanda ammessa al finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

DURATA DEL PROGETTO

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata massima di un anno. Con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

GRADUATORIA

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di tre distinte graduatorie - centri antiviolenza, case rifugio, case di secondo livello - che verranno approvate con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali entro il 25 febbraio 2015.

Per la ripartizione dei finanziamenti le tre distinte graduatorie saranno formate applicando il criterio di preferenza dato dal numero di utenti registrato nell'anno 2013, per i Centri antiviolenza, e dal numero di persone ospitate per giorni di presenza nell'anno 2013, per le case rifugio e le case di secondo livello.

Al primo classificato per ciascuna graduatoria sarà erogato l'intero contributo richiesto (ove ammissibile). Ai progetti successivamente collocati in graduatoria, si applicherà, per ogni posizione successiva, un abbattimento percentuale sul contributo richiesto (ove ammissibile), calcolato sullo stanziamento disponibile per tipologia di struttura e sul numero di domande pervenute e ammesse a contributo, al fine di poter soddisfare il maggior numero di richieste del territorio.

Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute al fine di rispondere alle esigenze del territorio.

C) FINANZIAMENTO PER I CENTRI ANTIVIOLENZA ESISTENTI

Nella Tabella 1 allegata al DPCM del 24 luglio 2014, lo stanziamento riservato ai centri antiviolenza esistenti è stato ripartito tenendo conto dei dati forniti nel mese di gennaio 2014 dalle Regioni, su richiesta della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni.

Alla Regione del Veneto sono stati assegnati € 58.622,81 per 10 Centri antiviolenza, in quanto strutture esistenti al momento della rilevazione in base all'elenco delle strutture approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2546 del 20 dicembre 2013, in attuazione della L.R. n. 5/2013.

Tutto ciò premesso si propone di ripartire lo stanziamento predetto ai 10 centri indicati nell'elenco approvato con DGR n. 2546 del 20.12.2013 (Allegato C al presente provvedimento) per un importo pari a € 5.862,28 per ciascuna struttura. Si propone, altresì, di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali la definizione dellemodalità di liquidazione del contributo, procedendo contestualmente all'impegno di spesa a favore dei soggetti individuati nel predetto Allegato C.

D) FINANZIAMENTO PER LE CASE RIFUGIO ESISTENTI

Nella Tabella 1 allegata al DPCM del 24 luglio 2014, lo stanziamento riservato alle case rifugio esistenti è stato ripartito tenendo conto dei dati forniti nel mese di gennaio 2014 dalle Regioni, su richiesta della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni.

Alla Regione del Veneto sono stati assegnati con il predetto DPCM complessivi € 47.041,23 con preciso riferimento a n. 7 Case rifugio in quanto strutture esistenti al momento della rilevazione, in base all'elenco delle strutture approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 2547 del 20 dicembre 2013. Va evidenziato che in detto provvedimento la Giunta regionale aveva approvato anche n. 5 Case di secondo livello, dato fornito ugualmente alla Commissione Politiche sociali. Peraltro la Tabella 1 allegata al DPCM del 24 luglio 2014 non considera queste 5 strutture al fine dell'assegnazione del finanziamento.

Tutto ciò premesso si propone di ripartire lo stanziamento sopra citato alle 7 Case rifugio, indicate nell'elenco approvato con DGR n. 2547 del 20.12.2013 (Allegato D al presente provvedimento) per un importo pari a € 6.720,17 per ciascuna struttura. Si propone, inoltre, di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali la definizione delle modalità di liquidazione del contributo, procedendo contestualmente all'impegno di spesa a favore dei soggetti individuati nel predetto Allegato D.

Tutto ciò premesso si dà atto che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          VISTO il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

-          VISTA la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5;

-          VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014;

-          VISTA la DGR n. 1356 del 28 luglio 2014;

-          VISTE le DDGR n. 2546 e n. 2547 del 20 dicembre 2013;

-          VISTE le DDGR n. 932 e n. 933 del 10 giugno 2014;

-          VISTA la DGR n. 1862 del 14.10.2014;

-          VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

-          VISTO il D.Lgs 13 marzo 2013, n. 33;

-          VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1

-          VISTO l'articolo, 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;

delibera

  1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, A1, B, B1, B2, B3, B4, C, D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni e alle Aziende ULSS per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza, in attuazione del DPCM 24 luglio 2014 Tabella 2;
  3. di approvare lo schema di Bando a firma del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali (Allegato A) e la modulistica (Allegato A1) per la presentazione delle richieste di contributo per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza;
  4. di dare atto che la spesa per l'importo di € 692.974,09 per l'assegnazione dei contributi previsti al precedente punto 2, al cui impegno provvederà il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali con proprio provvedimento, sarà posta a carico del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio regionale per l'esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità;
  5. di riaprire i termini del Bando approvato con DGR n. 1356 del 28 luglio 2014 approvando lo schema di un nuovo Bando riformulato a firma del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali (Allegato B) e la modulistica (Allegati B1, B2, B3, B4) per la presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione degli interventi per l'implementazione e la gestione di strutture predisposte per accogliere donne sole o con figli minori, vittime di violenza in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 5/2013 e dal DPCM 24 luglio 2014;
  6. di dare atto che la spesa per l'importo complessivo di € 841.868,16 per l'assegnazione dei contributi previsti al precedente punto 5, al cui impegno provvederà il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali con proprio provvedimento, sarà posta a carico per € 200.000,00 del capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2, L.R. 23/04/2013, n. 5) e per € 641.868,16 del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio regionale per l'esercizio corrente che presentano la necessaria disponibilità;
  7. di fissare al 5 dicembre 2014 il termine per la presentazione delle richieste di contributo, di cui ai precedenti punti 3 e 5, e di stabilire la data del 25 febbraio 2015 quale termine per la conclusione dell'istruttoria con l'approvazione, mediante decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, del piano di riparto dei contributi con l'individuazione dei Comuni e delle Aziende ULSS beneficiari e la definizione dei termini di chiusura dei progetti;
  8. di approvare l'assegnazione del finanziamento di € 58.622,81 e € 47.041,23 rispettivamente ai centri antiviolenza esistenti e alle case rifugio esistenti comprese negli elenchi approvati rispettivamente con DGR 2546/2013 e DGR 2547/2013 (Allegati C e D) per le motivazioni e con la ripartizione dettagliatamente descritte in premessa, rinviando a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali l'impegno di spesa a carico del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio regionale per l'esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità e l'individuazione delle modalità di liquidazione;
  9. di dare atto che le spese a carico dei sopraccitati capitoli di spesa di cui si demanda l'impegno con successivi atti del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  10. di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente provvedimento e della diffusione dei bandi per la presentazione delle domande di contributo, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;
  11. di dare altresì incarico al predetto Direttore di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della V Commissione consiliare e del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1992_AllegatoA0_284579.pdf
1992_AllegatoA1_284579.pdf
1992_AllegatoB0_284579.pdf
1992_AllegatoB1_284579.pdf
1992_AllegatoB2_284579.pdf
1992_AllegatoB3_284579.pdf
1992_AllegatoB4_284579.pdf
1992_AllegatoC_284579.pdf
1992_AllegatoD_284579.pdf

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