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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 10 ottobre 2014


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1782 del 29 settembre 2014

Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2014. Art. 11, l. n. 431/1998.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta individua i criteri per la ripartizione tra i Comuni veneti delle risorse del Fondo per il sostegno alla locazione anno 2014, finalizzate all'assegnazione di contributi a cittadini titolari di contratti di affitto ai sensi della l. n. 431/1998 e autorizza l'avvio delle procedure per l'acquisizione del servizio informatico e di consulenza per lo svolgimento interattivo della procedura amministrativa riguardante il Fondo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
legge n. 431/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2014 riparto Fondo;
Legge 23 maggio 2014, n. 80.
 

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli.

Con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente, ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 269, fra le regioni dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'importo a disposizione del Fondo ai sensi del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2014 di riparto delle risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'annualità 2014 (pubblicato nella G.U. n. 121 del 27 maggio 2014) risultano assegnati alla Regione del Veneto per l'anno 2014 euro 3.344.647,65.

Tale somma sarà integrata dalle ulteriori risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, dagli importi non spesi dai Comuni, di competenza regionale, relativi all'edizione precedente del Fondo, rilevati in sede di rendicontazione, nonché da altre eventuali risorse messe nel frattempo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre stabilire preventivamente i criteri sulla base dei quali procedere al riparto del Fondo per l'anno 2014. Si ritiene opportuno, in funzione delle limitate assegnazioni da parte dello Stato e alla luce dell'esperienza maturata, confermare in linea di massima i criteri scelti nella precedente annualità. Viene reintrodotta la possibilità di partecipare al Fondo anche per i cittadini che in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2013 abbiano usufruito di detrazione IRPEF per l'affitto per un importo non superiore ad euro 200,00. Tale possibilità risulta subordinata all'effettiva erogazione, da parte del Ministero competente, dell'integrazione delle risorse a disposizione del Fondo come previsto dalla legge 25 maggio 2014, n. 80.

A causa dell'esiguità delle risorse disponibili, il procedimento viene riservato ai Comuni che si impegnano a cofinanziare il Fondo per un importo non inferiore al minimo previsto, per ciascun Comune, nell'Allegato A della DGR n. 1373 del 30 luglio 2013 nell'ambito del procedimento 2011. I Comuni per i quali non è valorizzato alcun importo nel richiamato Allegato A potranno partecipare al procedimento qualora si impegnino a stanziare a titolo di cofinanziamento per l'anno 2014 una somma almeno pari a quella che riceveranno in sede di riparto 2014. A titolo puramente indicativo, si informa che le proiezioni effettuate indicano che il riparto regionale coprirà circa il 23% del fabbisogno.

L'impegno a partecipare al procedimento dovrà essere comunicato alla Regione - Sezione Edilizia Abitativa entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.

In ogni caso, ai fini dell'ammissione al procedimento, i Comuni dovranno aver provveduto alla restituzione delle economie degli anni precedenti come quantificate a seguito della rendicontazione relativa all'anno 2010 il cui importo, per i Comuni che hanno partecipato al procedimento FSA 2011, è indicato nella colonna "Residuo da recuperare" dell'allegato A alla DGR n. 1071 del 24 giugno 2014.

1.      AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a.      residenza nel comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;

b.      i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2013limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;

c.      condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore a € 14.000,00. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo - anno 2014, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242. Poiché è stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2014, con decorrenza 8 febbraio 2014, il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 che riformula in modo sostanziale il calcolo dell'ISEE e fa scadere la validità delle DSU dopo 120 giorni, qualora i tempi del procedimento richiedano l'applicazione del nuovo indicatore, la nuova misura della condizione economica per l'accesso con i relativi criteri verranno stabiliti con successivo decreto regionale;

d.      i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;

e.      se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;

f.       se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

g.      se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;

h.      gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base al reddito o alla condizione economica familiare.

2.      ESCLUSIONE

Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:

a.      non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/1998;

b.      titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;

c.      che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;

d.      il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 28%;

e.      il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto, per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:

1)      pensioni esenti:

a)     pensioni di guerra;

b)     pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate;

c)     pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

d)     pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

2)      redditi non assoggettabili all'IRPEF:

a)     rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;

b)     equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;

c)     assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

d)     retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;

e)     premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

f.       il cui canone annuo superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;

g.      la cui superfice netta superi del 150% la superfice ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 3.e).

h.      aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad euro 200,00;

i.        assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare.

3.      FABBISOGNO

Il fabbisogno complessivo di ciascun comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee. L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

a.      si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1.c). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da € 7.000,00 fino al limite di esclusione (vedi punto1.c);

b.      il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento,per un importo non superiore a € 700,00, e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;

c.      qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di € 10.000,00. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di 5 componenti o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;

d.      qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;

e.      la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superfice supera il 150% della superfice netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2013 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.

f.       Infine, il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore a € 7.000,00 per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione (vedi punto1.c);

4.      LIQUIDAZIONE

Non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad € 50,00.

In sede di ripartosaranno trattenuti gli importi non spesi dai Comuni relativi alla precedente annualità del Fondo ricavati dalla rendicontazione. Le somme non spese, avuto comunque riguardo alla loro provenienza, regionale o comunale, serviranno ad integrare la successiva annualità del Fondo. In tale sede, inoltre,potranno essere tenuti in considerazione eventuali errori commessi in fase di rendicontazione della precedente annualità del Fondo.

Resta salva la facoltà concessa ai Comuni dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, di stabilire diverse misure in termini di condizione economica, percentuali di incidenza del canone più favorevoli e diversa entità del contributo, qualora gli effetti sull'entità del contributo risultino interamente coperti con risorse proprie.

Al fine di incentivare il cofinanziamento comunale, il 10% delle somme a disposizione verrà ripartito proporzionalmente fra i Comuni che provvederanno a stanziare risorse superiori al minimo richiesto per partecipare al riparto del Fondo e in funzione dell'entità del cofinanziamento fino ad un massimo del 300% del minimo richiesto (allegato A alla DGR n.1373 del 30 luglio 2013).

Il rimanente 90% verrà ripartito in base al rapporto fra fabbisogno di ciascun Comune e il fabbisogno totale delle domande.

5.      ACCONTO

Le somme già a disposizione verranno ripartite fra i Comuni che hanno partecipato al riparto FSA 2011 sulla base del fabbisogno FSA 2010 includendo le domande con detrazione Irpef non superiore ad € 200,00.

Non è possibile utilizzare i dati del procedimento FSA 2011 a causa dell'esclusione, dal procedimento, delle famiglie che avevano goduto della detrazione Irpef.

La scelta di procedere all'erogazione di un acconto è motivata dal fatto che le somme anticipate saranno immediatamente spendibili dalle amministrazioni comunali e previene il recupero da parte del Ministero delle somme non spese entro i sei mesi dall'erogazione.

Sono esclusi dall'acconto i Comuni che esprimono un fabbisogno inferiore ad € 10.000,00 a causa dell'aleatorio e comunque esiguo numero di potenziali domande idonee.

L'importo spettante ad ogni Comune sarà conguagliato al momento dell'approvazione del riparto finale.

L'effettiva erogazione dell'acconto sarà subordinata alla conferma da parte dei Comuni, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, dell'adesione al procedimento e all'impegno a stanziare, a titolo di cofinanziamento, un importo non inferiore a quello previsto nell'Allegato A alla DGR n. 1373 del 30 luglio 2013 e per i Comuni per i quali non è valorizzato alcun importo nel predetto Allegato A, una somma almeno pari a quella che riceveranno in sede di riparto 2014. A titolo puramente indicativo, si informa che le proiezioni effettuate indicano che il riparto regionale coprirà circa il 23% del fabbisogno.

6.      DOMANDE

Per poter procedere al riparto delle risorse, i Comuni debbono raccogliere i seguenti dati:

a.      dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla dichiarazione o attestazione ai fini ISEE;

b.      estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;

c.      categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;

d.      ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2013;

e.      ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali, riferite all'anno 2013, limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di € 600,00 su base annua;

f.       nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;

g.      nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato, può essere sostituito in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;

h.      presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;

i.        le altre entrate descritte al punto 2.e.

Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al comune di residenza entro la scadenza e con le modalità previste, a pena di esclusione, nell'apposito bando comunale, anche a mezzo fax o per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dal nucleo familiare della dichiarazione ISEE.

I dati saranno raccolti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai richiedenti al proprio comune di residenza con le modalità e le scadenze previste da un apposito bando comunale. I dati da raccogliere sono quelli necessari alla determinazione della misura del bisogno, rappresentato dall'eccedenza rispetto al canone annuo sopportabile in funzione della condizione reddituale della famiglia rappresentata dall'ISEfsa, nonché gli altri elementi necessari per consentire agli enti di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000, i previsti controlli sui dati dichiarati dai richiedenti.

7.      SERVIZIO INFORMATICO

Come nelle passate edizioni del Fondo, per agevolare i Comuni nella raccolta e trasmissione dei dati nonché nella determinazione del contributo a favore degli aventi diritto, si ritiene di mettere a disposizione dei suddetti Enti sia per l'annualità 2014 che per l'annualità 2015 un apposito servizio informatico e di consulenza, che consenta di elaborare in tempo reale le domande raccolte, di effettuare le eventuali necessarie variazioni, nonché di monitorarne costantemente l'andamento, fornendo agli enti medesimi un servizio qualificato di assistenza tecnica e amministrativo-giuridica, la produzione dei prospetti di riparto e liquidazione nonché le procedure per la rendicontazione dei contributi erogati.

Considerato che non risultano attive convenzioni stipulate dalla "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" (CONSIP) aventi un oggetto comparabile a quello ritenuto necessario dall'Amministrazione regionale e che non risulta possibile il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'acquisizione del predetto servizio per l'annualità 2014 con opzione di rinnovo per l'annualità successiva 2015 in caso di effettivo trasferimento dei fondi corrispondenti dal Ministero, avverrà ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 mediante gara a procedura aperta sottosoglia col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai seguenti elementi di valutazione: offerta tecnica massimo punti 70, offerta economica: massimo punti 30, individuando l'importo massimo della obbligazione di spesa in euro 90.000,00 =Iva esclusa per ciascuna delle due annualità. La copertura finanziaria è individuata nell'ambito delle risorse già trasferite dal Ministero per il 2014 disponibili sul capitolo 40041/U del Bilancio di previsione 2014 "Interventi finanziati con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (art. 11, L. 09.12.1998, n. 431 - art. 11, comma 1, lettera c, l.r. 05.04.2013, n. 3)".

Poiché il decreto ministeriale stabilisce che le risorse statali non ripartite dalle regioni entro sei mesi dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo, al fine di non incorrere nella suddetta decurtazione di fondi per il 2015, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo alle offerte tecniche che garantiranno soluzioni in grado di consentire la conclusione delle operazioni di riparto entro la scadenza fissata dal Ministero.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI l'art 11 della legge n. 431/1998, nonché il decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999; il decreto-legge n. 32/2000 convertito con legge n. 97/2000; la legge n. 21/2001, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/2001 e il decreto-legge n. 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

VISTO Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2014 di riparto delle risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'annualità 2014;

VISTI il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1373 del 30 luglio 2013 e n. 1071 del 24 giugno 2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di approvare, ai fini del riparto fra i Comuni delle risorse del Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione per l'anno 2014, i criteri di cui in premessa;

2.   di stabilire che il presente procedimento è riservato ai Comuni che si impegnano a cofinanziare il Fondo per un importo non inferiore al minimo previsto, per ciascun Comune, nell'Allegato A alla DGR n. 1373 del 30 luglio 2013 nell'ambito del procedimento 2011. I Comuni per i quali non è valorizzato alcun importo nel citato Allegato A possono partecipare qualora si impegnino a stanziare a titolo di cofinanziamento per l'anno 2014 una somma almeno pari a quella che riceveranno in sede di riparto 2014. In ogni caso i Comuni dovranno aver provveduto alla restituzione delle economie degli anni precedenti come quantificate a seguito della rendicontazione relativa all'anno 2010 e aggiornate nell'allegato A alla DGR n.1071 del 24 giugno 2014;

3.   di stabilire che le somme già trasferite dal Ministero saranno ripartite a titolo di acconto fra i Comuni che comunicheranno, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, l'adesione al procedimento con l'impegno a stanziare, a titolo di cofinanziamento, l'importo di cui al precedente punto 2;

4.   di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'acquisizione del servizio in grado di consentire ai Comuni il completo svolgimento interattivo della procedura amministrativa riguardante il Fondo affitti - anno 2014 con opzione di rinnovo per il 2015, mediante gara a procedura aperta sottosoglia ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai seguenti elementi di valutazione: offerta tecnica massimo punti 70, offerta economica: massimo punti 30 e di determinare in euro 90.000,00=Iva esclusa l'importo massimo della relativa obbligazione di spesa per ciascuna annualità; all'acquisizione del servizio provvederà con propri atti il direttore della Sezione Edilizia Abitativa, disponendo la copertura finanziaria per l'incarico relativo all'annualità 2014 a carico dei fondi trasferiti per il 2014, giusto accertamento n. 1100/2014, attualmente disponibili sul capitolo n. 40041 del bilancio 2014 "Interventi finanziati con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (art. 11, L. 09.12.1998, n. 431 - art. 11, comma 1, lettera c, l.r. 05.04.2013, n. 3)", dando atto che i fondi per il rinnovo del servizio per l'annualità 2015 saranno reperiti nell'ambito dei fondi trasferiti dal Ministero per il 2015;

5.   di fissare al 31/12/2014 il termine entro il quale le Amministrazioni locali dovranno aver caricato nel servizio web, di cui al precedente punto 4., le domande dei cittadini che concorreranno al riparto del Fondo per l'anno 2014;

6.   di determinare in euro 3.234.847,65 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative agli acconti da erogare a favore delle amministrazioni comunali interessate a partecipare al Fondo 2014, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il direttore della Sezione Edilizia Abitativa, al verificarsi delle condizioni di cui al punto 3., disponendo la copertura finanziaria relativa all'annualità 2014 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 40041 codice SIOPE 1 05 03 1535 del bilancio 2014 "Interventi finanziati con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (art. 11, L. 09.12.1998, n. 431 - art. 11, comma 1, lettera c, l.r. 05.04.2013, n. 3)";

7.   di dare atto che il responsabile unico del procedimento di cui al punto 4. è il direttore della Sezione Edilizia Abitativa;

8.   di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

9.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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