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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 04 novembre 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1880 del 14 ottobre 2014

Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla struttura ambulatoriale privata società Salus s.r.l. sita in Marostica (VI), via Fermi 1 e contestuale approvazione del budget destinato all'Azienda U.l.s.s. n. 3 di Bassano del Grappa all'acquisto di prestazioni dal nuovo erogatore per le annualità 2014 e 2015. Dgr 441/2013 e 439/2014 Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rilascio dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria ambulatoriale privata in oggetto contestuale definizione del budget destinato all'Azienda U.l.s.s. n. 3 per all'acquisto di prestazioni ambulatoriali dal nuovo erogatore per le annualità 2014 e 2015. Il procedimento è stato svolto come da Dgr 441/2013 e in conformità alle determinazioni assunte con Dgr 439/14.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di accreditamento prot. reg. 429310 del 25.9.2012;
pareri del Direttore Generale Azienda U.l.s.s. 3 Bassano del Grappa prot. reg. 490254 del 12.11.2013 e 147289 del 7.4.2014;
relazione della commissione tecnica istituita ai sensi della DGR n. 441/13 prot. reg. 524555/13;
parere CRITE: verbale seduta del 29.11.2013 prot. reg. 561816 del 20.12.2013;
rapporto di verifica prot. reg. 143922 del 3.4.2014;
parere Settore Assistenza Ambulatoriale prot. reg. 164756 del 15.4.2014;
Aulss n. 3 Bassano del Grappa dichiarazione avvenuto accertamento dell'assenza di cause di incompatibilità prot. reg. 296686 del 10.7.2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

la Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano socio-sanitario, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità dei servizi sanitari e offrire ai Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. strumenti per il rispetto dei tempi di attesa standard prescritti in ottemperanza dei piani nazionali e regionali e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con Dgr 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato in presenza di determinati presupposti, la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

A seguito della promulgazione della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con DGR n.1145 del 5.7.2013 prorogata con DGR n. 3013 del 30.12.13, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

Con Dgr n. 441 del 10.4.2013 la Giunta Regionale ha istituito una Commissione Tecnica con il compito tra l'altro, di valutare ulteriormente, ai fini dell'eventuale rilascio, le richieste di nuovi accreditamenti istituzionali agli atti.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n. 22, si deve procedere al rilascio dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

  1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
  2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
  3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la Dgr n. 2501/04, e s.m.i.;
  4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Premesso tale quadro normativo, dalla documentazione agli atti risulta che:

  • la struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota prot. reg. 429310 del 25.9.2012 successivamente integrata da ultimo con nota prot. reg. 250919 dell'11.6.2014;
  • la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rilascio dell'accreditamento istituzionale rilasciata dal Comune di Marostica (VI) n. 18 del 18.12.2012;
  • l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente ha espresso parere positivo con nota prot. reg. 490254 del 12.11.2013, confermato con successiva nota prot. reg. 99017 del 5.3.2014 con riferimento alla Medicina della riproduzione;
  • La Commissione Tecnica istituita ai sensi della Dgr n. 441/13, nella relazione dal titolo "Valutazione degli accreditamenti degli erogatori privati esclusivamente ambulatoriali" prot. reg. 524555/13, "esprime parere positivo per l'attività di Medicina della riproduzione svolta dal Poliambulatorio Salus srl di Marostica, data la volontà aziendale di sviluppare tale tipo di attività nel proprio territorio attraverso erogatori privati. Tenuto conto della peculiarità della disciplina, altamente specialistica e non sottoposta a monitoraggio dei tempi di attesa, la commissione esprime parere favorevole. Tale scelta risulta coerente con la programmazione regionale che si è posta come obiettivo di portare tale tipo di attività anche su erogatori privati in modo da permettere alle strutture pubbliche di seguire la attività ostetrico ginecologica tradizionale. Dato il carattere innovativo della tipologia di accreditamento (per funzione e non per branca) si propone l'accreditamento per tipologie di prestazioni secondo la lista definita dal Servizio Assistenza Ambulatoriale dopo aver sentito la direzione Generale della U.l.s.s. n. 3".
  • la Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nel corso della seduta del 29.11.2013, come da verbale di seduta prot. reg. 561816 del 20.12.2013, ha disposto "che venga acquisito dalla Azienda U.l.s.s. 3 l'elenco delle prestazioni da accreditare per la PMA che verranno indicate dalla Direzione medesima e vagliate dalla Direzione Regionale Attuazione e Programmazione Sanitaria; per tale motivo l'orientamento favorevole resta condizionato al ricevimento dell'elenco delle prestazioni da accreditare".
  • con nota prot. reg. 104404 del 10.3.2014 il Settore Assistenza Ambulatoriale ha comunicato l'elenco delle prestazioni di Procreazione Medica Assistita di 1, 2 e 3 livello della struttura in oggetto, coerenti con la programmazione regionale riferiti a detta struttura;
  • nel corso della visita di verifica avvenuta in data 27.3.2014, la struttura ha richiesto ed ottenuto di aggiungere la valutazione della prestazione NTR 65.11 Prelievo ovociti, agoaspirazione ecoguidata dei follicoli;
  • la struttura richiedente è risultata in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza a seguito svolta in data 27.3.2014, acquisito al prot. reg. 143922 del 3.4.2014, conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 82/100 rilevando la carenza ai seguenti requisiti:

GENER01 AC.1.5.1 Per lo sviluppo delle politiche per la qualità dell'assistenza sono stati consultati i responsabili di struttura organizzativa;
GENER01 AC.1.5.2 le politiche per la qualità sono portate a conoscenza degli operatori;
GENER03 AC.2.7 La struttura predispone, ridiscute ed aggiorna la documentazione per l'informazione dell'utenza con l'apporto dei responsabili di struttura e del personale;

Con nota prot. reg. 139053 dell'1.4.2014 il Settore Assistenza Ambulatoriale richiedeva al Direttore Generale dell'Azienda U.l.s.s. n. 3 di esprimere il proprio parere in vista della programmazione locale in relazione alla modifica all'elenco delle prestazioni apportata in sede di visita di verifica;

Il Direttore Generale dell'A.U.l.s.s. n. 3 esprimeva parere favorevole alla variazione dell'elenco delle prestazioni con inserimento del cod. NTR65.11 "prelievo ovociti, agoaspirazione eco guidata dei follicoli" con nota prot. reg. 147289 del 7.4.2014;

Il Settore Assistenza Ambulatoriale, con prot. reg. 164756 del 15.4.2014, forniva il proprio parere positivo di coerenza con la programmazione per l'inserimento della prestazione cod. NTR 65.11 "prelievo ovociti, agoaspirazione eco guidata dei follicoli" specificando che "tale prestazione è da effettuarsi in struttura avente i requisiti di struttura extraospedaliera di chirurgia" secondo quanto stabilito dalla DGR 549/2005 e dal Decreto Dirigente Serv. Ass. Amb. N. 8/20013 Allegato A.

Con nota prot. reg. 250919 dell'11.6.2014 la struttura richiedeva di essere classificata come "struttura extra ospedaliera di chirurgia", attestando contestualmente il versamento dei dovuti oneri.

Il rappresentante legale della struttura in oggetto ha fatto pervenire l'organigramma aggiornato dei dipendenti, dichiarando l'assenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità ai sensi della normativa vigente, detta dichiarazione è stata inoltrata anche all'Azienda U.l.s.s. 3 per gli accertamenti richiesti;

Il Direttore Generale dell'Azienda U.l.s.s. n. 3, con note prot. reg. 111178 del 13.3.2014 e 296686 del 10.7.2014 ha dichiarato di aver accertato l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente su dipendenti e collaboratori anche occasionali, titolari, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito della struttura.

Preso atto che con DGR n. 439 del 4.4.2014 "Ricognizione delle conclusioni istruttorie circa il rilascio dei nuovi accreditamenti istituzionali per le strutture sanitarie private che erogano esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale" la struttura de quo è stata inserita nell'elenco riepilogativo delle strutture richiedenti nuovo accreditamento e che, col medesimo provvedimento, è stato altresì disposto che a tali strutture, con un successivo provvedimento, venga rilasciato l'accreditamento istituzionale ove sia accertata la sussistenza di tutte le condizioni prescritte.

