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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 04 novembre 2014


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1883 del 14 ottobre 2014

Ditta C.G.A. scarl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "FASOLA" e composto dalla cava "DE TONI" in Comune di Villaverla (VI). (L.R. 44/1982).

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l'autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "FASOLA" e composto dalla cava "DE TONI", in Comune di Villaverla (VI).

Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza della ditta in data 14.03.2007, acquisita al prot. n. 149338 del 14.03.2007
Parere C.T.R.A.E. in data 15.12.2009
Parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012

L'assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

In considerazione delle numerose domande di coltivazione di cava di argilla per laterizi nel comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara (VI) e delle pendenti istanze di proroga relative a cave già autorizzate nel medesimo comparto, la C.T.R.A.E., nella seduta del 15.12.2009, ha ritenuto di sospendere le relative istruttorie e di invitare le ditte interessate a presentare un progetto di coordinamento e riorganizzazione del comparto estrattivo.

Le ditte titolari delle cave interessate hanno quindi presentato in data 18.03.2011 con prot. n. 134244, e in data 11.04.2011 con prot. n. 174000, una proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato comparto estrattivo di Isola Vicentina, riguardante 34 cave suddivise in 14 gruppi, denominati "insiemi estrattivi".

La C.T.R.A.E., nella seduta del 31.01.2012, ha esaminato tale proposta esprimendo parere favorevole, con prescrizioni di carattere generale come da parere allegato (allegato A), parte integrante del presente provvedimento. La stessa C.T.R.A.E. inoltre ha rinviato ad atti separati la valutazione e autorizzazione alla coltivazione dei singoli insiemi estrattivi facenti parte del comparto.

Pertanto le istruttorie sulle singole cave, siano esse riferite all'apertura di una nuova cava, all'ampliamento di una cava esistente, alla variante al progetto autorizzato o alla proroga di un'autorizzazione, vanno comunque assorbite e svolte nell'ambito dell'istruttoria complessiva sull'insieme di appartenenza. Conseguentemente, l'autorizzazione alla coltivazione è riferita all'insieme estrattivo e sostituisce gli eventuali provvedimenti già rilasciati sulle singole cave in esso contenute.

L'insieme estrattivo "FASOLA", oggetto del presente provvedimento, riguarda la domanda di apertura della cava "DE TONI" in Comune di Villaverla.

Per quanto attiene la domanda della nuova cava "DE TONI", si evidenzia quanto segue.

La ditta C.G.A. in data 14.03.2007 ha chiesto l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione della cava allegando la relativa documentazione tecnica, acquisita al prot. n. 149338 del 14.03.2007.

Della domanda e dei relativi allegati è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Villaverla dal 23.03.2007 e, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni. Inoltre, sulla domanda medesima, il Consiglio Comunale di Villaverla, con deliberazione n. 21 del 10.04.2007 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

  • effettuare dei carotaggi al termine delle operazioni di riempimento previste dal progetto ripresentato, per valutare la corretta composizione dei materiali riportati ("terre e rocce da scavo");
  • controllare la viabilità dei mezzi adibiti al trasporto da e per la cava; in particolare prescrivere che la quota maggiore dei mezzi percorra il minor tratto possibile di strada in centro abitato, che si preveda un senso di marcia circolare in modo da evitare l'incrocio dei mezzi pesanti in intersezioni stradali strette e non sicure;
  • prescrivere che il materiale estratto venga conferito prevalentemente in fornaci con sede in direzione Malo;
  • accertare che non vi sia estrazione di ghiaia non autorizzata;
  • garantire il corretto drenaggio delle acque durante il periodo di escavazione.

Con nota n. 389215 del 10.07.2007 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza e la Provincia di Vicenza, con nota in data 21.08.2008, acquisita al protocollo n. 442930 del 28.08.2008, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 02.07.2008, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

