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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 10 ottobre 2014


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1832 del 06 ottobre 2014

Approvazione delle disposizioni concernenti l'applicazione dell'art. 13 "Investimenti per interventi pubblici in favore dei settori della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell'acquacoltura" della L.R. 2 aprile 2014, n.11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014".

Note per la trasparenza

Il provvedimento disciplina le modalità operative e le procedure per l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 13 della Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014 a sostegno degli interventi di investimento realizzati dalle Amministrazioni pubbliche locali del Veneto finalizzati al miglioramento dei servizi connessi alle attività di pesca e alla tutela e salvaguardia del patrimonio ittico regionale.

L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il vincolo rappresentato dall’insufficienza/obsolescenza dei servizi di interesse collettivo di supporto alle attività della pesca e dell’acquacoltura è stato affrontato dal legislatore regionale in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014 (L.R. 2 aprile 2014, n.11).

L’art. 13 di detta legge dispone, infatti, lo stanziamento di 4,3 milioni di Euro finalizzati allo sviluppo della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura, da perseguire attraverso l’intervento delle Amministrazioni pubbliche locali del Veneto che realizzano investimenti in grado di determinare un miglioramento dei suddetti servizi a cui si accompagnino impatti positivi (diretti o indiretti) in termini di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico regionale.

Il richiamato art.13 affida alla Giunta regionale il compito di disciplinare le modalità operative e le procedure per l’erogazione dei contributi di cui trattasi, da destinare, fino ad un massimo del 10%, al settore della pesca dilettantistico-sportiva.

Si tratta quindi, in attuazione di detto articolo di legge, di procedere:

  • all’individuazione delle amministrazioni pubbliche locali del Veneto destinatarie dei contributi di cui trattasi;
  • al riparto delle risorse disponibili a bilancio regionale in funzione dei settori di intervento (settori della pesca professionale e dell’acquacoltura; settore della pesca dilettantistico-sportiva);
  • alla definizione delle modalità operative e delle procedure sottese all’erogazione dei contributi stessi.

Per quanto concerne l’individuazione delle Amministrazioni pubbliche locali destinatarie dei contributi di cui trattasi, si ritiene che le medesime debbano essere individuate, in sede di prima applicazione della norma in esame, nei Comuni, Enti coinvolti (si pensi alla portualità, ai mercati ittici, ai punti di sbarco, agli approdi fluviali, agli scivoli, alle aree di raccolta e stoccaggio rifiuti in area portuale, alle aree da destinare alla vendita diretta da parte dei pescatori/acquacoltori, ai servizi a supporto del pescaturismo e dell’ittiturismo, ecc.) sia nella definizione di strategie a livello urbanistico funzionali al miglioramento dei servizi di interesse collettivo a sostegno della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura, sia nella realizzazione diretta di investimenti coerentemente rapportati a dette strategie, in un’ottica di tutela del patrimonio ittico regionale e, più in generale, degli ecosistemi acquatici.       

Per quanto attiene al riparto delle risorse disponibili sul competente capitolo n.102104 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2014, pari a complessivi Euro 4.300.000,00 =, si ritiene, in applicazione del più volte richiamato art.13, di quantificare come segue la destinazione delle risorse medesime:

  • Euro 3.900.000,00 = per interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura;
  • Euro    400.000,00 = per interventi a sostegno della pesca dilettantistico-sportiva.

Per quanto riguarda infine la definizione delle modalità operative e delle procedure sottese all’erogazione dei contributi oggetto del presente provvedimento, si ritiene debba essere attivata una procedura ad evidenza pubblica (bando) aperta a tutte le Amministrazioni locali come più sopra individuate.

A tal fine sono stati elaborati, dalla competente Sezione Caccia e Pesca, i bandi facenti parte integrante del presente provvedimento quali Allegato A (investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi di interesse collettivo a supporto della pesca professionale e dell’acquacoltura) e Allegato B (investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi di interesse collettivo a supporto della pesca dilettantistico-sportiva).

Entrambi i bandi definiscono:

  • i soggetti che possono presentare istanza di contributo a valere sulle risorse stanziate dall’art. 13 della Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014;
  • gli investimenti ammissibili a contributo;
  • i punteggi da attribuirsi in sede di valutazione delle istanze di contributo;
  • la documentazione da allegare all’istanza di contributo;
  • i termini per la presentazione della domanda e per la realizzazione degli investimenti, nonché i termini e le modalità per la rendicontazione del contributo concesso;
  • la composizione della commissione per la valutazione delle istanze facenti capo ai settori della pesca professionale e dell’acquacoltura;
  • la composizione della commissione per la valutazione delle istanze facenti capo al settore della pesca dilettantistico-sportiva.

Con successivo provvedimento di Giunta Regionale verranno approvate le graduatorie delle domande di contributo, disposta la concessione dei contributi alle Amministrazioni inserite nelle graduatorie sino alla concorrenza della somma stanziata dal più volte richiamato art. 13, così come più sopra ripartita per settori di intervento, nonché disposto contestualmente il pertinente impegno di spesa.  

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 1/2011;

VISTO l’art. 13 della legge regionale 2 aprile 2014, n.11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n.12 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016”;

VISTO l’art.2, comma 2 lettera f) della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

RAVVISTA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

delibera

1.   di  dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di individuare nei Comuni le Amministrazioni destinatarie dei contributi di cui all’articolo 13 “Investimenti per interventi pubblici in favore dei settori della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura” della L.R.n.11/2014 in sede di prima applicazione dell’articolo medesimo;

3.   di attivare, ai fini dell’applicazione del richiamato art. 13, una procedura ad evidenza pubblica (bando) aperta a tutte le Amministrazioni locali come più sopra individuate;

4.  di  ripartire come segue le risorse disponibili sul competente capitolo n.102104 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2014, pari a complessivi Euro 4.300.000,00=:

  1. Euro  3.900.000,00= per interventi di investimento a sostegno della pesca professionale e  dell’acquacoltura;
  2. Euro  400.000,00=  per interventi di investimento a sostegno della pesca dilettantistico-sportiva;

5.    di approvare ai fini dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra:

  1. il bando per investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi di interesse collettivo a supporto della pesca professionale e dell’acquacoltura, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;
  2. il bando per investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi di interesse collettivo a supporto della pesca dilettantistico-sportiva, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B;

6.   di dare atto che con successivo provvedimento di Giunta Regionale verranno approvate le graduatorie delle domande di contributo, disposta la concessione dei contributi alle Amministrazioni inserite nelle graduatorie sino alla concorrenza della somma stanziata dal più volte richiamato art. 13, nonché disposto contestualmente il pertinente impegno di spesa  secondo la ripartizione per settori di intervento di cui al precedente punto 4;

7.   di determinare in Euro 4.300.000,00= l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà la Giunta Regionale così come riportato al precedente punto 6, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102104 del bilancio 2014 “Investimenti per interventi pubblici in favore dei settori della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura”;

8.   di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvederà il Direttore della Sezione Caccia e Pesca, nei limiti della disponibilità di cassa recata dal suddetto capitolo di bilancio 102104, ad avvenuta acquisizione della rendicontazione finale dei progetti realizzati che dovranno essere conclusi entro la data del 30 giugno 2016, salvo proroghe motivatamente richieste dal soggetto beneficiario in funzione della tipologia dell’investimento, ed autorizzate dal Direttore della Sezione Caccia e Pesca. La rendicontazione dovrà essere trasmessa alla competente Sezione Caccia e Pesca entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione del progetto;

9.   di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1,  del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

11.   di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

12.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1832_AllegatoA_283275.pdf
1832_AllegatoB_283275.pdf

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