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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 23 settembre 2014


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1606 del 09 settembre 2014

Programma di riparto dei fondi PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 - Linea di intervento 1.2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile" per il rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico locale e sistemi tramviari e filoviari.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il programma di riparto dei fondi PAR FSC Veneto per il periodo di programmazione 2007-2013 relativo all'Asse prioritario 1 - Linea di intervento 1.2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile"; i fondi per un importo pari ad € 10.000.000,00 vengono assegnati ai Comuni capoluogo di provincia con vincolo di destinazione alle Aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico per l'acquisto di autobus urbani ad alimentazione non convenzionale e di convogli destinati ai sistemi tramviari.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 definisce la strategia di politica unitaria, comunitaria e nazionale finanziata dalle risorse aggiuntive comunitarie (Fondi Strutturali) e nazionali (Fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e Fondo per le Aree sottoutilizzate - FAS).

Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), costituisce lo strumento nel quale si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese.

Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse FAS/FSC, recepite dalla Regione del Veneto con deliberazione della Giunta n. 1186 del 26 luglio 2011 con la quale è stata approvata l'ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la programmazione delle risorse FSC.

Il CIPE con deliberazione n. 9 del 20/01/2012 ha preso atto, con prescrizioni, del PAR FSC presentato dalla Regione Veneto e successivamente il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), a seguito del soddisfacimento di tali prescrizioni, ha messo a disposizione della Regione le risorse del PAR FSC con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria del 01/08/2012.

Il PAR approvato destina le risorse stanziate suddividendole in sei "Assi Prioritari", a loro volta esplicitati in "linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate con delibera di Giunta regionale (DGR) n. 725 del 7 giugno 2011, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA).

La Sezione Mobilità è stata individuata quale struttura responsabile dell'attuazione della linea di intervento 1.2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile" che ha come principale obiettivo il rinnovo del parco veicolare dedicato al trasporto pubblico locale, con particolare riguardo all'ambito urbano dei Comuni capoluogo di provincia dove l'uso di mezzi ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale è stato già più volte individuato negli strumenti di pianificazione come obiettivo rilevante.

A seguito dell'incontro del Tavolo di Partenariato dell'8 novembre 2013 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2324 del 16 dicembre 2013, ha approvato gli interventi da finanziarie con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC ex FAS), tra i quali rientra la Linea di intervento 1.2 - Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile.

In questa prima fase attuativa il MISE ha accreditato alla Regione Veneto una prima quota di finanziamento pari all'8% dell'importo complessivo del programma, allocato sul capitolo 101021 "Fondo per la programmazione FSC 2007-2013" del bilancio 2013, riservandosi di accreditare le quote successive al progressivo avanzamento della spesa.

A seguito dell'accertamento in entrata, avvenuto in data 9 giugno 2014, delle risorse FSC iscritte nel bilancio 2014 (accertamenti n. 424/2014 e 426/2014), è ora possibile procedere con la fase attuativa degli interventi previsti nell'ambito della Linea di intervento 1.2 e approvati dal Tavolo di Partenariato.

A tal fine, con DGR n. 1424 del 05/08/2014 è stata approvata la variazione degli stanziamenti di competenza con la quale è stato reso disponibile sul capitolo 102100/U l'importo di euro 10.000.000,00 da destinare all'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della Linea di intervento 1.2.

Il PAR, approvato con DGR n. 1186/2011, prevede nel proprio piano finanziario uno stanziamento di risorse per la linea di intervento qui in argomento ripartite secondo le seguenti percentuali:

40% dei fondi destinati all'acquisto di veicoli adibiti ai servizi su linee tramviarie e filoviarie;

60% dei fondi destinati all'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

Per quanto riguarda la parte di investimento relativa all'acquisto di veicoli adibiti ai servizi su linee tramviarie e filoviarie si ritiene di assegnare i fondi di che trattasi all'acquisto di convogli da impiegarsi nei sistemi tramviari già in esercizio o in avanzata fase di realizzazione.

Al fine del riparto dei fondi si ritiene di applicare i seguenti criteri ciascuno con peso pari al 50%:

  1. Percorrenza chilometrica urbana aziendale annuale;

  2. capacità massima vetture (numero dei posti).

Le risultanze di quanto sopra determinato sono riepilogate nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante.

Sono inoltre stabiliti i seguenti ulteriori limiti e parametri:

  • Percentuale massima di contribuzione: 75% del costo dei convogli, al netto dell'IVA, impegnando le aziende beneficiarie al cofinanziamento non inferiore al 25% in aggiunta all'IVA;

  • Importo massimo del contributo: € 1.900.000,00 per l'acquisto di un convoglio a 3 o 4 casse.

