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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 04 novembre 2014


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1868 del 14 ottobre 2014

Assemblea ordinaria della società Veneto Sviluppo S.p.A. del 16 ottobre 2014 alle ore 10.30.

Note per la trasparenza

Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci della Veneto Sviluppo S.p.A., convocata per il giorno 16 ottobre 2014, in prima convocazione e per il giorno 22 ottobre 2014, in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente e la deliberazione in merito al promovimento di azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile nei confronti di componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. in carica nel triennio 2006 - 2009.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con nota n. 21192/14 del 24 settembre 2014, la società Veneto Sviluppo S.p.A., partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 16 ottobre 2014 alle ore 10.30, presso la sede della Società in Venezia - Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie 19/D, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 ottobre 2014, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

  1. Comunicazioni del Presidente;
  2. Deliberazione in merito al promovimento di azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile nei confronti di componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. in carica nel triennio 2006 - 2009.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si rappresenta che con DPGR n. 69 del 15 maggio 2014, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2013, veniva chiesto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, di procedere senza indugio, anche ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile, ad effettuare le opportune verifiche in merito alle vertenze aperte dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, (V2008/00519/Min -Vertenza Soveda e V2008/00744/Min -Vertenza Bain) e di presentare conclusioni ed eventuali proposte di idonee azioni, considerati i termini di prescrizione previsti dagli artt. 2393 e 2393 bis c.c..

Con riferimento alle due succitate vertenze la Società in data 3 luglio 2014 trasmetteva varia documentazione, tra cui la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il parere del Collegio Sindacale.

Va rilevato che, in merito alla predette relazioni informative, l'Avvocatura regionale del Veneto, con propria nota del 10 luglio 2014, segnalava che:

  • gli elementi di conoscenza proposti non sono completi al fine di valutare la sussistenza di danni imputabili alla responsabilità degli amministratori allora in carica, atteso che l'azione di responsabilità deve fondarsi sull'indispensabile presupposto che si sia verificato un danno concreto;
  • il perseguimento degli interessi pubblici può essere svolto dal socio Regione del Veneto sia attivando diligentemente gli strumenti di governo della Società volti a perseguire eventuali responsabilità degli amministratori, sia agendo in proprio, purché lo strumento prescelto sia adeguato allo scopo.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la vicenda relativa agli incarichi affidati a Bain & Company per l'assistenza alla redazione del piano industriale di Veneto Sviluppo S.p.A., dalle relazioni presentate all'assemblea sembrava emergere, per lo meno, una violazione del principio di corretta amministrazione da parte dell'organo amministrativo, a prescindere da comportamenti dei singoli suoi componenti.

Infatti, l'assenza di valutazione di offerte alternative di altri fornitori, la mancata verifica del lavoro svolto da Bain & Company, il mancato utilizzo delle consulenze e dei piani strategici elaborati erano tutti indicativi di una violazione del principio di diligenza necessario allo svolgimento dell'incarico di amministratore, previsto dall'art. 2392 del codice civile. Inoltre il frazionamento degli incarichi denotava una mancanza di visione strategica del Consiglio di Amministrazione e comportava, in alcuni casi, una mancanza di trasparenza da parte del Presidente dell'organo.

Considerato quanto riportato nella documentazione trasmessa dalla Società e tenuto conto che, alla fine, la spesa complessiva (comprensiva dell'IVA) era stata pari ad € 910.740,00, il comportamento dell'organo amministrativo risultava essere stato pertanto imprudente e aver provocato un danno finanziario alla Società.

In merito alla Vertenza n. V2008/00519/Min., con riferimento alla transazione del 27/2/2009 sottoscritta tra la Veneto Sviluppo s.p.a. ed i soci di Soveda s.r.l., si ricorda che l'acquisizione della partecipazione in Soveda S.r.l. era avvenuta tra gennaio 2000 e dicembre 2001 nell'ambito dell'iniziativa Retex, gestita dalla Veneto Sviluppo S.p.A., sulla base di Convenzione con la Regione del Veneto, con l'utilizzo di una quota di fondi pubblici.

Per quanto riguarda la vicenda Soveda srl, il Collegio Sindacale, nel suo parere, rilevava chiaramente un comportamento censurabile dell'allora Presidente della Società, in quanto agendo senza autorizzazione del CdA andava a proporre una transazione a tre soci della predetta società, in contraddizione con le azioni giudiziarie già intraprese e volte a recuperare l'intero credito. Tale proposta a giudizio dell'organo aveva indebolito la posizione di Veneto Sviluppo S.p.A. nel prosieguo della controversia, tanto da far risultare quasi obbligata  la successiva transazione autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto fin qui rappresentato la Giunta regionale con DGR 1212 del 15 luglio 2014, al fine della partecipazione di un rappresentante regionale all'assemblea societaria del 18 luglio 2014, che presentava al secondo punto all'ordine del giorno l'argomento: "Richiesta Regione del Veneto inerente procedimenti avviati dalla Corte dei Conti - delibere inerenti e conseguenti"; deliberava in proposito come segue:

  1. "in merito al secondo punto all'ordine del giorno, per quanto riguarda le vertenze V2008/00744/Min (Vertenza Bain) e V2008/00519/Min (Vertenza Soveda) di votare in assemblea di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, fatte le opportune valutazioni in ordine al danno e alla sua imputabilità ex art. 2392 c.c., di procedere ai sensi dell'art. 2393 c.c., laddove l'organo rilevi gli estremi per agire, con la dovuta tempestività al fine di non pregiudicare l'azione per prescrizione dei termini;
  2. di trasmettere la documentazione ricevuta sulla vertenza V2008/00519/Min (Vertenza Soveda) da Veneto Sviluppo S.p.A. alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto;"

Tutto ciò premesso, si rappresenta che la società, in vista dell'assemblea prevista per il giorno 16 ottobre 2014, ha trasmesso con nota n. 22445/14 del 24/9/2014 i pareri resi dallo Studio Macchi di Cellere Gangemi sulla sussistenza dei presupposti per il promovimento di azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile nei confronti di componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. in carica nel triennio 2006-2009 e della CBS Partners s.r.l. sulla stima del danno, in relazione alle due vicende (Allegato A).

In considerazione di quanto rappresentato e sulla base dei pareri allegati si propone, per quanto concerne la vicenda relativa a "Bain & Company," di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in favore del promovimento dell'azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. in carica nel triennio 2006 - 2009, al fine di recuperare tutto il danno agli stessi imputabile, con la dovuta tempestività al fine di non pregiudicare l'azione per prescrizione dei termini.

Per quanto riguarda la vicenda "Soveda", bisogna considerare che, secondo quanto rappresentato in detti pareri, il danno provocato dall'agire specialmente dell'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione, se si esclude quello ipotetico all'immagine della Società, non ha interessato il patrimonio di Veneto Sviluppo S.p.A. ma solo il fondo Retex, partecipato per il 50% dalla Regione del Veneto, per l'1,24% da Veneto Sviluppo S.p.A. e per il resto da banche. Essendo il danno stimato da CBS Partners s.r.l., pari ad € 23.237,00 (relativo alle spese per i pareri legali chiesti per individuare la natura giuridica delle trattative intraprese dalla Presidente del CdA), la quota danno relativa alla Società sarebbe pari ad € 288,00.

Il danno derivato dalla differenza tra credito vantato e quanto incassato, nonché quello derivato dalle spese di arbitrato, secondo quanto rappresentato da CBS Partners s.r.l. risulta di difficile quantificazione, ma ad ogni modo, considerata la quota di partecipazione della Società al fondo, probabilmente esiguo.

Considerato quanto su rappresentato, si propone di non promuovere alcuna azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile in merito alla vicenda "Soveda" e di trasmettere invece la nuova documentazione pervenuta in merito a tale questione alla Procura regionale presso la Corte Dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, perché valuti la possibilità di esperire un'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. in carica nel triennio 2006-2009, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994.

Si propone, comunque, di dare mandato all'attuale Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. di mettere in atto ogni azione che risultasse necessaria al fine di tutelare la Società da eventuali danni derivanti dalla vicenda "Soveda".

Si propone, infine, di trasmettere anche la presente deliberazione alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, quale organo giurisdizionale che ha attivato le due vertenze.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 20/1994;

VISTA la LR 47/1975;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTO lo statuto di Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTA la nota di comunicazione della convocazione dell'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (Allegato A);

delibera

1.  in merito al secondo punto all'ordine del giorno, per quanto concerne la vicenda relativa a "Bain & Company," di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in favore del promovimento dell'azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. in carica nel triennio 2006 - 2009, al fine di recuperare tutto il danno agli stessi imputabile, con la dovuta tempestività al fine di non pregiudicare l'azione per prescrizione dei termini;

2.  per quanto riguarda la vicenda "Soveda", di non promuovere alcuna azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile e di trasmettere invece la nuova documentazione pervenuta in merito a tale questione alla Procura regionale presso la Corte Dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, perché valuti la possibilità di esperire un'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. in carica nel triennio 2006-2009, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994;

3.  sempre per quanto riguarda la vicenda "Soveda", di dare mandato all'attuale Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A. di mettere in atto ogni azione che risultasse necessaria al fine di tutelare la Società da eventuali danni derivanti da tale vicenda;

4.  di trasmettere la presente deliberazione alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, quale organo giurisdizionale che ha attivato le due vertenze;

5.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.  di pubblicare il presente provvedimento ad esclusione dell'allegato sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato (omissis)

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