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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 03 ottobre 2014


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1751 del 29 settembre 2014

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali "regionalizzati" per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2014. Deliberazione/CR n. 82 del 24.06.2014 Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali spettanti alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane per il finanziamento delle spese di gestione per l'esercizio associato di funzioni comunali ad esse conferite dai Comuni associati.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 18 del 27.04.2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" la Regione Veneto si è dotata di una normativa in materia di associazionismo intercomunale, dando avvio ad un processo di riordino territoriale con l'obiettivo di superare una mera attuazione degli obblighi di gestione associata per i piccoli comuni introdotti dal legislatore statale, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio e di risparmio della spesa pubblica. Nel contempo con la L.R. n. 40/2012 "Norme in materia di Unioni montane" la Regione Veneto ha avviato un percorso di riordino territoriale delle Comunità Montane attraverso la loro trasformazione in Unioni montane, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, compreso l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. fatta salva la possibilità di rimodulazione degli attuali ambiti attraverso una procedura concertativa con gli stessi comuni. Si tratta di un procedimento di riordino in alcuni casi, articolato e complesso, che richiede una serie di adempimenti e attività che comporteranno impegni anche per il corrente anno. Oltre al tema della razionalizzazione della governance locale, la Regione è chiamata a svolgere un importante compito di regia nel processo di incentivazione e promozione delle gestioni associate. Il riordino territoriale previsto dall'art. 8 della L.R. n.18/2012 è disciplinato attraverso l'adozione del "Piano di Riordino Territoriale" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1417 del 6 agosto 2013 che ha definito i criteri di accesso e le modalità di incentivazione delle forme associative.

In continuità con gli esercizi precedenti, al fine di assicurare la maggior efficienza nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la Regione intende sostenere, in particolare, lo sviluppo delle Unioni di Comuni, e confermare il sostegno alle gestioni associate svolte dalle Unioni Montane quali enti di subentro delle corrispondenti Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni ad esse appartenenti

A partire dall'anno 2006, in base all'Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione Veneto partecipa al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme associative conforme ai criteri stabiliti dall'Intesa n. 936/CU, le quali provvedono alla concessione di contributi alle gestioni associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell'Intesa stessa. Con nota del 29/01/2014 prot. n. 39484 a firma dell'Assessore agli Enti locali, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l'associazionismo intercomunale previste per l'anno 2014.

Con deliberazione n. 45 del 10 aprile 2014 la Conferenza Unificata ha individuato anche la Regione del Veneto tra quelle ammesse alla regionalizzazione delle risorse statali. I fondi statali assegnati alla Regione per l'anno 2014, per l'importo di € 3.240.801,32, saranno introitati al cap. 100307 dell'Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio 2014, con apposito successivo provvedimento.

Nel rispetto delle finalità della stessa "regionalizzazione" dei fondi, si propone:

1)        la destinazione vincolata dei fondi ai sensi dell'art. 53 c.10 della L: n. 388 del 23/12/2000 e art. 9 c. 1 lett. a) dell'Intesa n. 936/CU alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane;

2)        di mantenere lo stesso rapporto percentuale di assegnazione delle risorse tra Unioni di Comuni e Comunità Montane già determinato negli anni precedenti (93,42% alle Unioni e 6,58% alle Unioni montane di subentro totale alle Comunità montane);

3)        di riservare ad altro provvedimento, in esito alle attività istruttorie, e comunque dopo l'erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione del Veneto, l'assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane che ne avranno titolo.

La legge di stabilità per il 2014, L. 147 del 27.12.2013, ha introdotto alcune importanti novità in materia di gestioni associate. In particolare sono stati ulteriormente prorogati i termini per l'attuazione dell'obbligo associativo da parte dei comuni obbligati, individuando il termine intermedio del 30 giugno 2014, di seguito aggiornato al 30.09.2014 con il D.L.90/2014, per la gestione associata di ulteriori 3 funzioni fondamentali e il termine del 31.12.2014 per l'esercizio delle restanti funzioni. Inoltre in materia di contributi statali, il c. 730 dell'art. 1 stabilisce che venga destinata una quota delFondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni per ciascuno degli anni 2014,2015,2016, ad incremento del contributo spettante alle Unioni dei Comuni ai sensi dell'art. 53 c. 10 della L. 388/2000.