Per quanto attiene, invece, la parte di investimento destinata all'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale, si ritiene di assegnare i fondi per l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 aventi classi di omologazione Euro6 o EEV alimentati con carburanti alternativi (metano, GPL, biodiesel, elettrico, ecc.) vincolando l'acquisto degli stessi alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale aventi classe di omologazione Euro2 o inferiore.

Coerentemente con quanto previsto dai contenuti descritti dalla linea di intervento 1.2, le risorse vengono destinate ai servizi urbani svolti nei comuni capoluogo di provincia.

Per procedere quindi alla suddivisione dei fondi tra gli Enti affidanti, si ritiene di applicare i sottoelencati criteri riferiti alle relative aziende affidatarie, peraltro già utilizzati in precedenti programmi regionali di investimento:

  1. vetustà del parco aziendale;

  2. percorrenza chilometrica urbana aziendale al netto delle percorrenze effettuate con tram;

  3. autofinanziamento (acquisto di autobus con intero onere a carico dell'azienda);

  4. livelli di concentrazione di polveri fini (PM10);

  5. densità della popolazione per Kmq.

Le risultanze di quanto sopra determinato sono riepilogate nell'allegato B alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante.

Sono inoltre stabiliti i seguenti ulteriori limiti e parametri:

  • Percentuale massima di contribuzione:

    • 75% del costo dell'autobus in caso di alimentazione elettrica o ibrida (motore elettrico + motore termico), al netto dell'IVA, impegnando le aziende beneficiare al cofinanziamento non inferiore al 25% del costo in aggiunta all'IVA;

    • 60% del costo dell'autobus in caso di alimentazione a metano, GPL, biodiesel o altri carburanti non convenzionali, al netto dell'IVA, impegnando le aziende beneficiare al cofinanziamento non inferiore al 40% del costo in aggiunta all'IVA;

  • Importo massimo del contributo:

    • € 240.000,00 per l'acquisto di un autobus elettrico o ibrido (motore elettrico + motore termico);

    • € 160.000,00 per l'acquisto di un autobus a metano, GPL, biodiesel o altri carburanti non convenzionali.

Tali valori sono stati calcolati in base ad un costo medio per mezzi di lunghezza standard.

E' necessario poi individuare una tempistica per la realizzazione del presente programma di investimenti. A tal fine si ritiene di fissare:

al 15 marzo 2015 il termine entro il quale le aziende beneficiarie dovranno adempiere all'aggiudicazione definitiva della fornitura;

al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende beneficiarie dovranno completare le operazioni di acquisto dei mezzi e inoltrare al competente Ente affidante l'istanza di erogazione del contributo corredata dalla documentazione attestante l'acquisto;

al 31 marzo 2016 il termine entro il quale l'Ente affidante competente dovrà presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento e viene trasmessa la documentazione prevista nei punti 11.b) e 16) delle "Modalità di accesso ai contributi" più avanti descritte, attestando altresì il rispetto del termine di cui al precedente punto.

La mancata osservanza dei termini sopra elencati comporterà la revoca del contributo e la successiva assegnazione ad altre aziende, per il tramite dei relativi Enti affidanti, che dovranno ottemperare all'acquisto entro i successivi 6 mesi.

Si ritiene inoltre che i mezzi oggetto del finanziamento dovranno riportare una data di ordine successiva alla presente deliberazione.

 

Modalità di accesso e di erogazione dei contributi (Tram e autobus)

  1. I fondi saranno assegnati e liquidati agli Enti affidanti che a loro volta, provvederanno all'erogazione dei contributi alle relative Aziende affidatarie secondo le sottoindicate modalità, prescrizioni e caratteristiche dei mezzi;
  2. i fondi saranno liquidati subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziate sul relativo capitolo di spesa del bilancio regionale;
  3. nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione del Veneto da parte degli Enti locali affidanti e delle relative aziende beneficiarie;
  4. i contributi saranno erogati all'Ente locale affidante previa trasmissione di atto amministrativo dell'Ente stesso con il quale viene accertata l'acquisizione dell'idonea documentazione comprovante l'acquisto dei mezzi oggetto del finanziamento, nei limiti della quota di fondo assegnata; al sopraccitato atto dovrà essere allegata la documentazione indicata nei successivi punti 11) e 16);
  5. nel caso in cui le gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale siano aggiudicate a gestori diversi da quelli attuali, i mezzi finanziati saranno trasferiti ai nuovi esercenti, ovvero sarà restituita la quota di finanziamento non ammortizzata, così come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 25/1998;
  6. nell'eventuale caso di separazione societaria tra l'azienda erogatrice dei servizi di trasporto pubblico locale e aziende proprietarie di beni patrimoniali funzionali all'esercizio, i finanziamenti saranno assegnati al soggetto proprietario dei beni stessi;
  7. i mezzi finanziati potranno essere utilizzati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998;
  8. l'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998;
  9. sono ammessi al finanziamento autobus e convogli tramviari nuovi con data di ordine successiva alla presente deliberazione;
  10. è fatto divieto di cumulo con qualsiasi altro contributo assegnato da altro Ente pubblico;

 

Ulteriori modalità di accesso e di erogazione dei contributi per acquisto di convogli tramviari

  1. il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

11.a. 50% del contributo al completamento dei telai dei convogli.

Il contributo sarà erogato all'Ente locale previa trasmissione di atto amministrativo dell'Ente stesso con il quale viene accertata l'acquisizione della seguente documentazione:

  • relazione descrittiva delle forniture realizzate;
  • fatture quietanziate relative alle spese sostenute. Queste ultime potranno essere sostituite in tutto o in parte da una polizza fideiussoria sino a concorrenza del 50% del contributo qui previsto, che verrà svincolata alla presentazione delle fatture quietanziate;

11.b. 50% a collaudo eseguito.

Il contributo sarà erogato all'Ente locale previa trasmissione entro il 31 marzo 2016 di atto amministrativo dell'Ente stesso con il quale viene accertata l'acquisizione della seguente documentazione:

  • relazione descrittiva delle forniture realizzate;
  • fatture quietanziate relative alle spese sostenute. Queste ultime potranno essere sostituite sino ad un massimo del 30% dell'intero contributo spettante da una polizza fideiussoria che verrà svincolata alla presentazione delle fatture quietanziate entro un anno dall'emissione della polizza stessa;
  1. il contributo per i convogli tramviari è inoltre subordinato specificatamente alla presentazione all'Ente affidante della seguente documentazione:
  • dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa a:
    • impegno al cofinanziamento della spesa relativa alla fornitura in aggiunta all'intero costo dell'I.V.A;
    • impegno a non apportare modifiche costruttive ai mezzi;
    • impegno a non distogliere i mezzi finanziati dalla Regione dai servizi ordinari di linea e a non alienarli;
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa alla assenza di cumulo con altri contributi da parte di altri soggetti;
  • scheda tecnica del costruttore/fornitore;
  • copia del "libretto delle visite e prove" previsto dal D.M. n. 5177/49;
  • copia della polizza assicurativa o dichiarazione da cui risulti che i convogli soggetti a contributo sono assicurati contro gli incendi;
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà di apposizione sui convogli acquistati con il contributo del contrassegno consistente nella raffigurazione con verniciatura a fuoco del logo regionale ufficiale a colori con l'aggiunta della scritta "Regione Veneto";
  1. i mezzi finanziati devono essere forniti di indicatori di linea e di percorso con "led" luminoso o "dot".

 

Ulteriori modalità di accesso e di erogazione dei contributi per acquisto di autobus

