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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 04 novembre 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1881 del 14 ottobre 2014

Rinnovo accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero privato denominato "Casa dei Gelsi" situato a Treviso in via Fossaggera n.4/C della Fondazione Amici Associazione ADVAR Onlus. Legge Regionale 16.08.2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale a struttura sanitaria privata Hospice "Casa dei Gelsi" situato a Treviso in via Fossaggera n.4/C, autorizzata all'esercizio con decreto n. 179 del 7 settembre 2010, per 12 posti letto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
decreto di Autorizzazione all'Esercizio n. 179 del 7 settembre 2010;
domanda di rinnovo Accreditamento con nota prot.reg. n. 543034 dell'11 dicembre 2013;
nota prot.n. 42364 del 30 gennaio 2014 del Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione Socio Sanitaria di coerenza con la programmazione sanitaria dell'hospice "Casa dei Gelsi" per 12 pl;
rapporto della visita di verifica dell'ULSS n. 9 di Treviso prot. reg.n. 189121 del 30.04.2014, delegata alla visita di verifica con nota della Dirigente del Settore Accreditamento della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria prot.reg.n. 130324 del 26 marzo 2014;
delibera di Giunta regionale n. 1340 del 28 luglio 2014 avente ad oggetto "Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 9 Treviso attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed art. 39 della L.R. n. 55/1994";
parere favorevole della CRITE nella seduta del 31.07.2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

L'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private è disciplinata dal D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e fondata sul criterio della regolazione dell'offerta, in attuazione della Programmazione Socio Sanitaria regionale attuativa locale.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii..

La Giunta regionale ha dato attuazione alla L.R. n. 22/2002 con DGR n. 2473/2004 "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio", DGR n. 2501/2004 " Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali del Veneto in attuazione della LR n. 22/2002" e DGR n. 84/2007 "LR 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali".

Con delibera di Giunta regionale n. 2067/2007 la Giunta regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della DGR n. 84/2007 ed ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti applicativi della LR.n. 22/2002.

L'art. 16 della LR n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'Accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso di autorizzazione all'esercizio, alla coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura, o del soggetto accreditando, ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenuto conto dei flussi di accesso ai servizi.

In tale quadro normativo la Giunta regionale con delibere nn. 2876 e 3365 del 2004 ha accolto la richiesta dell'ULSS n. 9 di Treviso di attivazione della struttura hospice extraospedaliero per malati terminali denominato "Casa dei Gelsi" con sede a Treviso in via Fossaggera n. 4/C di proprietà della Fondazione "Amici Associazione ADVAR" Onlus di Treviso con sede in Piazzale Pistoia n.8 e, a seguito di una sperimentazione che prevedeva uno specifico percorso di autorizzazione ed accreditamento, ne è stato autorizzato l'esercizio per la dotazione di 12 posti letto.

Successivamente con decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 179 del 7 settembre 2010, è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio all'hospice sopra citato per 12 posti letto.

Con istanza prot.reg. 543034 dell'11 dicembre 2013 il Legale Rappresentante della Fondazione "Amici Associazione ADVAR" Onlus ha presentato domanda di rinnovo di accreditamento.

Il Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione Socio Sanitaria ha confermato con nota prot.n. 42364 del 30 gennaio 2014 la coerenza con la programmazione sanitaria dell'accreditamento dell'hospice in argomento per 12 posti letto subordinandolo al visto di congruità di cui all'art. 6, comma 3, della LR n. 56/94 sul Piano aziendale dell'ULSS n. 9 previsto dalla delibera di Giunta regionale n 2122/2013.

A seguito della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013 ( prorogata con dgr n. 3013 del 30 dicembre 2013), a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In conformità a quanto disposto con delibera della Giunta regionale n. 1145/2013 la Regione ha incaricato con nota prot.n. 130324 del 26 marzo 2014 l'Ulss n. 9 di Treviso ad effettuare la visita di verifica conclusasi con il rilascio di parere positivo e punteggio 100/100 come risulta dal report della visita inviato dal Direttore Generale dell'ULSS 9 con nota prot.n. 189121 del 30 aprile 2014.