  • siano ottenute le deroghe alle distanze di sicurezza ex DPR 128/59;
  • il materiale di riporto proveniente dall'esterno dovrà essere conforme alla normativa vigente;
  • al termine della ricomposizione e prima dell'estinzione dovranno essere effettuati opportuni sondaggi a campione tesi a verificare la corretta composizione dei materiali riportati "terre e rocce di scavo" per il ripristino;
  • sia presentata la relazione paesaggistica, in quanto l'area oggetto d'intervento ricade all'interno della fascia di rispetto di 150 ml. dal torrente Rostone, vincolato ai sensi della L. 431/85, ora D.Lgs 42/2004;
  • dovrà essere garantito il corretto drenaggio delle acque durante il periodo di escavazione e l'estinzione della cava dovrà essere subordinata all'esecuzione e alla presentazione dei risultati di prove di permebilità in numero adeguato alla superficie interessata o, in caso di risultato negativo, all'esecuzione di opportune opere disperdenti;
  • sia destinata a zona boschiva una superficie di almeno il 15% dell'area di cava, come riportato nella planimetria integrativa agli atti, e secondo le disposizioni che saranno impartite dal Servizio Forestale Regionale;
  • in merito alla possibile interazione con la viabilità di progetto riportata nel PTCP, si fa propria la seguente prescrizione proposta da Vi.abilità spa: "per l'approvazione di progetti per la coltivazione di cave d'argilla interferenti con le configurazioni di progetto definitivo approvato dall'opera viaria in oggetto, si precisa che la suddetta attività è fattibile a condizione che la ricomposizione ambientale consenta il ripristino delle quote di riferimento di cui al progetto sopra citato. Infatti una significativa variazione delle quote di piano campagna imporrebbe, nella progettazione esecutiva, la riprogettazione non solo degli elementi idrologico-idraulici ma anche del corpo stradale e delle opere coinvolte, con aggravi procedurali, con rinvio dei tempi di esecuzione dell'opera e con conseguenti costi aggiunti. L'attività estrattiva dovrà essere quindi inderogabilmente subordinata alle previsioni progettuali già approvate da Provincia e Vi.abilità spa inerenti l'opera pubblica in questione";
  • sia controllata la viabilità dei mezzi adibiti al trasporto da e per la cava, in particolare che la quota maggiore dei mezzi percorra il minor tratto possibili di strada in centro abitato, che si preveda un senso di marcia circolare in modo da evitare l'incrocio dei mezzi pesanti in intersezioni stradali strette e non sicure;
  • che il materiale estratto venga conferito prevalentemente in fornaci con sede in direzione Malo;
  • dovrà essere accertato che non vi sia estrazione di ghiaia non autorizzata;
  • essendo il territorio del Comune di Villaverla interessato dalla presenza del sito SIC e ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", il professionista incaricato del progetto dovrà attestare la necessità o meno di effettuare la valutazione di incidenza verificando gli effetti significativi indotti dall'attività di cava (screening), secondo quanto indicato dalla DGR del 10.10.2006, n. 3173.

La cava "DE TONI" ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico per la fascia di 150 m da corso d'acqua vincolato, come risulta dalla relazione paesaggistica acquisita al prot. 19554 del 16.01.2012.

L'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti stessi, come da asseverazione agli atti, prot. 19554 del 16.01.2012.

La CTRAE, nella seduta del 31.01.2012, ha esaminato la documentazione costituente il progetto di coltivazione dell'insieme "FASOLA" composto dalla cava "DE TONI" e ha espresso parere favorevole alla coltivazione dell'insieme con prescrizioni, come da parere allegato (allegato B), parte integrante del presente provvedimento.

Si fa rilevare che per la domanda di apertura della cava "DE TONI" le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, sono state sostanzialmente recepite nel parere della C.T.R.A.E sull'insieme.

Tuttavia la C.T.R.A.E. ha ritenuto che le verifiche sulla qualità del materiale riportato potranno essere disposte nell'ambito delle funzioni di vigilanza. Inoltre ha ritenuto non opportuna la destinazione dell'ambito a bosco arboreo-arbustivo, atteso che la ricomposizione finale, come modificata dalle prescrizioni, prevede il ripristino a piano campagna, che il sito ricade in zona agricola a forte vocazione produttiva nel quale non sono presenti aree boscate residuali da potenziare e che i terreni di cava non sono in proprietà della ditta che ne ha acquisito la disponibilità solo per effettuare i lavori di coltivazione della cava.

La C.T.R.A.E. ha ritenuto invece opportuno la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva con essenza autoctone lungo il torrente Rostone.

Infine, nel formare il parere, la C.T.R.A.E., preso atto dell'abrogazione dell'art.104 del DPR 128/59, relativo alle distanze di sicurezza tra scavi e manufatti in forza del combinato disposto dell'articolo 14 comma 14 ter della Legge 246/2005 e del D.lgs.179/2009 e s.m.i., non ha recepito la relativa prescrizione del parere della C.T.P.A.C. relative alla deroga alle distanze medesime.

