Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 26 settembre 2014


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 15 settembre 2014

Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto. Modifica della D.G.R. n. 526/2014. Impegno di spesa.

Note per la trasparenza

Il provvedimento ha lo scopo di modificare la D.G.R. n. 526/2014, prevedendo di rendere obbligatorio il controllo di tutti i capi da riproduzione negli allevamenti posti sul territorio della provincia di Belluno, al fine di acquisire l'accreditamento comunitario di provincia indenne da IBR. Per l'effettuazione di test di controllo si prevede un finanziamento regionale pari a €. 40.000,00 per l'anno 2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) è una patologia causata da un Herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) che, nell'ultimo decennio, è stata oggetto di crescente interesse da parte del mondo veterinario e zootecnico, non solo italiano, ma anche comunitario (Decisione 2004/558/CE e s.m.i.), a causa delle perdite economiche che tale patologia determina nell'allevamento di bovini da latte e per la rilevanza che ha assunto nella movimentazione e commercializzazione degli animali.

La Comunità Europea ha inserito l'IBR nella lista della malattie per le quali gli Stati Membri possono predisporre programmi obbligatori di lotta per tutto o parte del proprio territorio e per le quali sono previsti finanziamenti (Direttiva 64/432/CEE). Di conseguenza, alcuni Stati Membri hanno concluso la fase di eradicazione della malattia e ottenuto la qualifica comunitaria di "territorio indenne da IBR", mentre altri Paesi stanno attuando piani di controllo e/o eradicazione.

Anche in Italia alcune Regioni e Province Autonome hanno già adottato piani obbligatori nei confronti della malattia, raggiungendo l'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 della citata Dir. 64/432/CEE (come il Friuli Venezia Giulia e la P.A. di Trento) o l'accreditamento ai sensi dell'articolo 10 di tale Direttiva (come la P.A. di Bolzano).

La Regione del Veneto, a partire dal 2002 (D.G.R. n. 2199 del 9/08/2002), ha adottato una serie di provvedimenti per il controllo a livello regionale dell'IBR. A questa prima delibera hanno fatto seguito altri provvedimenti regionali di modifica ed integrazione dei precedenti, e nello specifico: D.G.R. n. 870 del 26/03/2004, D.D.R. n. 19 del 28/01/2005 e D.G.R. n. 273 del 9/02/2010. Da ultimo con D.G.R. n. 526 del 15/04/2014 la Giunta Regionale ha approvato un nuovo piano per il controllo della IBR che ha reso facoltativo il controllo dell'IBR a livello regionale e ha mantenuto l'obbligatorietà dei controlli solo per i capi che vengono movimentati verso le malghe della provincia di Belluno, con i costi relativi a carico degli allevatori.

Considerato il fatto che nella Provincia di Belluno sono stati raggiunti requisiti minimi obbligatori per poter avviare la richiesta di accreditamento per IBR ai sensi del citato articolo 9 della Dir. 64/432/CEE, si ritiene opportuno modificare il Piano regionale, prevedendo di rendere obbligatorio il controllo dell'IBR negli allevamenti da riproduzione della provincia di Belluno e mantenere, inoltre, l'obbligatorietà, già prevista dalla D.G.R.n. 526/2014, dei controlli per i capi che vengono movimentati verso le malghe della provincia di Belluno.

Al fine di completare in un arco temporale contenuto l'acquisizione dell'accreditamento per IBR, si ritiene necessario prevedere un finanziamento, per l'effettuazione dei test diagnostici,di € 40.000,00 a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in qualità di laboratorio ufficiale, a valere sul capitolo di spesa n. 60014 ad oggetto "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 (art. 20, c. 1, punto B, lettera A), D. Lgs. 118/2001 (D. Lgs. 19.11.2008, n. 194)"del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità e si dispone la relativa liquidazione a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria; il codice SIOPE è: Codice di Bilancio: 1 05 03 Codice gestionale: 1551 "Trasferimenti correnti a Istituti Zooprofilattici Sperimentali".

Si da atto, che l'importo impegnato con il presente atto trova copertura finanziaria a valere sulle somme accertate ed incassate nel conto ordinario della Regione del Veneto ante 2012 sul capitolo di entrata n. 7518.

Si autorizza la Sezione Ragioneria ad effettuare il girofondo dell'importo indicato al precedente punto, qualora non ancora effettuato, dal conto ordinario della Regione del Veneto al conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità della Regione del Veneto n. 306697.

Tale finanziamento ha inoltre la finalità di evitare che gli animali allevati nel territorio della Regione del Veneto siano discriminati nelle movimentazioni e nella commercializzazione nei confronti dei territori limitrofi riconosciuti indenni da IBR, quali la Regione Friuli Venezia Giulia e le province di Trento e di Bolzano.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. n. 833 del 23/12/1976 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 320 del 8/02/1954 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 64/432/CEE del 26/06/1964 e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 870 del 26/03/2004e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 526 del 15/04/2014;

VISTA la Decisione della Commissione n. 558 del 15/07/2004e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.2140 del 25/11/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4/04/2014;

VISTA la L.R. n. 12/2014;

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15/04/2014;

VISTO il Decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 3 del 30/04/2014;

VISTO il Decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 5 del 9/05/2014.

delibera

1.         di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di prevedere l'obbligatorietà dei controlli per l'IBR in tutti gli allevamenti di bovini da riproduzione delle provincia di Belluno;

3.         di assegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma di € 40.000,00, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) per l'effettuazione, per l'anno 2014, dei test diagnostici per IBR;

4.       di impegnare a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) la spesa di € 40.000,00, sul capitolo n. 60014 ad oggetto "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 (D. Lgs. 19.11.2008, n. 194 ,art. 20, c. 1, punto B, lettera A), D. Lgs. 118/2001" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5.       di incaricare il direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento ed alla liquidazione del finanziamento di € 40.000,00 a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria (codice SIOPE: Codice di Bilancio: 1 05 03 Codice gestionale: 1551 "Trasferimenti correnti a Istituti Zooprofilattici Sperimentali") secondo le seguenti modalità:

a.       70% all'approvazione del presente provvedimento;

b.       30% alla presentazione, entro il 30 settembre 2014, alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della relazione finale dell'attività svolta e della rendicontazione economica a firma del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

6.       di dare atto, che l'importo impegnato con il presente atto trova copertura finanziaria a valere sulle somme accertate ed incassate nel conto ordinario della Regione del Veneto ante 2012 sul capitolo di entrata n. 7518;

7.       di autorizzare la Sezione Ragioneria ad effettuare il girofondo dell'importo indicato al precedente punto, qualora non ancora effettuato, dal conto ordinario della Regione del Veneto al conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità della Regione del Veneto n. 306697;

8.       di dare atto che il debito, di cui si dispone l'impegno, non ha natura commerciale;

9.        di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11.     di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro