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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 101 del 21 ottobre 2014


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 06 ottobre 2014

Costituzione del Comitato dei Garanti di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dal D.Lgs. n. 150/2009.

Note per la trasparenza

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 54/2012 ed alle modifiche normative apportate in merito alla composizione ed ai poteri del Comitato e vista la necessità di rinnovare l'organismo di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 165/2001, si autorizza la costituzione del nuovo Comitato dei Garanti.
 

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'art. 21 del D.Lgs n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, prevede che il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Inoltre, il citato art. 21, comma 1 bis, prevede che, al di fuori dei casi sopra indicati, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, la retribuzione di risultato sia decurtata, in relazione alla gravità della violazione, di una quota fino all'ottanta per cento.

Tali provvedimenti, ai sensi dell' art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/09, sono adottati sentito il Comitato dei Garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

L'art. 27 del già citato D.Lgs. n.165/2001, prevede che le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, adeguino i propri ordinamenti alle disposizioni in materia, tenendo conto delle relative peculiarità.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto la legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, articolo 26, ha previsto che i provvedimenti in materia di responsabilità dirigenziale siano adottati sentito il Comitato dei Garanti i cui componenti sono nominati, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale.

A norma del citato articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, il Comitato dei Garanti è costituito da un magistrato della Corte dei Conti con funzioni di presidente, che vi partecipa previa autorizzazione dell'amministrazione competente, da un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico e da un dirigente scelto tra i dirigenti delle strutture della Giunta Regionale; il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

La stessa norma precisa che il parere del Comitato dei Garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

Con DGR n. 3029 del 29.10.2002, l'Amministrazione Regionale aveva già provveduto all'istituzione del Comitato dei Garanti per la verifica della responsabilità dirigenziale ed alla disciplina della sua composizione, in conformità alla previgente disposizione contenuta nell'art. 22 del D.Lgs. 165/2001 ed all'art. 15 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, Area dirigenza, sottoscritto in data 23.12.1999, che prevedeva l'istituzione del suddetto organismo.

In considerazione delle modifiche normative intervenute in merito alla nomina, composizione e poteri del Comitato dei Garanti per effetto del D.Lgs. 150/2009 e della legge regionale n. 54/2012, e vista la necessità di rinnovare il suddetto organismo, l'Amministrazione regionale deve procedere all'istituzione del nuovo Comitato dei Garanti, i cui componenti saranno nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ed a disciplinare la sua composizione e l'esercizio dei suoi poteri in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54.

In particolare, si precisa quanto segue.

Il Comitato dei Garanti è costituito da un magistrato della Corte dei Conti, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto della Corte stessa. Il Comitato è costituito poi da un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico e da un dirigente sceltotra i dirigenti delle strutture della Giunta Regionale, estratto a sorte tra coloro che hanno presentato la propria candidatura.

La scelta del componente esperto viene effettuata dal Presidente della Giunta Regionale tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura in possesso della qualificazione ed esperienza richiesta, a seguito di pubblicazione di avviso nel sito internet della Regione del Veneto;

La scelta del componente dirigente di struttura della Giunta Regionale avviene mediante estrazione a sorte tra i dirigenti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di pubblicazione di avviso nel sito intranet dell'Amministrazione Regionale.

Gli avvisi per il componente esperto e per il componente dirigente di struttura della Giunta Regionale sono predisposti dalla Sezione Risorse Umane e contengono l'invito a presentare la candidatura a membro del Comitato dei Garanti, corredata per i candidati alla nomina di componente esperto da idoneo curriculum professionale. La domanda deve essere presentata entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, il Direttore della Sezione Risorse Umane provvede ad effettuare l'estrazione a sorte del componente dirigente.

La nomina dei componenti del Comitato dei Garanti viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54.

Il Comitato dura in carica tre anni, l'incarico non è rinnovabile e non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

I provvedimenti sopra indicati, concernenti la verifica della responsabilità dirigenziale, sono adottati sentito il Comitato dei Garanti che deve rendere il proprio parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti gli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 165/2001, così come modificati dal D.Lgs. 150/2009;

Visto l'articolo 15 del CCNL Area dirigenza del 23.12.1999;

Visto l'art. 2, co. 2, e l'articolo 26 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.    di autorizzare la costituzione del nuovo Comitato dei Garanti e di stabilire la disciplina relativa alla sua composizione ed all'esercizio dei suoi poteri con le modalità di cui alle premesse, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

2.    di incaricare la Sezione Risorse Umane all'attuazione del presente provvedimento;

3.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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