La Giunta regionale con delibera n. 1340 del 28 luglio 2014 ha espresso il visto di congruità sul sopra citato Piano aziendale dell'ULSS n. 9 di Treviso.

Nella seduta del 31.07.2014 la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed in edilizia, ha preso atto delle risultanze del citato rapporto di verifica, esprimendo parere favorevole al rilascio del presente provvedimento.

A conclusione del percorso avviato si tratta dunque con il presente provvedimento di rilasciare il rinnovo dell'accreditamento istituzionale a favore della struttura sopra menzionata, per l'Unità di Offerta Hospice extraospedaliero, per una capacità di 12 posti letto.

L'accreditamento ha una durata (validità) di 3 anni dalla data di adozione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo, su autovalutazione della struttura interessata da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza, accertati preventivamente i requisiti previsti.

L'accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art.16 della LR n. 22/2002 e/o di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza di livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non loro conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della LR n. 22/2002.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la LR n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la LR n. 43 del 23.11.2012 " Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 23 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla Legge Finanziaria 2006 in materia sociale, sanità e prevenzione e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria ";

VISTA la dgr n. 2473/2004"Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio";

VISTA la dgr n. 2501/2004 " Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali del Veneto in attuazione della LR n. 22/2002";

VISTA la dgr n. 84 del 16 gennaio 2007"LR 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali";

VISTA la dgr n.2067/2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della DGR n. 84/2007;

VISTE le ddgr n. 2876/2004 e n. 3365/2004 con le quali è stata accolta la richiesta dell'ULSS n. 9 di Treviso di attivazione della struttura hospice extraospedaliero per malati terminali denominato "Casa dei Gelsi" con sede a Treviso in via Fossaggera n. 4/C di proprietà della Fondazione "Amici Associazione ADVAR" Onlus di Treviso con sede in Piazzale Pistoia n.8;

VISTO il decreto n. 179 del 7 settembre 2010 di autorizzazione all'esercizio dell'Hospice "Casa dei Gelsi";

VISTA la dgr n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012 n. 43 e L.R. 16 agosto 2002 n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia regionale Socio Sanitaria (ARSS)";

VISTO il decreto del segretario regionale per la sanità n.82 del 6.8.2013 "LR 22/02;

VISTA la conferma di coerenza con la programmazione sanitaria per 12 posti letto dell'Hospice "Casa dei Gelsi" espressa dal Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione Socio Sanitaria con nota prot.n. 42364 del 30 gennaio 2014 subordinata al visto di congruità di cui all'art. 6, comma 3, della LR n. 56/94 sul Piano aziendale dell'ULSS n. 9 previsto dalla delibera di Giunta regionale n 2122/2013;

VISTO il rapporto della visita di verifica inviato dall' ULSS n. 9 di Treviso con nota prot.reg.n. 189121 del 6 maggio 2014 per il rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1340 del 28 luglio 2014 con la quale la Giunta ha espresso il visto di congruità sul Piano locale dell'ULSS n. 9 di Treviso;

VISTO il parere della CRITE rilasciato nella seduta del 31.07.2014;

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.  di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, il rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale a favore dell'Hospice privato extraospedaliero denominato "Casa dei Gelsi" con sede a Treviso in via Fossaggera n. 4/C di proprietà della Fondazione "Amici Associazione ADVAR" Onlus di Treviso con sede in Piazzale Pistoia n.8, per una dotazione di 12 posti letto, per la durata di tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento;

2.  di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

3.  di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

4.  di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico autorizzato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

5.  di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

6.  di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'ULSS di riferimento;

7.  di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'ULSS n. 9 di Treviso;

8.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

9.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11.   di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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