Le prescrizioni, peraltro non vincolanti, poste dal Comune di Villaverla e non recepite dalla C.T.R.A.E. possono costituire apposito accordo tra la ditta e l'Amministrazione comunale, come prescritto dalla stessa C.T.R.A.E.

L'U.C. Gestione e tutela risorse geologiche della Direzione Geologia e georisorse, di concerto con il Servizio Paesaggio e osservatorio della Direzione Urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.lgs.42/2004, per la cava "DE TONI", dalla quale emerge che l'intervento, con le prescritte integrazioni, risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico, come peraltro già valutato dalla stessa C.T.R.A.E.

La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto e alla proposta progettuale di riorganizzazione del comparto, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota in data 04.04.2012 prot. 160608, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 12.04.2012.

Il previsto parere della Soprintendenza non è stato reso nei 45 giorni successivi e, comunque, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti e pertanto è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

In relazione all'insieme estrattivo, la C.T.R.A.E. ha prescritto alla ditta di presentare alla Direzione regionale Geologia e georisorse, prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo dell'insieme, la seguente documentazione per le necessarie verifiche di conformità:

  • un progetto generale dell'insieme estrattivo, aggiornato alla situazione attuale, che recepisca le prescrizioni generali riguardanti la proposta di riorganizzazione e coordinamento e quelle specifiche per l'insieme estrattivo;
  • il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex D.lgs. 117/2008;
  • le verifiche di coerenza con la rete idrica minore;
  • l'aggiornamento della verifica del livello massimo di falda, modificando eventualmente le profondità massime di escavazione in adempimento a quanto stabilito dalla lettera g) dell'art. 44 della L.R. 44/1982 e le quote finali della cava.

Su richiesta regionale formulata con nota prot. n. 185198 del 19.04.2012, la ditta ha presentato la documentazione progettuale definitiva, che è stata acquisita al prot. n. 213529 del 21.05.2013 ed è risultata conforme alle prescrizioni della C.T.R.A.E.

Per quanto attiene le distanze di sicurezza degli scavi da manufatti ed infrastrutture, oggetto degli abrogati artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, successivamente all'esame dei progetti da parte della C.T.R.A.E., la Direzione regionale Geologia e georisorse con nota n. 80833 del 21.02.2013 ha determinato i criteri per la valutazione di progetti di cave e miniere ubicate in vicinanza di manufatti e infrastrutture.

In applicazione dei citati criteri, è stato chiesto agli Enti gestori di manufatti in vicinanza agli scavi, l'esistenza di motivi ostativi alla realizzazione degli interventi di coltivazione della cava "DE TONI", come valutati dalla C.T.R.A.E.

Il Comune di Villaverla, interpellato dalla Direzione Geologia e georisorse con lettera prot. n. 284401 del 03.07.2013, in merito all'esecuzione delle escavazioni di progetto della cava fino ad una distanza di 6 m dalla strada comunale via Bassi, con nota del 12.07.2013 acquisita al prot. n. 303564 del 16.07.2013, ha comunicato di ritenere necessaria, in via precauzionale, una distanza di almeno 20 m dal limite della carreggiata esistente. Inoltre ha richiesto di far integrare la documentazione progettuale con un elaborato che evidenzi i flussi di traffico dei mezzi di cantiere. Il Comune ritiene altresì necessario mantenere gli scavi a una distanza di 20 m dal torrente Rostone.

Per quanto riguarda le distanze degli scavi dalla strada, la richiesta del Comune non risulta supportata da dati oggettivi che evidenzino eventuali problematiche di stabilità del manufatto e pertanto non si rilevano motivi ostativi all'esecuzione degli scavi come previsti dal progetto.

In merito ai flussi di traffico, la C.T.R.A.E., come più sopra riportato, ha previsto una prescrizione secondo cui le questioni inerenti il percorso dei mezzi di cava devono costituire apposito accordo tra la ditta e l'Amministrazione comunale.

Infine, in riferimento alle distanze degli scavi dal Torrente Rostone, si ritiene di far proprio il parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente in materia..

Con nota prot. n. 284336 del 03.07.2013 è stato chiesto all'UP Genio Civile di Vicenza di comunicare la presenza di eventuali motivi ostativi agli scavi della cava, previsti a 2,5 m dalla sponda del corso d'acqua, privo di opere di difesa (torrente Rostone). Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, delegato dal Genio Civile per la gestione del corso d'acqua in ottemperanza alle disposizioni contenute nella DGR 2426/2004, con nota del 13.09.2013, acquisita al prot. n. 385841 del 16.09.2013, ha comunicato che, causa problematiche sul terreno adiacente al corso d'acqua, lo scavo non deve avere una distanza inferiore a 10 m dall'area demaniale.

Con fax prot. n. 279008 del 01.07.2013 è stato chiesto a Enel Distribuzione - Zona Vicenza di comunicare la presenza di eventuali motivi ostativi all'esecuzione degli scavi della cava, previsti a 3 m dal sostegno dell'elettrodotto presente nell'angolo nord-est, esternamente all'area della cava. Con nota del 30.08.2013, acquisita al prot. n. 382601 del 13.09.2013, Terna Rete Italia, competente per la linea elettrica in questione, ha comunicato di ritenere necessaria una distanza di 20 m tra il ciglio superiore della scarpata di scavo e la parte più esterna del piedino di fondazione del traliccio n. 33 della linea.

Con lettera prot. n. 284422 del 03.07.2013 è stato chiesto a Snam Rete Gas - Centro di Vicenza di comunicare la presenza di eventuali motivi ostativi agli scavi della cava, previsti a una distanza minima di 10 m dalla condotta della rete gas. Snam Rete Gas, con nota del 25.07.2013, acquisita al prot. n. 347533 del 14.08.2013, al fine di potersi esprimere in merito ha chiesto l'integrazione di documentazione tecnica riguardante in particolare la verifica di stabilità delle scarpate. La ditta ha redatto una relazione geotecnica, presentata in data 17.06.2014 ed acquisita al prot. n.260236, sulla base della quale la Snam Rete Gas ha rilasciato il proprio nulla osta agli scavi, acquisto al prot. n. 369181 del 03.09.2014, prescrivendo che la distanza tra il ciglio superiore degli scavi e l'asse del metanodotto sia almeno 20 m.

Si rileva che la ditta C.G.A., con decorrenza 26.02.2010, è stata trasformata in C.G.A. scarl con atto notarile del 10.12.2009, come comunicato con nota acquisita al prot. 158794 del 22.03.2010, mantenendo l'idoneità tecnico-economica per la coltivazione della cava.

In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta e del parere favorevole della CTRAE, è possibile autorizzare alla ditta C.G.A. scarl la coltivazione dell'insieme estrattivo di argilla per laterizi "FASOLA" composto dalla cava denominata "DE TONI" in Comune di Villaverla (VI), dando atto che la ditta ha già presentato i titoli di disponibilità delle aree interessate dall'intervento.

Occorre infine imporre la sottoscrizione di una nuova convenzione con il Comune di Villaverla ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (allegato C).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la "proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato Insieme estrattivo di Isola Vicentina" presentata dalle ditte in data 18.03.2011, prot. n. 134244, e in data 11.04.2011, prot. n. 174000;

VISTA l'istanza per l'apertura e la coltivazione della cava "DE TONI" e la relativa documentazione, acquisita al prot. n. 149338 del 14.03.2007;

VISTA la documentazione progettuale definitiva dell'insieme "FASOLA", acquisita al prot. n. 213529 del 21.05.2013;

VISTO l'atto notarile del 10.12.2009 di trasformazione da C.G.A. in C.G.A. scarl acquisto al prot. n. 158794 del 22.03.2010;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTI i pareri favorevoli del Comune di Villaverla con DCC n. 21 del 10.04.2007, della C.T.PA.C. di Vicenza in data 02.07.2008, della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012;

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di € 300,00 a titolo di spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.  di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 inerente la "proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominata Insieme estrattivo di Isola Vicentina", come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);

2.  di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato B), relativo all'insieme estrattivo "FASOLA" in Comune di Villaverla (VI);

3.  di autorizzare la ditta C.G.A. scarl (C.F. 00898570247), con sede a Villaverla (VI) in via Roma n. 6, a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "FASOLA", in Comune di Villaverla, composto dalla cava "DE TONI", individuata con linea di perimetro verde nella planimetria catastale della tavola 1 della documentazione di progetto acquisita al prot. n. 213529 del 21.05.2013, in conformità al progetto costituito dalla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 6) e con le prescrizioni sotto indicate;

4.  di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione dell'insieme "FASOLA" sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 esistente sull'area della cava "DE TONI", dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

5.  di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004 di cui al punto 4, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della L.R. 44/82, ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

6.  di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, debitamente vistati dal Direttore della Sezione Geologia e georisorse:

  1. documenti acquisiti al prot. n. 213529 del 21.05.2013:
    • Tav. A - planimetria generale con individuazione dei siti di estrazione;
    • Tav. B - planimetria generale con individuazione siti di estrazione potenzialmente interferenti con la viabilità di livello intercomunale oggetto del protocollo d'intesa stipulato fra l'amministrazione provinciale ed i comuni interessati;
    • All. A - relazione tecnica;
    • All. B - indagine ambientale;
    • All. C - piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
    • Tav. 1 - cava "DE TONI", planimetria catastale, estratto PRG, PAT , PI, legende;
    • Tav. 2 - cava "DE TONI", stato originario, planimetria;
    • Tav. 3 - cava "DE TONI", stato originario, sezioni;
    • Tav. 4 - cava "DE TONI", stato di ripristino, planimetria;
    • Tav. 5 - cava "DE TONI", stato di ripristino, sezioni;
  2. documento acquisito al prot. n. 19554 del 16.01.2012:
    • relazione paesaggistica;
  3. documento acquisito al prot. n. 260236 del 17.06.2014:
    • relazione geotecnica;

7.  di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da "argilla per laterizi", per un volume pari a mc 108.377 per la cava "DE TONI";

8.  di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dell'insieme "FASOLA", acquisito al prot. n. 213529 del 21.05.2013 e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

9.  di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni per l'insieme estrattivo "FASOLA" costituito dalla cava "DE TONI";

  1. la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 63.000,00 (sessantatremila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  2. la ditta deve stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con il Comune di Villaverla la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato C) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
  3. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, l'area di cantiere deve essere recintata con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a 1,5 m, apponendo appositi cartelli ammonitori di pericolo;
  4. il terreno superficiale di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area della cava come autorizzata e riutilizzato soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
  5. il collegamento funzionale con la viabilità pubblica va realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
  6. deve essere assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scoli esistenti o la creazione di nuovi scoli circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;
  7. è vietato l'asporto del materiale costituente il terreno superficiale derivante dalla scopertura del giacimento, essendo detto materiale destinato esclusivamente alla ricomposizione ambientale della cava;
  8. la ditta deve realizzare lo scavo ad una distanza non inferiore ai 10 m dall'area demaniale del torrente Rostone;
  9. la ditta deve concordare con l'Amministrazione Comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre a eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;
  10. la ditta dovrà rispettare una distanza di 20 m tra il ciglio superiore della scarpata di scavo e la parte più esterna del piedino di fondazione del traliccio n. 33 dell'elettrodotto "Sandrigo-Villaverla" gestito da Terna spa;
  11. la ditta dovrà rispettare la distanza minima di 20 m tra il ciglio superiore dello scavo e l'asse del singolo metanodotto, gestito da Snam Rete gas;
  12. la ditta deve ripristinare il sito della cava alle quote originarie utilizzando il materiale associato, il terreno superficiale e, per quanto strettamente necessario, materiale proveniente dall'esterno secondo quanto prescritto al successivo punto m., senza che ciò possa comportare aggravi procedurali e costi aggiuntivi per la realizzazione dell'opera viaria in progettazione da parte della Provincia di Vicenza;
  13. a integrazione del materiale associato destinato alla ricomposizione ambientale della cava è consentito l'utilizzo di materiale provenienti dall'esterno della cava costituito da terre da scavo per un quantitativo massimo di mc 108.377, purché le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;
  14. la ditta dovrà mettere a dimora lungo il torrente Rostone una siepe arboreo-arbustiva con essenze autoctone secondo le indicazioni della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza Settore Servizio Forestale, ovvero valutare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, la possibilità di interessare ambiti, anche alternativi alla cava, in cui realizzare una zona boscata, analoga a quella prevista per la cava, ma che abbia una maggiore efficacia per il raggiungimento delle medesime finalità
  15. la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2025, ma comunque l'attività di coltivazione non potrà avere durata superiore a 5 anni dall'inizio dei lavori;

10.   di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Sezione regionale Geologia e georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

11.   di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della LR 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

12.   di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

13.   di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 300,00 (trecento/00), dando atto che la ditta ha già effettuato il versamento dell'intera somma alla Tesoreria Regionale;

14.   di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

15.   di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Villaverla, alla Provincia di Vicenza, alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza Settore Servizio Forestale;

16.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

17.   di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

18.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

19.   di incaricare la Sezione Geologia e georisorse all'esecuzione del presente atto;

20.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

21.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1883_AllegatoA_283966.pdf
1883_AllegatoB_283966.pdf
1883_AllegatoC_283966.pdf

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