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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 19 settembre 2014


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1635 del 09 settembre 2014

Bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola". Anno Scolastico-Formativo 2014-2015. Deliberazione/CR n. 5 del 28/01/2014. (L.R. 19/01/2001, n. 1).

Note per la trasparenza

Viene approvato il Bando per l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Scuola" relativo all'Anno Scolastico-Formativo 2014-2015.
Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per l'iscrizione e frequenza, nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La L.R. n. 1/2001 prevede un contributo regionale (c.d. "Buono-Scuola") per concorrere nelle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la tipologia dei beneficiari, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base all'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (articolo 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (articolo 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti, sempre residenti nel territorio regionale, frequentanti istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Per la scuola primaria si ricorda che ad essa possono iscriversi anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2015 (articolo 2, comma 1, lett. f), della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2, del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i tre anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati considerati in modo uguale agli istituti scolastici secondari di secondo grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti (sempre residenti nel Veneto) frequentanti i tre anni citati, perché risultano essere ricompresi, a decorrere dall'Anno Scolastico (A.S.) 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

A decorrere dall'A.S. 2013-2014, però, la Regione ha autorizzato anche lo svolgimento di percorsi sperimentali di istruzione e formazione di durata quadriennale, finalizzati al rilascio di diplomi professionali di tecnico, a riconoscimento regionale (ex articolo 19 della L.R. n. 10/1990), realizzati senza oneri finanziari a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 226/2005.

Riguardo a tale quarto anno, si rileva, in primo luogo, che l'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005 dispone che:

"I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico."

In secondo luogo, si osserva che sempre il citato articolo 15, al comma 6, prevede che:

"I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia."

Pertanto, considerato che il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 15 del D.Lgs. 226/2005 fa conseguire titoli e qualifiche che consentono sia di accedere all'istruzione e formazione tecnica superiore, sia di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia con quanto consentono i titoli conseguiti nei percorsi di istruzione e, quindi, il quarto anno delle istituzioni formative accreditate è stato trattato in modo analogo ai percorsi delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sia sotto il profilo dell'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005), sia sotto il profilo della possibilità di sostenere l'esame di Stato, anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 15, comma 6, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti frequentanti il quarto anno in questione.

In relazione agli studenti disabili si è riscontrato un particolare problema nel trattamento ad essi riservato da parte di alcune istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie (primarie autorizzate oparificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di primo e di secondo grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie").

Proprio in tale segmento sono state rappresentate delle situazioni non lineari.

Infatti, si è verificato che alcuni studenti disabili (anche maggiorenni), o non sono stati accettati dalle suddette istituzioni, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica impiegate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare, sul territorio, opportunità scolastiche e formative diverse.

E' stato così possibile, a seguito di frequenza presso altre istituzioni, conseguire risultati positivi (adeguatamente e regolarmente certificati).

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

  1. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
  2. insuccesso scolastico, fino all'A.S. 2012-2013, certificabile da parte di istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate oparificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di primo e di secondo grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"), e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
  3. successo scolastico, entro l'A.S. 2013-2014, certificabile da parte di istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera b);
  4. frequenza, nell'A.S. 2014-2015, di istituzioni scolastiche e, per uguaglianza di trattamento, anche di istituzioni formative, di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui alla precedente lettera c).

In riferimento alle famiglie numerose, che sono quelle con numero di figli pari o superiore a quattro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296, si ritiene opportuno includere anche le famiglie con parti trigemellari, in quanto la DGR n. 1402 del 17/07/2012 ha esteso anche ad esse il diverso contributo "Bonus-Famiglia".

In analogia con il citato contributo "Bonus-Famiglia", si reputa opportuno fornire, alle famiglie in questione, un sostegno adeguato anche per le spese di istruzione, più precisamente per quelle di iscrizione e frequenza, assegnando loro il contributo "Buono-Scuola" per gli stessi importi già previsti per le famiglie con studenti disabili.

In particolare, si ritiene di riconoscere la possibilità di assegnare, alle famiglie in questione, il contributo "Buono-Scuola" fino agli importi massimi della Fascia 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato, in analogia con quanto previsto dal bando di tale contributo per gli studenti disabili.

Per quanto concerne la situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter ottenere il contributo viene confermata l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0 a € 30.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0 a € 40.000,00).

Tuttavia, su richiesta delle Associazioni dei genitori, al fine di agevolare le famiglie in situazione di disagio nel particolare momento di difficoltà economico-sociale, in relazione agli studenti normodotati sono state modificate le Fasce di ISEE, portando la Fascia 1 da € 0 a € 12.500,00, la Fascia 2 da € 12.500,01 a € 22.500,00 e la Fascia 3 da € 22.500,01 a € 30.000,00.

Atteso che numerose famiglie hanno chiesto alla Regione di emanare il bando per l'A.S. 2014-2015 prima dell'inizio di tale anno, al fine di sapere se possono rientrare nei criteri previsti per la concessione del contributo in questione e, quindi, di scegliere la scuola cui iscrivere i propri figli, si ritiene opportuno di emanare il bando prima dell'inizio del suddetto anno scolastico.

Così facendo, il bando viene emanato prima dell'approvazione del bilancio regionale 2015, sul quale si prevede di assumere l'impegno contabile e, quindi, in carenza di stanziamento in competenza di risorse per il contributo in questione.

Alla luce di ciò, si ritiene necessario inserire nel bando due norme particolari: la prima che subordina l'efficacia del bando allo stanziamento in competenza di risorse per il contributo in questione nel bilancio regionale 2015; la seconda che, nel caso in cui le risorse stanziate in competenza per il 2015 siano inferiori a quelle stanziate per il 2014, preveda la riduzione proporzionale degli importi massimi concedibili del contributo.

Infine, in analogia a quanto già stabilito negli anni precedenti, si ritiene opportuno far presentare la domanda del contributo relativo all'A.S. 2014-2015 nei mesi di settembre-ottobre 2015 (dal 30/09/2015 al 30/10/2015), per i due seguenti motivi: in primo luogo, perché solo in tale periodo le spese risultano sostenute effettivamente e, quindi, il richiedente può indicare nella domanda la spesa effettiva; in secondo luogo, perché un anticipo al mese di maggio-giugno 2015 graverebbe maggiormente sulle segreterie delle istituzioni scolastiche già impegnate nella gestione degli esami di conclusione dell'anno scolastico.

Il bando per la concessione del contributo per l'A.S. 2014-2015 è contenuto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sui criteri e le modalità di concessione del contributo, la Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 10/04/2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2001.

In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Sezione Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Sezione Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota protocollo n. 59956/E000243 del 11/02/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 1/2001;

Vista l'articolo 2, comma 2, lettera f), della L.R. 31/12/2012, n. 54;

Visto l'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296;

Visto la DGR n. 1402 del 17/07/2012;

Visto l'articolo 4, comma 2, della L.R. 19/01/2001, n. 1;

Vista la Deliberazione/CR n. 5 del 28/01/2014;

Visto il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione espresso nella seduta del 10/04/2014;

Visto il parere favorevole della la Sezione Comunicazione e Informazione protocollo n. 59956/E000243 del 11/02/2014, sulla collaborazione degli URP;

Visto l'impegno della Sezione Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa al Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere;

Visto l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1.  di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2.  di approvare il bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'A.S. 2014-2015, contenuto nell'Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.  di subordinare l'efficacia del bando allo stanziamento di risorse per il contributo in questione nel bilancio regionale 2015;

4.  di ridurre proporzionalmente gli importi massimi concedibili del contributo in questione, nel caso in cui le risorse stanziate per il 2015 sino inferiori a quelle stanziate per il 2014;

5.  di determinare nell'importo che sarà stanziato dal bilancio regionale 2015, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 61516 del bilancio 2015 "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione";

6.  di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7.  di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

8.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_scuola.

(seguono allegati)

1635_AllegatoA_281545.pdf

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