Il predetto riordino istituzionale nel territorio montano con la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni montane tutt'ora in itinere e la modifica della tempistica per l'attuazione dell'obbligo associativo a regime di tutte le funzioni fondamentali, prorogata al 31.12.2014 anche in ragione delle elezioni amministrative di fine maggio, presuppone una intensa attività di riorganizzazione istituzionale da parte dei comuni e delle loro forme associative. In occasione di confronti con le amministrazioni locali impegnate nella gestione associata delle funzioni fondamentali sono state evidenziate criticità e difficoltà nell'attuazione dell'obbligo associativo in relazione a peculiarità territoriali e istituzionali o a rigidità collaborative con gli enti contigui. Si ritiene pertanto necessario individuare dei criteri di accesso all'incentivazione finanziaria che tengano conto dell'esigenza di adeguamento gestionale delle forme associative e favorire la flessibilità del processo associativo, con un'applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino Territoriale, derogando per il 2014:

1)  al raggiungimento del livello dimensionale minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all'art. 8 c.3 della LR 18/2012

2)  alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT dell'esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni di cui all'art. 32 del TUEL (Unioni non montane)

Ciò premesso si ritiene opportuno evidenziare alcuni principi fondamentali il cui rispetto è vincolante per poter beneficiare degli incentivi finanziari:

1)   la non sovrapposizione di competenze tra forme associative diverse per la gestione della medesima funzione fondamentale. Invero, la disposizione contenuta nell'art. 14 c. 29 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che" i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa";

2)   il principio di integralità della funzione, che risponde alla ratio di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica e presenta un duplice profilo:

-  oggettivo, in quanto la norma fa riferimento alla funzione fondamentale nella sua unitarietà, pur se costituita da una pluralità di servizi;

-  soggettivo, in considerazione del fatto che dal momento in cui la funzione è gestita da una forma associativa, non può essere suddivisa su forme associative diverse.

3)   l'esercizio effettivo da parte dell'ente titolare, in base al quale, ai fini del contributivi, non potranno essere considerate funzioni e servizi che l'ente titolare eserciti avvalendosi, anche tramite convenzioni, di altre forme associative.

Con deliberazione n. 82/CR del 24.06.2014 la Giunta regionale ha approvato la proposta per la determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi statali "regionalizzati per l'anno 2014 ed ha provveduto alla trasmissione della deliberazione alla I Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18/2012. In data 9 settembre 2014 la Commissione ha formulato il proprio parere favorevole al provvedimento, a condizione che sia eliminato il riferimento del rispetto da parte dei Comuni associati all'Unione dei Comuni, alla stessa Provincia e alla medesima area Ulss, che si ritiene di accogliere.

In via preliminare per quanto riguarda l'accesso alle incentivazioni, si precisa che per l'anno 2014, le Unioni di Comuni e le Unioni montane possono accedere ai contributi di cui all'oggetto se in possesso dei requisiti e alle condizioni di seguito indicati:

1)  sono iscritte al "Registro regionale delle forme di gestione associata", ove istituito;

2)  rispettano il limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti o inferiore nel caso di comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana purchè le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni (art. 3 c. 1 LR 18/2012). Questa dimensione associativa è prevista anche per le Unioni montane, che siano state delegate a svolgere funzioni con la stipula di apposita convenzione, da parte dei Comuni ad esse appartenenti, con riferimento alla popolazione dei Comuni che hanno conferito l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali all'Unione montana;

3)  l'esercizio effettivo e integrale, per le Unioni di Comuni art. 32 TUEL, di almeno due funzioni fondamentali individuate dall'art. 19 c.1 della L.135/2012, ad esclusione di quelle indicate alle lettere c), f) ,l), l bis e precisamente:

-c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

- f)  l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- l)  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale." (esclusa dall'obbligo di gestione associata)

-l bis) servizi in materia statistica;

4)  l'esercizio effettivo e integrale, per le Unioni montane di cui alla LR 40/2012, di almeno una funzione fondamentale tra quelle indicate all'art. 19 c.1 della L.135/2012 con esclusione della funzione di competenza statale di cui alla lett. l);

5)  la durata della gestione associata, da parte dell'Unione montana, non potrà essere inferiore ai cinque anni, anche in caso di rinnovo della delega.

Ciò premesso, in conformità all'art. 10 c. 2 della LR 18/2012, si stabiliscono i seguenti criteri e modalità operative per l'assegnazione dei contributi statali "regionalizzati" per l'anno 2014:

1. Soggetti destinatari del contributo:

-      le Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite entro la data del 31.12.2013 per un periodo non inferiore a 10 anni, che esercitano effettivamente funzioni o servizi comunali e almeno due funzioni fondamentali per conto di tutti i comuni associati alla data di richiesta del contributo;

-     le Unioni montane subentranti alle Comunità montane, che gestiscono in forma associata per un periodo non inferiore a 5 anni nel rispetto del livello minimo demografico associativo di 5.000 abitanti o inferiore purchè la funzione sia esercitata per conto di almeno 5 comuni, funzioni o servizi comunali per conto dei Comuni ad essa appartenenti, attivati entro la data del 31/12/2013 e almeno una funzione fondamentale effettivamente esercitata alla data di presentazione della domanda di contributi.

Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni art. 32 del TUEL costituite all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 3 c. 1 della LR 40/2012 nei quali, alla data di scadenza del presente bando di finanziamento, risulti costituita l'Unione montana.

Ai fini del contributo saranno oggetto di valutazione le spese risultanti dal Bilancio 2013 riferite alle funzioni/servizi effettivamente gestite in forma associata alla data di richiesta del contributo con spesa a carico del Bilancio della forma associativa. Per le Unioni montane saranno prese in considerazione le spese sostenute e risultanti dal Bilancio 2013 della Comunità montana a cui le stesse siano subentrate nell'esercizio delle gestioni associate.

2. Determinazione criteri di attribuzione del contributo

Il quadro normativo nazionale e regionale in materia di attuazione dell'obbligo associativo per i comuni di ridotte dimensioni demografiche è orientato a riconoscere un favor nei confronti delle Unioni di comuni, art. 32 TUEL, in quanto forme associative in grado di perseguire una maggior efficienza gestionale rispetto al modello convenzionale che il legislatore nazionale sottopone alla verifica del conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza. Tra gli obiettivi qualificanti del Piano di riordino territoriale vi è senz'altro la scelta di valorizzare la forma associativa dell'unione di comuni quale ambito associativo in grado di realizzare la massima integrazione tra l'aspetto di programmazione e una gestione plurifunzionale. In considerazione del ruolo svolto dalle Unioni di comuni e delle loro caratteristiche organizzative e gestionali ne consegue che l'attribuzione dei contributi non può basarsi solo sull'entità delle spese di funzionamento sostenute, ma deve considerare anche le situazioni specifiche di aggregazione determinate dal numero di Comuni associati, dall'entità demografica e forme di premialità per quelle Unioni di Comuni che rispettano alcuni criteri di preferenza richiamati nel testo normativo regionale.

Per quanto riguarda le Unioni montane, si ritiene di privilegiare i conferimenti di funzioni da parte del maggior numero di Comuni appartenenti alle stesse.

Premesso quanto indicato al punto 1, i criteri per l'assegnazione del contributo statale "regionalizzato", destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Unioni montane nelle spese di funzionamento per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, sono così determinati:

a)         Per Unioni di comuni:

-         una quota, pari al 40% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti per l'esercizio associato di funzioni, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2013 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. Non sono ammesse a finanziamento le spese relative agli organi istituzionali della forma associativa, le spese concernenti i servizi di competenza statale (anagrafe, stato civile, elettorale leva..), le spese riferite alla lett. f) del c 1 art. 19 D.L.95/2012, le spese per servizi/funzioni affidate all'Unione mediante convenzione, sebbene richiamate dallo statuto. Come precisato nelle premesse, non saranno prese in considerazione le spese riferite a funzioni conferite all'Unione di Comuni e per le quali nel contempo i Comuni si avvalgono di Consorzi, anche obbligatori, o di forme convenzionali tra Comuni, per la gestione della funzione medesima.

Contestualmente alla richiesta di contributo, gli enti sono tenuti a trasmettere una copia del bilancio consuntivo 2013.

Ai fini del contributo si computano le spese sostenute per l'esercizio di funzioni/servizi trasferiti all'Unione da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa ed effettivamente gestiti con carattere di continuità e con impegni di spesa a carico del solo bilancio della forma associativa, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione

Questa quota del fondo non sarà attribuita alle Unioni di nuova istituzione che non sono tenute ad approvare il bilancio consuntivo 2013.

-         una quota, pari al 60% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori:

1)      Entità demografica dell'Unione (popolazione dati Censimento 2011

Il punteggio da attribuire a tale variabile nel rispetto del limite demografico minimo di cui all'art. 3 c. 1 LR 18/2012, è così definito:

-       da 5.001 a 10.000 abitanti...............................................................2 punti

-       da 10.001 a 20.000 abitanti.............................................................3 punti

-       da 20.001 a 30.000 abitanti.............................................................2 punti

-       oltre 30.000 abitanti..........................................................................1 punto

2)     Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

-      Unioni costituite da 2 Comuni ..............................................................1 punto

-      Unioni costituite da 3 a 5 Comuni ........................................................2 punti

-      Unioni costituite da oltre 5 Comuni.......................................................3 punti

A cui si aggiunge:

-      Unioni costituite per almeno il 50% da Comuni obbligati .................2 punti

3)      Il rispetto da parte dei Comuni associati della contiguità territoriale prevista nel Piano di Riordino territoriale :

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 2 punti.

4)      Autonomia finanziaria dell'Unione rispetto al contributo regionale ordinario e statale "regionalizzato".

L'autonomia finanziaria dell'Unione rispetto ai contributi assegnati nell'anno 2013 per le spese di funzionamento per l'esercizio associato delle funzioni comunali, è calcolata sull'importo del contributo ordinario e statale regionalizzato concesso l'anno precedente diviso per il totale degli impegni per spese correnti ammesse a finanziamento sempre nell'anno precedente. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto

Sono escluse dal beneficio di tale variabile le Unioni di nuova istituzione che non hanno beneficiato di tali contributi.

b)         Per le Unioni montane:

-     una quota, pari al 50% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti sostenute per l'esercizio associato di funzioni relative ai Comuni di appartenenza, con esclusione delle spese concernenti i servizi di competenza statale (funzione esclusa dall'obbligo di gestione associata) e di quelle riferite all'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. f) c.1 art. 19 D.L.95/2012, impegnate nel Bilancio della corrispondente Comunità montana nell'esercizio 2013 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

-     una quota, pari al 50% del fondo, è attribuita in ragione del seguente fattore di aggregazione:

1)   Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni

inferiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana 1 punto

Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni

Pari o superiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana 2 punti

Conferimento della funzione/servizio da tutti i Comuni appartenenti

all'Unione montana 3 punti

Ai punteggi attribuiti a tale variabile si aggiunge:

Conferimento della funzione/servizio da almeno il 50% di Comuni obbligati 1 punto

In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell'importo spettante a ciascuna Unione di Comuni e Unione montana a titolo di contributo statale "regionalizzato" per il sostegno delle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni nel modo seguente:

1)  per la quota attribuita alle spese: proporzionalmente alle spese certificate e ammesse

2)  per la quota attribuita in base ai fattori proporzionalmente al punteggio secondo il seguente calcolo: punteggio totale del singolo ente moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione della somma a disposizione e il totale dei punteggi degli enti beneficiari

3. Presentazione delle domande

La richiesta del contributo statale "regionalizzato" per l'anno 2014, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Unione di Comuni o dell'Unione montana e la documentazione da allegare, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi eventi, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC in formato PDF all'indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, entro il termine del 10 ottobre 2014. Copia della sola domanda di contributo, senza documentazione allegata, va trasmessa all'indirizzo di posta elettronica: entilocali@regione.veneto.it.

Alla domanda redatta sulla modulistica, Allegati A,(per le Unioni di Comuni),e B,(per le Unioni montane) al presente provvedimento, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Sezione Enti Locali Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali), dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-  Unioni di Comuni:

a)      copia autentica dello statuto dell'Unione di comuni aggiornato con le modifiche intervenute alla data di presentazione della domanda (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni);

b)      copia conforme della delibera consiliare dei Comuni in caso di nuova adesione o di trasferimento della funzione o del servizio all'Unione e relativa delibera di accettazione da parte del competente organo dell'Unione di Comuni (per nuove adesioni e i nuovi trasferimenti/attivazioni di funzioni/servizi);

-  Unioni montane:

a)      copia conforme degli atti di costituzione dell'Unione montana e di subentro alla Comunità montana nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali

b)      copia conforme delle delibere consiliari dei Comuni di conferimento all'Unione montana della funzione o del servizio da gestire in forma associata e relativa delibera di accettazione da parte del competente organo dell'Unione montana.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l'Intesa n. 936 dell'1/03/2006 in Conferenza Unificata.

VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.

VISTO l'art. 19 del D.L. n. 95/2012.

VISTA la L.R. n. 40 del 28/09/2012 e s.m.i.

VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.L.gs. 267/2000.

VISTOil parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 13 giugno 2014.

VISTA la propria deliberazione/CR n. 82 del 24.06.2014.

VISTO il parere favorevole con modifiche espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 9 settembre 2014.

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.       di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per il riparto delle risorse statali "regionalizzate"a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2014, ,comprensivi degli Allegati A - B, parti integranti del provvedimento, attribuite alla Regione del Veneto in base all'Intesa n. 936/CU dell'1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata per l'importo di € 3.240.801,32;

2.       di dare atto che la presente deliberazione, per l'assegnazione dei contributi statali "regionalizzati", non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.       di incaricare la Sezione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;

4.       di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il provvedimento del Direttore di cui al precedente punto 3, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;

5.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1751_AllegatoA_282864.pdf
1751_AllegatoB_282864.pdf

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