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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 31 ottobre 2014


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1886 del 14 ottobre 2014

Approvazione del riparto e delle Linee guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - annualità 2011 (legge 68/99, art. 13). Deliberazione CR n. 2 del 9.01.2013.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento è finalizzato a riconoscere ai datori di lavoro che hanno assunto disabili nel 2011 gli incentivi previsti dall'art. 13 della legge 68/99 finanziati con il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'art. 13, comma 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili che viene ripartito proporzionalmente tra le regioni sulla base delle richieste di agevolazioni presentate nelle singole regioni dai datori di lavoro che hanno assunto disabili con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale fondo però, a seguito della riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, dal 2009 non è riconosciuto a dette regioni.

I contributi alle assunzioni per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99 sono concessi dalle Regioni, a valere su detto fondo nei limiti di capienza dello stesso.

Tra il 2001 e il 2009 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasferito complessivamente alla Regione del Veneto circa 62 milioni di euro, sui quali si sono prodotti residui che sono stati già sufficienti ad assicurare la copertura delle agevolazioni in parola per le assunzioni di disabili avvenute nel 2010 e sono tali anche per riconoscere le agevolazioni annualità 2011.

Le richiesta di incentivo per assunzioni di disabili con i requisiti previsti all'art. 13 della legge 68/99 e DI 27.10.2011 sono state in Veneto 368 nel 2011.

La misura dell'incentivo è prevista dalla legge ed è pari al 60 % del costo salariale annuo per le assunzioni di disabili psichici e intellettivi e di disabili fisici con percentuale di invalidità superiore al 79 %, mentre è pari al 25 % del costo salariale annuo per le assunzioni di disabili fisici con percentuale di invalidità tra il 67 e il 79 % e sono da riconoscere solo per assunzioni avvenute con contratto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente alla verifica della permanenza nel posto di lavoro per almeno 12 mesi.

Annualmente dal 2009 con l'approvazione del riparto delle risorse del fondo nazionale sono approvate anche le Linee guida di gestione del fondo per il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro che assumono disabili. Le linee guida che con il presente provvedimento si pongono in approvazione confermano le linee guida approvate per il riconoscimento delle medesime agevolazioni annualità 2010. Si introduce solamente il limite massimo per il riconoscimento dell'incentivo basato sul costo salariale di 25.000,00 euro, che significa un incentivo di 16.000 euro per le assunzioni con incentivo pari al 60 % del costo salariale e un incentivo di 8.250,00 per le assunzioni con incentivo al 25 %.

L'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ripropone le richiamate Linee guida con la novità di cui sopra. Nel 2011 le richieste di incentivo in parola, applicando i criteri riportati in dette linee guida, per le 368 assunzioni ammontano a euro 3.139.009,00.

L'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contiene l'assegnazione delle risorse per il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro suddivise per provincia.

Il compito di erogare tali incentivi è stato affidato dalla Giunta regionale con DGR n. 3070 del 3 ottobre 2006 a Veneto Lavoro, con il quale si è stipulata apposita convenzione che prevede che all'ente strumentale sia riconosciuto per l'espletamento del servizio di erogazione degli incentivi a titolo di rimborso per gli oneri derivanti dalle operazioni di liquidazione un importo forfettario nella misura del 2 per mille del finanziamento annuale del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Sulle modalità di riparto e la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - esercizio 2011, ha espresso parere favorevole all'unanimità la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento istituzionale nelle sedute del 17 aprile 2012. Sulla presente deliberazione è stato richiesto con CR n. 2 dell'9.01.2013, come prescrive l'art. 9, comma 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, il parere della terza commissione consigliare, che nella seduta del 24.01.2013 esaminata la proposta, ha espresso parere favorevole al testo senza modifiche.

Al fine di rispettare i tetti di spesa di cui al Patto di stabilità interno non è stato possibile provvedere precedentemente all'assunzione di impegno e conseguente liquidazione delle risorse di cui al presente atto. Benché il fondo stesso sia ancora soggetto a Patto, a seguito di sopravvenuta normativa statale che impone a tutte le Regioni limiti minimi di pagamento sul fondo in oggetto, risulta ora necessario provvedere all'approvazione di quanto esposto in premessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-   Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   Vista la Legge 12 marzo 1999, n.68;

-   Visto il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2010;

-   Visto il Decreto interministeriale del 27 ottobre 2011;

-   Vista la DGR n. 3070 del 3 ottobre 2006;

-   Vista la legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 e in particolare l'art. 9 comma 1;

-   Visto l'art. 42, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

-   Viste le richieste di incentivo dei datori di lavoro che hanno assunto disabili nel 2011 pervenute per il tramite delle Province;

-   Visto il parere n. 341 del 24 gennaio 2013 della III commissione consigliare;

-   Ritenuto di dover procedere con l'adozione delle Linee guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili annualità 2011 sulla base dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 come sostituito dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247;

-   Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2001, n.16

-   Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012.

delibera

1.   di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.   di approvare l'allegato A alla presente deliberazione "Linee guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili annualità 2011 sulla base dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e secondo i criteri e modalità definite dal Decreto interministeriale del 27.10.2011";

3.   di ammettere nella misura massima di incentivi all'assunzione, prevista all'art. 13 della legge 68/99 per la prima annualità, i datori di lavoro che hanno assunto disabili nel 2011;

4.   di approvare il riparto tra le Province del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili anno 2011 per un ammontare di euro 3.139.009,00, comprensivo del contributo parziale e forfettario di cui all'art. 13 comma 1 lett. d) legge 68/99, a valere sulle risorse assegnate al Veneto del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, negli importi di cui all'allegato B;

5.   di incaricare la Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;

6.   di impegnare a favore del beneficiario Veneto Lavoro l'importo di euro 3.145.287,00 sul capitolo n. 23029 ad oggetto "Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", codice SIOPE 1-05-03 - codice gestionale 1549, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità. Tale somma è comprensiva del totale delle richieste di incentivo dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori disabili in convenzione nel 2011 che è pari a euro 3.139.009,00 e del costo per il servizio di erogazione delle agevolazioni ai suddetti datori di lavoro svolto dall'ente strumentale pari al 2 per mille del finanziamento (euro 6.278,00);

7.   dare atto che l'importo verrà liquidato in unica soluzione a Veneto Lavoro come previsto nella deliberazione n. 3070 del 3 ottobre 2006;

8.   di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 6) è stata accertata e interamente riscossa nel correlato capitolo d'entrata n. 1704;

9.   di dare atto che non si tratta di debito commerciale;

10.   di dare atto che il presente trasferimento non è soggetto al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 911 del 18 giugno 2013;

11.   di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

12.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1886_AllegatoA_284043.pdf
1886_AllegatoB_284043.pdf

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