Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 03 ottobre 2014


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1750 del 29 settembre 2014

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la fusione di Comuni e la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali. nella forma dell' Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2014. Deliberazione/CR n. 81 del 24.06.2014. Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore dei comuni istituiti a seguito del procedimento di fusione, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane e alle Convenzioni tra Comuni per l'esercizio associato di funzioni fondamentali.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'associazionismo intercomunale in relazione all'evoluto quadro normativo che ha posto a carico dei comuni di ridotte dimensioni demografico l'obbligo di associare le funzioni fondamentali, sta registrando un positivo sviluppo nel territorio veneto.

I comuni ,sono i protagonisti di questa fase di riordino territoriale e di avvio di processi riorganizzativi. Gli interventi normativi hanno affrontato il tema dell'inadeguatezza dimensionale e organizzativa propria dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, ossia per quelli fino ai 5.000 abitanti e fino ai 3.000 per quelli appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, introducendo l'obbligo dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, tramite Unioni di Comuni e Convenzioni. Con la L.R. n. 18 del 27 aprile 2012, "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", la Regione intende promuovere e incentivare la costituzione di gestioni associate tra i comuni, in particolare con lo sviluppo delle Unioni di comuni. La definizione della dimensione territoriale adeguata richiede l'impegno di tutti i comuni veneti, anche non obbligati, per un riordino complessivo della governance territoriale. Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso e di riparto degli incentivi per la promozione dell'associazionismo intercomunale

L'impegno della Regione è rivolto prioritariamente al sostegno dei Comuni interessati al rispetto delle prossime scadenze modificate dalla legge di stabilità per il 2014, che ha individuato nel 31dicembre 2014 il termine ultimo per assolvere all'obbligo di tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 19 c.1 del D.L. 95/2012. Si considera altresì importante incentivare le Unioni di Comuni già costituite alla data del 31.12.2013, che attueranno riorganizzazioni a seguito dell'ampliamento della gamma delle funzioni fondamentali esercitate e/o a seguito dell'adesione di nuovi Comuni all'esercizio associato.

A tal fine, si propone di utilizzare i seguenti finanziamenti:

-                 € 763.149,79, a carico del cap. 101742 del Bilancio dell'esercizio in corso, da destinare quale contributo una tantum, a sostegno dell'avvio delle nuove forme associative o all'ampliamento di una forma associativa già costituita. Tale quota potrà essere incrementata per la parte residua non impegnata per i contributi destinati al sostegno delle fusioni, oggetto di altro specifico provvedimento.

-                 € 2.580.000,00 a carico del cap. 101745 del Bilancio dell'esercizio in corso, a sostegno delle spese di investimento connesse all'avvio delle nuove forme associative o all'ampliamento di una Unione di Comuni già costituita.

Per l'anno 2014 si ritiene necessario pertanto stabilire criteri e modalità operative per l'assegnazione dei predetti contributi.

1.    Requisiti per l'accesso ai contributi

La politica regionale di incentivazione in materia di esercizio associato di funzioni fondamentali, in attuazione della L.R. n. 18/2012, sostiene i processi di incentivazione delle forme associative attraverso contributi destinati all'avvio e allo sviluppo delle forme associative, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013.

L'attuale sistema di incentivazione tiene conto di un quadro normativo e istituzionale che rispetto gli anni precedenti ha subito profonde modifiche. La legge di stabilità n. 147/2013 , art. 1 c.530 ha disposto una diversa scansione temporale dell'obbligo associativo, introducendo una scadenza intermedia, il 30 giugno 2014 per l'esercizio di ulteriori tre funzioni fondamentali, successivamente prorogato al 30.09.2014 dal D.L. n.90/2014 e fissando al 31 dicembre 2014, il termine ultimo per il trasferimento in gestione associata delle restanti funzioni fondamentali. Il percorso associativo è quindi caratterizzato per un verso da una fase di transitorietà ai fini dell'attuazione dell'obbligo della gestione associata di tutte le funzioni fondamentali che andrà a regime dal primo gennaio 2015 e inoltre è ancora in corso nel Veneto il processo di riordino delle Comunità montane attraverso la loro trasformazione in Unioni montane. Nella fase attuale è quindi necessario accompagnare gli enti locali nel processo associativo adottando delle soluzioni che tengano conto delle criticità rappresentate dalle amministrazioni locali sulle difficoltà di adempimento all'obbligo associativo. La valutazione delle criticità rappresentate dai Comuni porta a proporre una maggiore gradualità per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di accesso agli incentivi, con particolare riferimento:

1)  al raggiungimento da parte delle forme associative del livello dimensionale minimo di adeguatezza funzionale che a partire dal 2014 è basata sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all'art. 8 c. 3 della LR 18/2012
2)  al numero delle funzioni fondamentali da esercitare in forma associata dal 2014 e previste al punto 4.1 del Piano di Riordino Territoriale, per le Unioni di comuni nel numero di almeno quattro funzioni.

Pertanto, per l'anno 2014, premesso quanto sopra, ai fini dei requisiti per l'accesso alle incentivazioni si propone di considerare ammissibili al contributo le forme associative, con le caratteristiche specificate al successivo punto 2, che gestiscono funzioni fondamentali, in possesso dei requisiti di accesso di seguito elencati:

1)  iscrizione al registro regionale delle forme di gestione associata, ove istituito
2)  la dimensione associativa raggiunge i limiti demografici minimi previsti all'art. 3 c. 1 della LR n. 18/2012 di 5.000 abitanti (dati Censimento 2011) o inferiore nel caso di comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana purchè le funzioni siano esercitate da almeno 5 comuni
3)  l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla'art. 19 c. 1 della L. 135/2012 riguarda:

-  almeno 2 funzioni fondamentali per le unioni di comuni di cui all'art. 4 della LR 18/2012
-  almeno 1 funzione fondamentale per le convenzioni
-  almeno 1 funzione fondamentale per le Unioni montane di cui alla LR 40/2012

4)   il conferimento della funzione fondamentale alla forma associativa deve rispettare il principio di integralità. Tale principio attribuisce alla forma associativa la gestione autonoma ed esclusiva della funzione fondamentale nella sua interezza, dal momento che una ipotetica duplicità funzionale causerebbe la sovrapposizione di una competenza istituzionale, producendo una gestione non economica e l'inosservanza del criterio che pretende l'unificazione obbligatoria delle funzioni in capo ad un solo soggetto(art. 14 c. 29 del DL78/2010 "la medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa). Pertanto i Comuni che assolvono all'obbligo associativo con l'esercizio della funzione nella forma della Convenzione o del Consorzio di funzioni di cui all'art. 6 della LR 18/2012, nel caso di adesione del Comune ad una Unione di Comuni, nel rispetto del principio di integralità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la stessa funzione non potrà essere conferita all'Unione se già esercitata in forma associata.(cfr. Corte dei conti, sez. Piemonte, parere n. 304/2012)

Con Deliberazione/CR n. 81 del 24 giugno 2014 è stato chiesto il parere alla prima commissione consiliare, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta del 9 settembre 2014 ha espresso, parere favorevole, con la seguente modifica, recepita con la presente deliberazione:

-   l'appartenenza alla stessa Provincia e alla medesima area territoriale ULSS, non costituiscono per i comuni e le loro forme associative, requisiti di priorità nell'assegnazione dei contributi.

2. Soggetti destinatari del contributo.

Sono destinatari del contributo regionale una tantum e in c/investimento le seguenti forme associative:

a)      Le Unioni di Comuni, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, la cui costituzione sia stata deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni non ubicati nell'area omogenea montana o pedemontana nel periodo compreso tra il 09.10.2013 e il 29.10.2014, per una durata non inferiore a dieci anni, per l'esercizio associato di almeno due funzioni fondamentali fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:

-c)   catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

- f)   l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- l)   tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale." (esclusa dall'obbligo di gestione associata)

-l bis) servizi in materia statistica;

Il conferimento di funzioni fondamentali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e non devono residuare attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni. Tali funzioni devono essere attivate entro la data del 29.10.2014.

Lo statuto in coerenza con quanto previsto all'art. 1 c.106 della L.56 /2014, prevede il rispetto delle soglie demografiche minime stabilite all'art. 3 della L.R. n. 18/2012 ed è assicurata la coerenza con gli ambiti territoriali previsti dalla Regione.

b)      Unioni di Comuni, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, costituite in data anteriore al 09.10.2013 che esercitano almeno due funzioni fondamentali per le quali nel periodo 09.10.2013 e il 29.10.2014 si siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento:

-       attivazione di nuove funzioni fondamentali, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del DL95/2012, da parte di tutti i Comuni associati;
-       variazioni in positivo del numero di Comuni associati.

Non saranno finanziate le Unioni ex art. 32 TUEL costituite da Comuni appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana ai sensi della L.R. 40/2012.

c)      Convenzioni previste all'art.30 del D.L.vo 267/2000, costituite esclusivamente fra Comuni, a cui partecipano Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali. Le convenzioni devono essere approvate con appositi atti deliberativi adottati da tutti gli enti partecipanti alla forma associativa nel periodo compreso tra il 09.10.2013 e il 29.10.2014 per una durata non inferiore a cinque anni, per l'esercizio associato di almeno una funzione fondamentale, di cui all'art. 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis ) e attivata entro il 29.10.2014.

d)      Unioni montane di cui alla L.R. n. 40/2012 alle quali, nel periodo compreso tra il 09.10.2013 e il 29.10.2014, siano state conferite dai comuni obbligati appartenenti alle stesse, nuove funzioni fondamentali fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) per un periodo non inferiore a 5 anni, nel rispetto del limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti con riferimento alla popolazione dei Comuni che effettivamente hanno conferito la gestione associata della funzione fondamentale all'Unione montana. Tale limite può essere derogato purchè le funzioni siano esercitate per conto di almeno cinque comuni.

e)      Comuni istituiti a seguito di fusione (Comune di Longarone e Comune di Quero Vas), già destinatari di contributo straordinario assegnato con apposito provvedimento, sono destinatari del contributo in c/investimento per le spese in c/capitale..

3. Destinazione del contributo.

A)  Contributo una tantum

Il contributo una tantum è destinato a finanziare la fase di avvio della gestione associata di funzioni fondamentali e viene erogato sulla base delle seguenti indicazioni:

a)

Costituzione di nuove Unioni di Comuni

€ 35.000,00 per il primo impianto

€ 15.000,00 per ogni Comune associato obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali.

b)

Unioni di Comuni costituite prima del 09.10.2013 alle quali, nel periodo 09.10.2013-29.10.2014, aderiscono nuovi Comuni

€ 20.000,00 per ogni nuovo Comune associato obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali

€ 15.000,00 per ogni nuovo Comune associato non obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali

c)

Unioni di Comuni costituite prima del 09.10.2013, che attivano nel periodo 09.10.2013-29.10.2014, nuove funzioni fondamentali, già previste in Statuto o previa modifica dello stesso se non previste

€ 15.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata

d)

Nuove Convenzioni che coinvolgono comuni obbligati "isolati" (stipulate nel periodo 9.10.2013-29.10.2014)

€ 10.000,00 per ogni Comune partecipante alla forma associativa

e)

Nuove Convenzioni che coinvolgono comuni obbligati (stipulate nel periodo 9.10.2013-29.10.2014)

€ 10.000,00 per ogni Comune obbligato all'esercizio di funzioni fondamentali

f)

Unioni montane di cui alla LR 40/2012 per i conferimenti di nuove funzioni fondamentali, nel periodo 9.10.2013-29.10.2014, da parte dei comuni obbligati ad esse appartenenti

