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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 14 ottobre 2014


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1716 del 29 settembre 2014

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto in giudizio di legittimità costituzionale di varie disposizioni di legge regionale, per farne riconoscere la legittimità.

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In data 28 agosto 2014 è stato notificato alla Regione del Veneto ricorso ex art. 127 Cost. proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".

Tale legge ha autorizzato il Presidente della regione del Veneto a compiere "un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto" e in caso di mancato accordo, a indire un referendum consultivo sull'autonomia del Veneto.

Secondo parte ricorrente la legge sarebbe violativa degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione della Repubblica italiana. Invero la legge impugnata, come emerge tra l'altro dalla nota del Servizio affari giuridici e legislativi del Consiglio regionale prot. n. 16277 del 11 settembre 2014, risulta rispettosa del dettato costituzionale e posta nell'interesse della comunità regionale, ragion per cui risulta necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità costituzionale.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Prof. Mario Bertolissi, docente di diritto costituzionale presso l'università di Padova, Ivone Cacciavillani, del Foro di Venezia, entrambi per la loro specifica competenza in materia, Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, e Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma via Confalonieri n. 5.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

-    udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la L.R. 16.8.2001 n. 24;

-   visto l'art. 33, comma 3, lett. m) dello Statuto

-   visto l'art. 4 comma 3 della L. R. n. 24 del 16.08.2001;

-   viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

  1. di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto"., per le motivazioni di cui alle premesse, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, al Prof. Mario Bertolissi, docente di diritto costituzionale presso l'università di Padova, all'avv. Ivone Cacciavillani, del Foro di Venezia, entrambi per la loro specifica competenza in materia, all'avvocato Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, e all'avvocato Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via Confalonieri, 5;
  2. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore.
  3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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