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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 103 del 28 ottobre 2014


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1842 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione a proporre ricorso per declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui ha abrogato l'art. 76, comma 7, del D.L. 25-6-2008 n. 112, come convertito dalla legge n. 133/08.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l'impugnazione da parte della Regione del Veneto di una norma di legge statale lesiva delle prerogative regionali.

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'art. 76, comma 7, del D.L. 25-6-2008 n. 112, come convertito dalla legge n. 133/08 statuisce che "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale."

Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha dettato una novella e dettagliata disciplina in tale ambito. Nello specifico statuisce che "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

L'abrogazione del precedente regime delle spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio e la sua sostituzione con un diverso regime di dettaglio si pone in violazione della competenza concorrente della regione in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto si introducono dei vincoli di dettaglio, di carattere esaustivo e puntuale che impediscono ogni margine di esercizio della propria potestà legislativa, come riconosciuta a questa dall'art. 117, comma 3 della Costituzione, oltre che ledere il canone di leale collaborazione di cui all'art. 120.

Peraltro nel mutare il regime disciplinare in parola si crea una sperequazione tra i Comuni che avevano agito nel rispetto dei vincoli stabili dalla normativa abrogata e quelli che invece non vi si erano uniformati, che si trovano irragionevolmente avvantaggiati dalla nuova disciplina con lesione dei canoni di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione ex artt. 3 e 97 Cost. Per queste ragioni si ritiene che la norma in questione debba essere dichiarata costituzionalmente illegittima e se ne propone l'impugnazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-   udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui ha abrogato l'art. 76, comma 7, del D.L. 25-6-2008 n. 112, come convertito dalla legge n. 133/08 per violazione degli art. 3, 97, 117, commi 3 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana;
  2. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;
  3. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;
  4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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