€ 15.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata

B)  Contributo per spese di investimento

Il contributo è destinato al finanziamento di spese di investimento necessarie all'avvio e allo sviluppo della gestione associata con riferimento alle seguenti tipologie:

-       mezzi e attrezzature necessari e strettamente connesse alla gestione associata della funzione fondamentale conferita
-       manutenzione ordinaria dei locali destinati alla gestione associata
-       arredi e attrezzature per locali destinati alla gestione associata;
-       attrezzature informatiche e software necessari a supportare l'esercizio associato della nuova funzione fondamentale

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

-   manutenzione straordinaria,
-   opere pubbliche
-   formazione del personale
-   oneri di natura corrente
-   acquisto di beni e strumentazioni per la gestione associata della funzione di polizia municipale e amministrativa locale.

Il contributo sarà assegnato:

-  nella misura massima del 70% sulle spese di investimento preventivate e ammesse per la costituzione, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni e servizi necessari all'esercizio associato. Il contributo massimo erogabile alla singola forma associativa in ogni caso non potrà superare i 100.000,00 Euro.

Il Comune di nuova istituzione derivante da fusione può accedere all'assegnazione del contributo per spese di investimento. Il contributo è assegnato a titolo di compartecipazione alle spese di investimento necessarie per la riorganizzazione delle procedure amministrative e delle strutture del comune neo istituito. Il contributo sarà assegnato:

-  nella misura massima del 70% sulle spese di investimento preventivate e ammesse e necessarie all'aggregazione delle funzioni e servizi comunali, per l'acquisto di mezzi e strumentazioni per il consolidamento della gestione unitaria. L'importo del contributo massimo erogabile al comune di nuova istituzione in ogni caso non potrà superare i 150.000,00 Euro

4. Criteri di priorità.

L'art. 8 della LR 18/2012 ha previsto la possibilità di stabilire soluzioni idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo associativo per i comuni confinanti con altri non obbligati e non disponibili a svolgere in forma associata le funzioni fondamentali. Si ritiene importante accompagnare questi Comuni nel percorso associativo che presenta particolari difficoltà, oggettivamente documentate, favorendo l'accesso alle incentivazioni per le nuove gestioni associate costituite da comuni "isolati" considerandole prioritarie anche se non rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Premesso quanto sopra, per quanto riguarda Unioni di Comuni (art. 32 TUEL) e Convenzioni tra comuni di nuova istituzione fermo restando l'ordine di priorità di seguito specificato, ai fini dell'assegnazione dei contributi sono considerate prioritarie le nuove forme associative costituite da Comuni che rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Per l'ammissione al contributo le richieste verranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:

a)    Fusioni di comuni
b)    Unioni di Comuni di nuova istituzione per l'esercizio associato di funzioni fondamentali, con priorità per l'Unione a cui partecipano Comuni obbligati che esercita il maggior numero di funzioni fondamentali
c)    Unioni già costituite alle quali aderiscano nuovi Comuni
d)    Unioni già costituite che attivano la gestione di nuove funzioni fondamentali
e)    Unioni montane che gestiscono nuove funzioni fondamentali conferite dal maggior numero di Comuni obbligati ad esse appartenenti
f)     Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano Comuni obbligati "isolati
g)    Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano il maggior numero di Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali e in caso di parità nel numero di obbligati, la gestione che presenta maggiore dimensione demografica.

E' consentita la presentazione di una sola richiesta di contributo per le convenzioni stipulate tra gli stessi Comuni.

Non sono ammesse a contributo le convenzioni stipulate fra Comuni appartenenti alla stessa Unione di Comuni (art. 32 TUEL)

5. Presentazione delle domande.

La richiesta di contributo, formalizzata dal legale rappresentante dell'ente capofila/delegato o dal presidente dell'Unione di Comuni/montana, è inoltrata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti , Servizi Elettorali e Grandi Eventi ed è trasmessa, unitamente agli allegati, per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it entro il termine del 31/10/2014, a pena di inammissibilità. Copia della sola domanda di contributo, senza documentazione allegata, va trasmessa all'indirizzo di posta elettronica: entilocali@regione.veneto,it

La richiesta di contributo redatta in carta libera, dovrà indicare gli estremi della forma associativa e gli enti partecipanti alla stessa. La domanda è unica e se ne ricorrono le condizioni è valida anche ai fini della richiesta del contributo per le spese di investimento.

Ad essa dovranno obbligatoriamente essere allegati:

Per le Unioni:

a)    Nel caso di nuova istituzione, le deliberazioni consiliari dei Comuni con le quali sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione e copia autentica di quest'ultimi e attestazione a firma del presidente dell'Unione che lo statuto trasmesso è in vigore.

b)    le delibere dei Comuni di trasferimento delle funzioni fondamentali e la deliberazione di accettazione e attivazione da parte dell'Unione; le deliberazioni consiliari dei Comuni di modifica dello statuto (in caso di adesione di nuovo Comune o di ampliamento di funzioni non previste nello statuto). La deliberazione di consiglio comunale di trasferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il trasferimento integrale della funzione fondamentale

c)    relazione esplicativa sulle funzioni fondamentali da attivare e le modalità di attivazione rispetto a quanto previsto dallo statuto, sui risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della funzione

d)    attestazione a firma del Presidente dell'Unione che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.

Nel caso di spese di investimento dovranno inoltre essere allegati:

e)    le deliberazioni del competente organo dell'Unione di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese di primo impianto, riorganizzazione e ampliamento delle funzioni fondamentali, dal quale si possano evincere dettagliatamente e con chiarezza le diverse voci di spesa e i relativi importi e nel quale siano distinte le spese inerenti la costituzione dell'Unione nel caso di primo impianto, dalle spese riferibili all'attivazione delle singole funzioni e con indicazione della relativa copertura finanziaria;

f)    attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'Unione che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003, che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio e di non aver ottenuto o richiesto altri finanziamenti regionali per le medesime voci di spesa.

Per le Unioni montane:

a)      copia conforme degli atti di costituzione dell'Unione montana e di subentro alla Comunità montana nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali; (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni) e attestazione a firma del presidente dell'Unione che lo statuto trasmesso è in vigore.

b)      deliberazioni consiliari dei Comuni di conferimento all'Unione Montana, per un periodo non inferiore a cinque anni, della funzione fondamentale da gestire in forma associata, con indicazione delle relative modalità organizzative, e relativa deliberazioni di accettazione da parte del competente organo dell'Unione Montana;

c)      copia autentica della convenzione sottoscritta tra i Comuni e l'Unione Montana per l'esercizio associato della funzione fondamentale dalla quale risultino con chiarezza le modalità organizzative e la regolazione dei rapporti finanziari, in particolare la disciplina dello scioglimento anticipato del rapporto associativo;

Nel caso di spese di investimento dovranno inoltre essere allegati:

d)      le deliberazioni del competente organo dell'Unione montana di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese di primo impianto delle funzioni fondamentali, dal quale si possano evincere dettagliatamente e con chiarezza le diverse voci di spesa e i relativi importi e con indicazione della relativa copertura finanziaria;

e)      attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'Unione montana che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003, che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio e di non aver ottenuto o richiesto altri finanziamenti regionali per le medesime voci di spesa.

Per le Convenzioni:

a)    deliberazioni dell'organo competente di ciascun comune costituente la forma associativa, con le quali viene approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la forma associata, per l'esercizio di funzioni fondamentali, con indicazione delle relative modalità organizzative, con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all'accordo, ai reciproci obblighi e garanzie e di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 18/2012. Dette deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, senza riserve o rinvii o condizionate all'erogazione del beneficio regionale, né riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma generica e da cui risulti evidente l'attivazione della gestione associata non oltre il 29.10.2014;

b)    copia autentica della convenzione e sottoscritta dagli Enti partecipanti alla forma associativa;

c)    relazione esplicativa sulle modalità di attivazione della funzione fondamentale conferita in gestione associata e sui risultati attesi, a firma del responsabile del servizio interessato;

d)    attestazione a firma del rappresentante legale dell'ente capofila/delegato che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.