  1. alle aziende è lasciata la possibilità di scelta di acquisto degli autobus (corti, standard, lunghi, snodati) in riferimento alle diverse gamme di veicoli presenti sul mercato, da utilizzare in relazione alle proprie necessità aziendali; resta peraltro vincolante l'appartenenza dei nuovi mezzi alle classi di omologazione Euro6 o EEV
    Nel caso di acquisto di mezzi autosnodati gli stessi saranno conteggiati come 1,5 autobus di tipo standard 12 mt.
  2. ove il costo della fornitura risulti a consuntivo inferiore alla spesa ammessa, il contributo massimo del 75% in caso di autobus elettrici e ibridi o del 60% in caso di autobus a metano, GPL, biodiesel o altri carburanti non convenzionali, d'ufficio, sarà proporzionalmente ridotto;
  3. nell'atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento da presentare alla Regione entro il 31 marzo 2016 dovrà essere allegata la seguente documentazione:
    1. fatture quietanziate;
    2. carta di circolazione di ogni mezzo;
    3. scheda tecnica del costruttore/fornitore;
    4. elenco dei mezzi sostituiti con i nuovi veicoli acquistati, secondo quanto previsto dai successivi punti 17) e 18)
    5. atti di radiazione dei veicoli sostituiti;
  4. i mezzi da sostituire, aventi classe di omologazione Euro2 o inferiore, dovranno essere radiati dal parco aziendale di linea urbana a partire dai più vecchi;
  5. nel caso di finanziamento di autosnodato o autobus a due piani, le aziende dovranno dar luogo alla radiazione degli autoveicoli da sostituire in ragione di 1,5 mezzi standard per ogni autosnodato con arrotondamento del numero totale di autobus all'unità superiore;
  6. è ammessa la deroga alla sostituzione e quindi la possibilità di acquisto di mezzi in potenziamento solo in presenza di una esigenza motivata da parte dell'Azienda beneficiaria con l'assenso dell'Ente locale affidante e della Regione: tale deroga sarà formalizzata nell'ambito dell'applicazione degli Accordi di programma sottoscritti tra Regione ed Enti locali in sede di riunioni dei previsti Collegi di vigilanza;
  7. il contributo per i mezzi rotabili è inoltre subordinato specificatamente alla presentazione all'Ente affidante della seguente documentazione:
  • dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa a:
    • impegno al cofinanziamento della spesa relativa alla fornitura in aggiunta all'intero costo dell'I.V.A;
    • impegno a non apportare modifiche costruttive agli automezzi;
    • impegno a non distogliere gli autobus finanziati dalla Regione dai servizi ordinari di linea e a non alienarli;
    • impegno al rispetto dell'obbligo di installare idoneo sistema antifurto a bordo del veicolo ai fini della protezione del mezzo stesso.
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa alla assenza di cumulo con altri contributi da parte di altri soggetti;
  • scheda tecnica del costruttore/fornitore;
  • copia della carta di circolazione comprovante l'immatricolazione in servizio di trasporto pubblico locale;
  • copia della fattura quietanzata;
  • copia della polizza assicurativa o dichiarazione da cui risulti che gli autobus soggetti a contributo sono assicurati contro gli incendi;
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà di apposizione sugli autobus acquistati con il contributo del contrassegno consistente nella raffigurazione con verniciatura a fuoco del logo regionale ufficiale a colori con l'aggiunta della scritta "Regione Veneto";
  1. gli autoveicoli finanziati devono essere forniti di indicatori di linea e di percorso con "led" luminoso o "dot".

In conformità a quanto disposto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1998, i fondi saranno attivati mediante gli strumenti della programmazione degli investimenti ivi previsti.

A tal fine, con il presente provvedimento viene definito lo schema di accordo di programma, di cui all'allegato C, che la Regione sottoscriverà con i Comuni affidanti, in applicazione a quanto previsto dai sopra richiamati articoli della legge regionale.

Per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio degli interventi si fa inoltre riferimento alle previsioni del Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex FAS) 2007-2013, approvato con DGR n. 487 del 16 aprile 2013 e pubblicato nel BUR n. 38 del 30 aprile 2013. A tal riguardo si precisa che a ciascun intervento individuato nell'allegato A e B del presente provvedimento è stato attribuito il rispettivo codice di monitoraggio dell'applicativo ministeriale SGP (Sistema Gestione Progetti) e dovrà essere censito attraverso il codice CUP fornito dal Soggetto attuatore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n. 4/2013;

VISTA la L.R. n. 25/1998 e successive modifiche;

VISTE le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012

VISTA la D.G.R. n. 725/2011;

VISTA la D.G.R. n. 1186/2011;

VISTA la D.G.R. n. 487/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2324/2013;

VISTA la L.R. n°39/2001;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore.

delibera

1.  di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di approvare il Programma di riparto dei fondi PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1-Linea di intervento 1. 2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile" per il rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico locale e sistemi tramviari e filoviari, articolato in base alle norme ed al procedimento amministrativo indicati in premessa e secondo gli obiettivi ed i criteri compresi nel Programma stesso;

3.  di approvare, in applicazione dei criteri e obiettivi di cui al punto 2), la ripartizione dei fondi a favore degli Enti affidanti, pari ad € 10.000.000,00, con vincolo di destinazione alle Aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico per l'acquisto di autobus urbani ad alimentazione non convenzionale e di convogli destinati ai sistemi tramviari, così come risultante dagli allegati A e B che formano parte integrante del presente provvedimento; l'erogazione dei fondi è subordinata alle modalità, alle prescrizioni e alle caratteristiche tecniche dei mezzi contenute nel presente provvedimento;

4.  di approvare lo schema di accordo di programma da stipulare con gli Enti locali affidanti, in applicazione a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1998, così come riportato nell'allegato C che fa parte integrante del presente provvedimento;

5.  di incaricare il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione dei sopraccitati accordi di programma;

6.  di determinare in € 10.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Mobilità disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102100/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 1 PAR FSC 2007-2013: interventi per l'atmosfera e l'energia da fonte rinnovabile", appositamente istituito per l'attuazione degli interventi dell'Asse 1 del PAR FSC;

7.  di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8.  di incaricare la Sezione Mobilità dell'esecuzione del presente atto;

9.  di stabilire che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;

10.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1606_AllegatoA_281583.pdf
1606_AllegatoB_281583.pdf
1606_AllegatoC_281583.pdf

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