Si propone inoltre di assegnare all'A.U.l.s.s. n. 3 per gli anni 2014 e 2015 per l'acquisto delle prestazioni ambulatoriali di cui alla DGR n. 2621/12, l'importo complessivo di € 100.000,00 annui.

Per l'anno 2014, l' A.U.l.s.s. n. 3 dovrà utilizzare la quota parte del suddetto importo di 100.000,00. euro, proporzionale all'arco temporale in cui sono erogate le prestazioni, per il relativo acquisto dalla Salus s.r.l. previa stipula dell'Accordo contrattuale.

Parimenti a quanto previsto dalla DGR n. 2621/12 costituisce la disponibilità massima assegnata per ciascuna annualità al Direttore Generale, espressa al lordo del ticket. Esso, infatti, include anche la quota di partecipazione alla spesa che costituisce pagamento. L'assegnazione del budget sarà disposta dall'A.U.l.s.s. n. 3 di Bassano del Grappa sulla base delle aggiornate esigenze locali, tenendo conto anche della mobilità storica tra le Aziende UU.LL.SS.SS., secondo valutazione delle necessità nel rispetto delle disposizioni della Giunta Regionale e applicando quanto previsto dalla DGR n. 1765/12 in tema di accordi contrattuali.

Tenuto conto della difficoltà di definire, in fase di prima assegnazione, l'entità del budget per macro area, si demanda quindi all'A.U.l.s.s. n. 3 di Bassano del Grappa l'assegnazione e la ripartizione dello stesso alla Salus s.r.l., in conformità a quanto definito dalla DGR n.2621/2012.

In ogni caso, i relativi costi risultano già finanziati all'Azienda sanitaria con l'assegnazione corrente per i Livelli Essenziali di Assistenza di cui alla DGR n. 1171 del 8.7.2014.

Eventuali quote extrabudget potranno essere autorizzate solamente con provvedimento della Giunta Regionale.

Premesso quanto sopra si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii. «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE la Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la Dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la Dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la Dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la Dgr n. 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la Dgr n. 441 del 10.4.2013 "Specialistica ambulatoriale privata accreditata: accordo contrattuale 2013-2015".

VISTA la Dgr n.1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n.43 e L.R. 16 agosto 2002, n.22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)".

VISTA la Dgr n. 3013 del 30.12.13 "L.R. 23 novembre 2012 n. 43 - L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013: ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";

VISTA la DGR n. 439 del 4.4.2014 "Ricognizione delle conclusioni istruttorie circa il rilascio dei nuovi accreditamenti istituzionali per le strutture sanitarie private che erogano esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale. L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR 10 aprile 2013 n. 441".

VISTI i Decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 29.11.2013;

VISTI pareri espressi dall'Azienda U.l.s.s. 3 Bassano del Grappa ed acquisiti con prot. reg. 490254 del 12.11.2013 e 147289 del 7.4.2014;

VISTO il parere del Settore Assistenza Ambulatoriale prot. reg. 164756 del 15.4.2014;

delibera

1.  di rilasciare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, allaSalus s.r.l. sita in Marostica (VI), via Fermi 1 come da scheda soggetto accreditato allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A);

2.  di assegnare all' Azienda U.l.s.s. n. 3, per gli anni 2014 e 2015, per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, ai sensi della D.G.R. 2621/12 l'importo annuale di € 100.000,00, con la precisazione che per l'anno 2014 sarà utilizzata una quota parte proporzionale all'arco temporale in cui sono erogate le prestazioni, visto il fabbisogno aziendale con il rilascio di un nuovo accreditamento al soggetto ambulatoriale Salus s.r.l. sita in Marostica (VI), via Fermi 1, da assegnarsi secondo le modalità descritte in premessa;

3.  di disporre che l'Azienda U.l.s.s. 6 Vicenza svolga ulteriore verifica entro il 31.12.2014, al fine di accertare l'effettivo adeguamento della struttura alle prescrizioni ricevute;

4.  di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;

5.  di aggiornare conseguentemente l'elenco delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 19 VI^ comma, della L.R. 16.8.2002 n. 22;

6.  di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

7.  di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

8.  di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.LS.S.;

9.  di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

10.   di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

11.   di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

12.   di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

13.   di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. di riferimento;

14.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

15.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1880_AllegatoA_284023.pdf

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