Nel caso di spese di investimento devono inoltre essere allegati:

e)   deliberazione del competente organo di ciascun comune partecipante alla forma associata, di approvazione del piano economico-finanziario delle spese preventivate, analiticamente indicate, per il primo impianto, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;

f)   attestazione a firma del legale rappresentante dell'ente e del responsabile del servizio finanziario di ciascun Ente associato che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previsti dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003, che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio e di non aver ottenuto o richiesto altri finanziamenti regionali per le medesime voci di spesa.

Per le fusioni:

a)   deliberazione del competente organo comunale che approva un piano economico finanziario con indicazione dettagliata delle spese di investimento, strumentali alla riorganizzazione dell'attività del Comune unificato

b)   attestazione a firma del legale rappresentante del Comune e del responsabile del servizio finanziario che gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previsti dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003, con imputazione delle relative spese in c/investimento al Titolo II del Bilancio d'esercizio e di non aver ottenuto o richiesto altri finanziamenti regionali per le medesime voci di spesa

Tutti gli atti deliberativi indicati al punto 5 del presente provvedimento devono essere assunti dai competenti organi di tutti gli enti associati, nel periodo 09.10.2013 e il 29.10.2014.

Non sono ritenute ammissibili le spese d'investimento il cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati. In caso di modifica del piano economico finanziario relativamente alla dimensione finanziaria delle spese oggetto di contributo, i beneficiari dovranno trasmettere al direttore della Sezione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, apposita richiesta motivata in ordine alle ragioni, alla natura delle modifiche da apportare e ai relativi costi.

6. Assegnazione e liquidazione dei contributi.

L'assegnazione del contributo sarà disposta con successivo decreto del direttore della struttura regionale competente nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati. I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con le priorità previste al precedente punto 4, seguendo l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

Il contributo una tantum sarà liquidato con l'adozione del decreto del Direttore della Sezione Enti Locali Persone Giuridiche, Controllo Atti , Servizi Elettorali e Grandi Eventi di individuazione delle forme associative beneficiarie del contributo regionale.

Il contributo per le spese di investimento sarà liquidato a seguito di presentazione di un prospetto analitico delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente corredato dalla documentazione giustificativa di spesa e della scheda beneficiario, entro il termine del 31.12.2015.Eventuali proroghe del suddetto termine potranno essere disposte con provvedimento del Direttore della Sezione Enti locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, su motivata richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.

Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa devono essere inoltre comunicate alla Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi

Nel caso di scioglimento della forma associativa, o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell'ente uscente. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.L. n. 78/2010.

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012.

VISTI gli artt. 30 e 32 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i..

VISTO l'art. 19 c.1 del D.L. n. 95/2012.

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 13 giugno 2014.

VISTA la propria deliberazione/CR n. 81 del 24.06.2014.

VISTO il parere favorevole con modifiche espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 9 settembre 2014

delibera

1.       di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per l'assegnazione dei contributi a Unioni di Comuni, convenzioni tra Comuni e tra Unione montana e Comuni di appartenenza, fusioni di Comuni, per la costituzione e l'ampliamento delle forme associative per la gestione delle funzioni fondamentali , per l'esercizio 2014;

2.       di determinare in €.3.343.149,79 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore regionale delle Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del bilancio 2014 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni" (art.10 c. 1 lett. a L.R. n. 18/2012) per l'importo di € 763.149,79 e sul capitolo n. 101745 del bilancio 2013 "Contributi a favore delle gestioni associate e delle fusioni di comuni" (art. 10, c. 1 lett. b L.R. n 18/2012) per l'importo di € 2.580.000,00;

3.       di incaricare la Sezione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;

4.       di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il provvedimento del Direttore di cui al precedente punto 3, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;

5.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro