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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 103 del 28 ottobre 2014


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1850 del 14 ottobre 2014

Art.4, comma 1 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche'", come modificata a seguito dell'approvazione della L.R. 8 agosto 2014, n. 27. Programma Triennale 2015-2017 ed Elenco annuale 2015 per i lavori pubblici di competenza regionale. Circolare n. 394747 del 20 settembre 2014 a firma del Segretario Generale della Programmazione. Adempimenti a carico del Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti pubblici (NUVV).

Note per la trasparenza

La L.R. 8 agosto 2014, n. 27 ha modificato, fra gli altri, l'art. 4 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, che disciplina gli strumenti e la procedura di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale, stabilendo che a tal fine la Giunta regionale si avvalga delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV). Il termine del 30 settembre per l'adozione da parte della Giunta regionale del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco annuale dei lavori, in assenza di una norma transitoria specifica, rende necessario definire, in sede di prima applicazione, modi e termini degli adempimenti a carico del NUVV.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con legge regionale 8 agosto 2014, n. 27, entrata in vigore il 23 agosto scorso, il Consiglio regionale ha approvato alcune modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Fra l'altro, all'art. 4, comma 1, ha stabilito che, ai fini della programmazione dei lavori pubblici, la Giunta regionale si avvalga delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"; dette valutazioni, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 4, vanno espresse su studi di fattibilità, i cui contenuti sono definiti dal successivo art. 5 novellato.

Tuttavia la L.R. 8 agosto 2014, n. 27 non ha provveduto né a modificare la scadenza prevista per l'adozione degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (30 settembre), né a disporre alcuna norma transitoria in sede di prima applicazione, malgrado l'entrata in vigore del provvedimento sia avvenuta a ridosso del termine per l'adozione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco dei lavori.

Il NUVV della Regione del Veneto è stato costituito nel 2001 ai sensi della DGR n. 250/2001, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 1 della L. n. 144/99, al fine di supportare, dal punto di vista tecnico, "il decisore nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione" (art. 1 c. 1 L. 144/99), "con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fallibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici" (art. 1 c. 2 L. 144/99).

Funzioni e ruolo del NUVV sono state integrate e ridefinite via via per effetto di disposizioni normative sia regionali che statali. L'attività del NUVV, consistente nella valutazione della sostenibilità economico-finanziaria di progetti di investimento pubblico, allo stato ed agli effetti della documentazione presentata, si prefigura di natura endoprocedimentale e gli atti in cui si estrinseca costituiscono pareri di natura obbligatoria e non, a seconda della norma che li disciplina/prescrive, comunque non vincolanti. Un quadro aggiornato delle linee di attività del NUVV è stato fornito dalla DGR 23 novembre 2010, n. 2775 «Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Veneto. Composizione e aspetti organizzativo−procedurali».

In considerazione della particolare complessità dei procedimenti di competenza del NUVV, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'art. 7 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e del combinato disposto della DGR n. 2775/2010, punto 4, e della DGR n. 1049/2013, allegato A, il termine per la loro conclusione è stato fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di registrazione della richiesta.

L'entrata in vigore dell'innovazione procedurale introdotta dall'art. 1 della L.R. 27/2014 immediatamente a ridosso della scadenza prevista per l'adozione degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici appare incompatibile con il termine previsto per le valutazioni di competenza del NUVV, mentre l'assenza di disposizioni transitorie non consente alla Giunta regionale di procedere con l'adozione del programma triennale e dell'elenco annuale in assenza di previa valutazione del NUVV.

Tra l'altro si osserva come l'impianto della modifica normativa abbia ricalcato a grandi linee quanto disposto analogamente, per le opere di competenza dei Ministeri, dal decreto legislativo n. 228/2011, "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche" e la cui attuazione, per quanto riguarda la valutazione ex ante singole opere, è tuttora in corso, in quanto ha previsto la preliminare adozione di un vademecum e di linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche a beneficio dei Nuclei di valutazione ex art. 1 L. n. 144/1999, propedeutici alla predisposizione di quello che, per i Ministeri, è il Documento Pluriennale di Pianificazione (art. 2 d.lgs. 228/2011).

