Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 14 ottobre 2014


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1706 del 23 settembre 2014

Autorizzazione a proporre ricorso per declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 52, commi 1 ter, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato e integrato e dell' art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l'impugnazione da parte della Regione del Veneto di una norma di legge statale lesiva delle prerogative regionali.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'art. 4 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" ha introdotto nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 l'art. 52, comma 1 bis, che, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, (pubblicata nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2013, n. 236), statuiva che "Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico."

Tale disposizione è stata impugnata dalla Regione del Veneto, giusta DGR n. 2183 del 3 dicembre 2013, in quanto ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana.

Il giudizio avanti la Consulta, iscritto con il numero 101/2013, è stato rinviato a nuovo ruolo a seguito delle intervenute modifiche e integrazioni apportate dall'art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 alla norma impugnata. Tale ultima disposizione è stata ulteriormente modificata in sede di conversione dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2014, n. 175.

In particolare, l'art. 52, comma 1 ter (così rinumerato), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella versione novellata, statuisce che : "Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali."

L'art. 52, comma 1 ter, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dunque, risulta modificato nel primo periodo, già oggetto di impugnazione avanti la Corte costituzionale da parte della Regione del Veneto. Nello specifico è stato eliso il periodo iniziale del comma, che individuava tra le finalità giustificative della potestà attribuita ai competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni "il fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale".

Tale parziale abrogazione non sana l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge, in quanto la stessa, benché modificata, si pone comunque in contrasto e lede le competenze legislative regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali, riconosciute dall'art. 117 comma 3 della Costituzione, nonchè la potestà legislativa in materia di turismo e di esercizio del commercio di cui all'art. 117, comma 4 della Costituzione. Risultano peraltro lese anche le correlate competenze amministrative riconosciute alle Regioni a norma dell'art. 118 Cost., in quanto si violano i criteri allocativi delle competenze amministrative così come desunti dall'art. 118 Cost, da parte della Corte costituzionale.

In particolare l'ultimo capoverso dell'art. 52, comma 1 ter del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, attribuendo un potestà amministrativa puntuale ai competenti uffici territoriali del Ministero d'intesa con i Comuni, "anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno", risulta lesiva delle competenze legislative e amministrative regionali di cui agli art. 117, commi 3 e 4, e dei criteri di allocazione delle competenze amministrative stabiliti dall'art. 118 della Costituzione, oltre a porsi in contrasto con l'art. 120 della Costituzione per violazione del principio di leale collaborazione, non garantendo le ineludibili esigenze di intesa e coordinamento in un ambito materiale connotato da sovrapposizioni e interferenze di competenze legislative e amministrative, regionali e statali.

Nella parte in cui, poi, consente di derogare all'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, peraltro, la disposizione in parola risulta lesiva dei principi comunitari di libera concorrenza e non discriminazione così come riconosciuti e imposti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, con conseguente volazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione della Repubblica italiana.

Inoltre, il procedimento amministrativo introdotto dal periodo conclusivo della norma in parola è a sua volta lesivo degli artt. 3, 97, 117 commi 3 e 4 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto, prevedendo interventi puntuali anche in deroga alla disciplina generale in materia di esercizio del commercio in mancanza di un qualsiasi criterio di riferimento che determini i confini di tale potere derogatorio, si pone in contrasto con i canoni di eguaglianza e ragionevolezza oltreché di buon andamento dell'azione amministrativa.

Quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 1 ter del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella versione novellata dall'art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 come modificato in sede di conversione dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 per violazione degli art. 3, 97, 117, commi 3 e 4, 118 e 120 della Costituzione della repubblica italiana.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-   udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-   visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

delibera

di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 1 ter del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella versione novellata dall'art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 come modificato in sede di conversione dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 per violazione degli art. 3, 97, 117, commi 1, 3 e 4, 118 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana.

di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro