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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 19 settembre 2014


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1650 del 09 settembre 2014

LR 12 dicembre 2003, n. 40 art. 65 bis. Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle adesioni da parte degli allevatori interessati al Programma di Assistenza Tecnica Specialistica nel settore zootecnico - Programma Operativo - predisposto dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto ARAV. Approvazione "Direttive generali, criteri, prescrizioni tecnico-operative e modulistica".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l'Avviso pubblico di apertura dei termini per la presentazione delle adesioni da parte degli allevatori interessati a partecipare al Programma di Assistenza Tecnica Specialistica (PATS) nel settore zootecnico - Programma Operativo - predisposto dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto (ARAV), nonché le direttive generali, i criteri, le prescrizioni tecnico-operative e la modulistica per l'attuazione del medesimo Programma.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", definisce finalità e caratteristiche degli interventi in agricoltura al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli.

In particolare l'art. 65 bis, prevede la concessione alle Associazioni provinciali e regionali degli allevatori, aderenti all'Associazione Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 30/91, di un aiuto fino all'ottanta percento della spesa riconosciuta, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica specialistica zootecnica non riguardante la normale attività di gestione aziendale.

L'aiuto ha la finalità di assicurare più elevati standard di assistenza tecnica specialistica per il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e delle sue produzioni, per il benessere degli animali, nonché per l'adeguamento dei sistemi produttivi, delle strutture e degli impianti zootecnici alle nuove norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale e igienico sanitaria.

Si rammenta che, per dare attuazione alla normativa in questione, con precedente DGR n. 543 del 10/03/2009, la Giunta Regionale ha approvato le procedure attuative mediante l'adozione delle direttive generali e dei relativi criteri e prescrizioni tecnico operative per la presentazione dei programmi per l'attuazione degli interventi di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico. Trattandosi di un regime di aiuto di Stato rispettoso delle condizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006, quindi compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato, il suddetto provvedimento è stato comunicato alla Commissione Europea. Pertanto, l'aiuto è diventato efficace a partire dall'anno 2009 a seguito della sua pubblicazione da parte della medesima Commissione con n. XA 100/2009.

In seguito, con DGR n. 1795/2013 si è ritenuto opportuno riorganizzare la procedura per la predisposizione e presentazione dei programmi operativi, perfezionando, in modo non sostanziale, le "Direttive generali, criteri, prescrizioni tecnico-operative" di cui alla DGR n. 543/2009, ciò al fine di facilitare l'accesso alle informazioni relative all'aiuto a tutti gli allevatori del Veneto, assicurando, nel contempo, una maggiore operatività e semplificazione delle attività e garantendo il perseguimento del miglioramento della competitività nel comparto zootecnico.

Con riferimento alle regole sugli aiuti di Stato, risulta ora necessario segnalare che il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti ne settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. Nella medesima data, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea gli Orientamenti (2014/C 204/01) dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Pertanto, al fine della verifica del rispetto delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato, il sostegno regionale per la realizzazione del Programma di assistenza tecnica specialistica zootecnica previsto dall'articolo 65 bis della LR n. 40/2003 deve essere considerato alla luce di questo nuovo quadro di riferimento normativo.

A tal riguardo, si evidenzia che l'aiuto in questione, in linea e conformemente agli obiettivi della politica di sviluppo rurale 2014-2020, parte integrante della PAC, ha lo scopo di attivare negli imprenditori zootecnici che beneficiano del servizio lo stimolo ad intraprendere un'attività in grado di incrementare la produttività e al miglioramento delle prestazioni economiche, gestionali ambientali delle loro imprese.

Si rileva, infatti, che l'agricoltura e la zootecnia dell'UE si confronta oggi con un contesto molto competitivo, caratterizzato dalla crescente liberalizzazione degli scambi. A livello regionale, il settore zootecnico è contraddistinto da una riduzione delle aziende e da una sofferenza derivante dall'innalzamento dei costi di produzione che acuisce gli effetti negativi derivanti dalla contrazione dei consumi interni, dall'aumento delle importazioni di prodotti zootecnici e dalla necessità di adeguamenti imposti dalla legislazione europea e nazionale. Per contro, si riscontra un aumento della dimensione media aziendale che comporta sempre maggiori competenze tecniche.

Per tali motivazioni, l'Amministrazione regionale pone particolare attenzione al comparto zootecnico, sostenendo quindi l'intervento previsto dall'articolo 65 bis della LR n. 40/2003 che, come precedentemente sottolineato, persegue gli obiettivi di stimolare le imprese zootecniche all'adozione di un maggior standard di sicurezza e di qualità delle loro produzioni, di benessere animale, incentivando una produzione volta anche alla protezione delle risorse naturali.

Risulta opportuno precisare che l'assistenza tecnica specialistica è diretta a tutti gli imprenditori agricoli che operano nel settore zootecnico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno all'Associazione Italiana Allevatori, che gestiscono nel territorio della Regione Veneto aziende che soddisfano i requisiti e che rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.

Con il presente provvedimento si propone quindi di approvare l'avviso pubblico di apertura termini per la presentazione delle adesioni degli allevatori al Programma di Assistenza Tecnica Specialistica nel settore zootecnico (Allegato A), nonché le direttive generali, le prescrizioni tecnico-operative e la modulistica (Allegato B) finalizzate all'attivazione del procedimento di presentazione, da parte di ARAV, della domanda di aiuto relativa alle spese da sostenere per la realizzazione del medesimo Programma. Le Direttive citate indicano inoltre i criteri di selezione e di priorità finalizzati all'individuazione della graduatoria delle aziende ammissibili agli interventi, nonché i termini del procedimento relativo all'istruttoria e all'impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il contributo in questione, rivolto al raggiungimento all'obiettivo sopra descritto, ben definito e di interesse comune, in conformità dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, è concedibile al soggetto beneficiario e rispetta tutte le condizioni di cui l'articolo 108, par. 3, del TFUE nonché le condizioni e i criteri fissati dagli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1)"

Il medesimo contributo è oggetto di approvazione e costituisce, per i motivi sopra espressi, aiuto di Stato e, pertanto, la misura di aiuto è oggetto di preventiva notifica alla Commissione Europea. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione da parte dell'Amministrazione Regionale della presente deliberazione e quello di dichiarazione di compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione Europea gli effetti del presente avviso resteranno sospesi (standstill).

Il regime di aiuto, di cui al presente provvedimento, si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 2139 del 25.11.2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTO il provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 2140 del 25.11.2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTO il provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 2611 del 30.12. 2013 "Assegnazioni di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.";

VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 - Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione;

VISTO l'art. 65 bis della LR n. 40 del 12 dicembre 2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 10/03/2009 "LR n. 40 del 12 dicembre 2003 art. 65 bis: Programma di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico. Approvazione Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1795 del 3/10/2013 "Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle adesioni da parte degli allevatori interessati al Programma di Assistenza Tecnica Specialistica nel settore zootecnico - Programma Operativo - predisposto dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto ARAV. Approvazione "Direttive generali, criteri, prescrizioni tecnico-operative e modulistica". LR 40 del 12 dicembre 2003 art. 65 bis."

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTI gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1)".

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'Allegato A, "Avviso pubblico rivolto alle imprese zootecniche per l'adesione al Programma Operativo 2014 delle attività di Assistenza Tecnica Specialistica", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare l'Allegato B "Direttive generali, criteri, prescrizioni tecnico-operative e modulistica" finalizzate alla predisposizione del Programma Operativo 2014 per l'attuazione degli interventi di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di dare atto che i contributi concedibili sono conformi all'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato e rispettano inoltre tutte le condizioni di cui l'articolo 108, par. 3, del TFUE nonché le condizioni e i criteri fissati dagli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1)";
  5. di dare atto che per i motivi espressi in premessa il contributo in questione costituisce aiuto di Stato oggetto di preventiva notifica alla Commissione Europea e che fino alla dichiarazione di compatibilità dell'aiuto gli effetti del presente avviso restano sospesi (standstill);
  6. di dare atto che per l'anno 2014 le risorse finanziarie destinate dalla Regione del Veneto per la realizzazione del Programma di Assistenza Tecnica Specialistica nel settore zootecnico ammontano ad € 900.000,00 (capitolo di spesa n. 100000 "Assistenza Tecnica Specialistica nel settore zootecnico " art. 65bis, LR 40/2003, UPB U0046 del bilancio regionale approvato con Legge Regionale n. 12 del 02 aprile 2014 ), che potranno essere impegnate solo a seguito dell'approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea;
  7. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1650_AllegatoA_281544.pdf
1650_AllegatoB_281544.pdf

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