Posto che il termine del 30 settembre, di cui al comma 1 dell'art. 4 della L.R. 27/2003, nella prassi amministrativa ha rivestito carattere meramente ordinatorio e non perentorio, appare opportuno che il NUVV debba comunque esprimersi validamente oltre detto termine, a condizione che ciò avvenga compatibilmente e coerentemente con la prosecuzione della procedura secondo quanto disposto dal comma 2 dell' art. 4 di cui sopra, ai fini dell'approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco dei lavori da parte del Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

Alla luce di ciò e delle attribuzioni e competenze assegnate al NUVV della Regione del Veneto, è necessario che le strutture regionali forniscano al più presto alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), che svolge le funzioni di segreteria tecnica del NUVV, tutta la documentazione fondamentale per la formulazione di un giudizio di fattibilità economico-finanziaria degli interventi, sulla base di indicazioni che saranno fornite dalla medesima.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-     VISTI gli artt. 1 (Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici) e 4 (Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali) della L. n. 144/99;

-    VISTO il DPCM 9 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;

-    VISTA la DGR n. 250/2001 «Legge 17 maggio 1999, n.144. Adempimenti di cui all'art.1, comma 4»;

-    VISTE la DGR n. 1826/2001 e la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 20 luglio 2001 «Disposizioni in ordine alla valutazione di fattibilità dei progetti di investimento pubblici e delle iniziative che ricorrono al capitale privato con la procedura della finanza di progetto»;

-    VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione» - articoli 28 (Valutazione) e 31 (Nucleo di Valutazione);

-    VISTA la Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» - artt. 4 (Strumenti di programmazione dei lavori pubblici), 5 (Studi di fattibilità) e 45 (Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV));

-    VISTA la DGR n. 4164 del 30 dicembre 2005 «Composizione Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione del Veneto»;

-    VISTA la Circolare del Segretario Generale della Programmazione n. 405948/45.06 del 30/6/2006 «Circolare esplicativa della Dgr n. 4164 del 30 dicembre 2005»;

-    VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 « Legge di contabilità e finanza pubblica» art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente), comma 9;

-    VISTA la DGR n. 2775 del 23 novembre 2010 «Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Veneto. Composizione e aspetti organizzativo−procedurali»;

-    VISTO il D. Lgs. 29 dicembre 2011 n. 228 «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;

-    VISTO il DPCM 21 dicembre 2012, n. 262 «Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici»;

-    VISTA la DGR n. 138 del 20 febbraio 2014 «Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di valutazione economico-finanziaria, con specifico riferimento al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti (NUVV) di cui alla legge n. 144/99, art.1»;

-    VISTE le DGR n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge", DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della L.R. n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013", n. 2611 del 30 dicembre 2013 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012" e n. 2955 del 30 dicembre 2013 "Conferimento incarico di Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), incardinata nel Dipartimento Territorio nell'ambito dell'Area Infrastrutture (art. 13 della legge regionale n. 54/2012)";

-    VISTO l'art. 2 comma 2 lett. c) della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1.   di prendere atto che il NUVV partecipa alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco dei lavori, di cui all'art. 4 della L.R. 27/2003, come modificata dalla L.R. n. 27/2014, esprimendo il proprio parere in merito alla sostenibilità economico- finanziaria dei lavori proposti dalle strutture regionali, allo stato ed agli effetti della documentazione presentata;

2.   che, in sede di prima attuazione dell'art. 4 c. 1 della L.R. n. 27/2003 come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 27/2014, il parere del NUVV di cui sopra è validamente espresso anche successivamente al 30 settembre 2014, purché in tempi compatibili con la prosecuzione della procedura secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 di cui sopra, ai fini della approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco dei lavori da parte del Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione;

3.   di incaricare il Segretario del NUVV, Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VIncA-NUVV), di comunicare alle Strutture regionali quale sia la documentazione necessaria da trasmettere quanto prima al NUVV, al fine di svolgere le istruttorie e di esprimere le valutazioni in ossequio alle disposizioni dell'art. 4 commi 1 e 2 della L.R. n. 27/2003 come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 27/2014;

4.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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