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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 23 settembre 2014


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1586 del 26 agosto 2014

Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Codogné (TV). Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011. Deliberazione di Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 87/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2014 ha espresso parere favorevole.

Note per la trasparenza

Autorizzazione al Comune di Codogné (TV) alla vendita agli assegnatari di n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 12 del 02.01.2014;
integrazione documentale del Comune di Codogné con nota prot. n. 4245 del 13.05.2014.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Al fine di rinnovare e riqualificare il patrimonio abitativo pubblico, la Regione, con l'articolo 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, ha stabilito che le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) ed i comuni, qualora interessati, predispongano un piano straordinario di vendita, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e relative pertinenze, ubicati in edifici realizzati entro il 31 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 65, comma 1 quinquies, della l.r. 13 aprile 2001, n. 11, sulla base di criteri ed indirizzi definiti ai commi da 2 a 8. La norma stabilisce che dalle operazioni di vendita siano esclusi gli alloggi ubicati nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna del medesimo comune.

Nel particolare, il comma 2 del citato articolo 6 della l.r. n. 7/2011 prevede che il piano straordinario di vendita predisposto dalle ATER e dai comuni, rechi l'elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione di quelli che, con adeguata motivazione, sono esclusi dall'elenco medesimo.

Il successivo comma 3 della medesima norma stabilisce che in deroga all'articolo 65, comma 1 bis, della l.r. n. 11/2001, il prezzo di cessione agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita sia pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, così ridotto:

  1. del 45 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area A) "Area di protezione" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera A) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge;
  2. del 35 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area B) "Area sociale" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera B) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge;
  3. del 25 per cento per gli assegnatari collocati, per la determinazione del canone, nell'area C) "Area di decadenza" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera C) della l.r. n. 10/1996, alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 6 della l.r. n. 7/2011, al comma 6, dispone altresì che restino ferme le vendite perfezionate dalle ATER e dai comuni alla data di entrata in vigore della legge in attuazione dei piani di vendita autorizzati ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera m), della l.r. n. 11/2001.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 6 stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dalla norma, si applichino le disposizioni di cui all'art. 65 della l.r. n. 11/2001.

Sulla base di tali previsioni, il Comune di Codogné ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27 settembre 2013, n. 29, trasmessa con nota del 02.01.2014, prot. n. 12, un piano straordinario per la vendita agli assegnatari degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà realizzati prima del 31.12.1990, con l'individuazione degli alloggi da alienare e degli alloggi esclusi.

L'Amministrazione regionale con note prot. n. 27409 del 21.01.2014 e prot. n. 162972 del 14.04.2014, ha ritenuto opportuno, al fine di predisporre l'atto formale necessario, invitare il Comune a fornire chiarimenti e/o integrazioni in merito.

Il Comune di Codogné con provvedimento 5 aprile 2014, n. 17, trasmesso alla struttura regionale competente con nota del 13.05.2014, prot. n. 4245, ha modificato la precedente deliberazione n. 29/2013, ottemperando così a quanto richiesto dall'Amministrazione regionale.

Sulla base della deliberazione di Consiglio comunale n. 17/2014, l'Ente ha pertanto individuato n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica da porre in vendita (Allegato A), escludendone n. 2 per le motivazioni di cui all'Allegato A1.

Tenuto conto della normativa applicabile, il Comune ha stimato in euro 73.125,00 il prezzo di cessione degli alloggi dichiarando, inoltre, che le risorse provenienti dalle alienazioni verranno utilizzate per la manutenzione straordinaria degli altri n. 2 alloggi di proprietà e per la parte restante per il cofinanziamento di alloggi da acquisire e da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

La Giunta regionale con deliberazione 24 giugno 2014, n. 87/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata dal Comune.

La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2014, con parere n. 567 si è espressa favorevolmente a quanto proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 87/CR/2014.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la proposta del Comune possa essere accolta in quanto conforme alle disposizioni di legge e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

  • che, conformemente a quanto disposto all'art. 65 comma 1 bis, l.r. n. 11/2001, abbiano titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente piano straordinario soltanto gli assegnatari l.r. n. 10/1996 o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario;
  • che la durata del presente piano straordinario di vendita sia di 5 anni i quali decorrono dall'approvazione del presente atto.

Gli alloggi inseriti nel piano straordinario di vendita resisi liberi in vigenza dello stesso, potranno essere alienati ai sensi dell'art. 65 della l.r. n. 11/2001 subordinatamente all'autorizzazione regionale ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 369.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 7/2011, art. 6;

VISTO l'articolo 65 della legge regionale n. 11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 369;

VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale di Codogné, del 27 settembre 2013, n. 29 e del 5 aprile 2014, n. 17, trasmesse rispettivamente con note del 02.01.2014, prot. n. 12 e del 13.05.2014, prot. n. 4245;

VISTA la propria deliberazione del 24 giugno 2014, n. 87/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta 16 luglio 2014, con parere n. 567, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 13443 del 21.07.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare l'allegata proposta di alienazione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Codogné (Allegato A, A1), avente ad oggetto "Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Codogné (TV). Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011. Deliberazione di Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 87/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2014 ha espresso parere favorevole.", parte integrante del presente provvedimento, così articolata:

  • (Allegato A, A1), n. 2 in vendita e n. 2 alloggi esclusi;

con l'inserimento delle seguenti condizioni:

  • che, conformemente a quanto disposto all'art. 65 comma 1 bis, l.r. n. 11/2001, abbiano titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente piano straordinario soltanto gli assegnatari l.r. n. 10/1996 o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario;
  • che la durata del presente piano straordinario di vendita sia di 5 anni i quali decorrono dall'approvazione del presente atto;

2.   di dare atto che il reinvestimento dei proventi delle alienazioni, vincolato all'ambito dell'ERP, è disciplinato nel piano strategico delle politiche della casa nel Veneto di cui al comma 7 dell'art. 6 della l.r. n. 7/2011 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

3.   di stabilire che l'Ente proprietario è tenuto ad inviare alla Giunta regionale - Sezione Edilizia Abitativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle vendite e del connesso programma di reinvestimento dei proventi;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico della bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1586_AllegatoA0_281436.pdf
1586_AllegatoA1_281436.pdf

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