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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 14 ottobre 2014


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1707 del 23 settembre 2014

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 "Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 'Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo'".

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto in giudizio di legittimità costituzionale di varie disposizioni di legge regionale, per farne riconoscere la legittimità.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

In data 28 agosto 2014 è stato notificato alla Regione del Veneto ricorso ex art. 127 Cost. proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 "Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 'Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo'" che ha inserito nell'art. 8 della legge regionale n. 60/93 il comma 6 ter.

Tale comma, in particolare statuisce "Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi. Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117 commi 1 e 2 lett. s della Costituzione della Repubblica italiana, in quanto violerebbe i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nonché sarebbe lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

Invero la disposizione impugnata, come emerge tra l'altro dalle note dalla Sezione Urbanistica prot. n. 382130 del 12 settembre 2014 e del Servizio affari giuridici e legislativi del Consiglio regionale prot. n. 13644 del 23 luglio 2014, risulta rispettosa del dettato costituzionale e posta nell'interesse della collettività regionale, ragion per cui risulta necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità costituzionale.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma via Confalonieri n. 5.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

-   udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la L.R. 16.8.2001 n. 24;

-   visto l'art. 33, comma 3, lett. m) dello Statuto

-   visto l'art. 4 comma 3 della L. R. n. 24 del 16.08.2001;

-   viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

  1. di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 "Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 'Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo'", per le motivazioni di cui alle premesse, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all'avvocato Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale e all'avvocato Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Roma via Confalonieri, 5;
  2. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore.
  3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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