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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 12 settembre 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1492 del 05 agosto 2014

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA - Anno Accademico 2013/2014. Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i.. Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente all'Università degli Studi di Padova.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si individuano le Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Padova e dell'Ateneo di Verona, a cui finanziare contratti di formazione specialistica, in aggiunta ai contratti erogati dallo Stato, e destinati ai medici per la formazione specialistica. Inoltre si finanziano borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente all'Università degli Studi di Padova.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto innanzi citato, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, prevede in particolare che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, lorda.

Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in € 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in € 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in € 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.

Con il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo del contratto, il quale all'art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.

La Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 perseguendo la finalità di "garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale (SSR)", contempla, all'art. 3, l'inserimento nello schema tipo del contratto nazionale di cui al D.P.C.M. sopra indicato, di apposite clausole, preordinate al perseguimento delle suddette finalità di attuazione, funzionali a loro volta al soddisfacimento degli interessi pubblici della tutela delle professioni nonché della salute.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 15.5.2014, n. 126, ha dichiarato legittima la previsione dell'art. 3 della L.R. n. 9/13, affermando che la previsione stessa trova copertura, da un lato, nelle ricordate previsioni dell'art. 7, D.P.C.M. 6.7.2007, dall'altro nella titolarità in capo alla Regione di competenze normative concorrenti nelle materie delle professioni e della tutela della salute, materie alle quali vanno ascritte le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale suddetta.

La titolarità di autonoma competenza normativa in capo alla Regione consente alla stessa di definire, nel rispetto dei principi statali delle materie, anche i presupposti del proprio intervento a sostegno della formazione ai fini dell'esercizio della professione, con riguardo agli specializzandi e a tutela, contestualmente, della salute.

Con specifica deliberazione assunta in data odierna, a conclusione dell'iter procedimentale che ha visto l'espressione del previsto parere da parte della competente Commissione consiliare, la Giunta regionale ha approvato i seguenti presupposti e le seguenti condizioni integrative da includere nello schema tipo di contratto di formazione specialistica nazionale:

-   il medico idoneo in graduatoria per l'assegnazione di un posto presso una scuola di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Padova o di Verona può essere assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, purché abbia conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso gli Atenei del Veneto;

-   il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale.

-   il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a svolgere le proprie attività nelle sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali.

Sulla base di quanto indicato, agli assegnatari di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto ed agli Atenei di Padova e di Verona verranno sottoposti per la sottoscrizione contratti di formazione specialistica integrati dalle sopra indicate clausole.

Per quanto concerne la programmazione nazionale, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 è stato sancito un accordo riguardante il numero globale del fabbisogno di medici specialisti da formare nelle Scuole di specializzazione, per il triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014, nonché i criteri metodologici da adottarsi nella determinazione del riparto dei posti alle Scuole stesse.

Con riferimento specificamente l'a.a. 2013/2014, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 595 del 1° agosto 2014 "Contratti statali per le specializzazioni mediche a.a. 13/14", è stato stabilito quanto di seguito:

  • l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria avviene a seguito del superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs 17 agosto 1999, n. 368";
  • con successivo provvedimento, da emanarsi con l'entrata in vigore del succitato regolamento il giorno 8 agosto 2014, sarà bandito il concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione;
  • l'assegnazione di n. 214 posti i cui contratti sono finanziati da risorse ministeriali, all'Università degli Studi di Padova, per le Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia;
  • l'assegnazione di n. 166 posti i cui contratti sono finanziati da risorse ministeriali, all'Università degli Studi di Verona, per le Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia;
  • la possibilità per gli Atenei di attivare ulteriori contratti finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, tali contratti aggiuntivi devono essere comunicati al Miur prima dell'emanazione del bando per l'accesso alle scuole di specializzazione, ovvero entro le ore 14.00 del 6 agosto 2014.

In ragione di quanto sopra illustrato, in base alle esigenze regionali formative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria, e tenuto conto della proposta formulata dall'Università degli Studi di Padova con nota prot. n. 140113 del 24 luglio 2014, nonché della proposta avanzata dall'Università degli Studi di Verona con comunicazione mail del 1° agosto 2014 è stato accertato un fabbisogno aggiuntivo di contratti di formazione specialistica, così ripartiti:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Scuole di specializzazione posti Scuole di specializzazioni posti

 

allergologia ed immunologia clinica

1

 

medicina fisica e riabilitativa

1

anatomia patologica

1

 

medicina interna

4

anestesia e rianimazione

3

 

medicina legale

1

audiologia e foniatria

1

 

nefrologia

2

chirurgia generale

6

 

neurochirurgia

1

chirurgia vascolare

1

 

neurologia

1

dermatologia e venereologia

1

 

oftalmologia

1

gastroenterologia

1

 

oncologia

2

geriatria

3

 

ortopedia e traumatologia

1

ginecologia e ostetricia

3

 

otorinolaringoiatria

1

igiene e medicina preventiva

2

 

pediatria

5

malattie dell'apparato cardiovascolare

2

 

psichiatria

1

medicina del lavoro

1

 

radiodiagnostica

1

medicina dello sport

1

 

urologia

1

medicina di emergenza ed urgenza

3

     
         

Totale n. 53

       

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Scuole di specializzazione posti Scuole di specializzazioni posti

 

anatomia patologica

1

 

medicina fisica e riabilitativa

2

anestesia e rianimazione

4

 

medicina interna

2

chirurgia generale

2

 

medicina legale

1

dermatologia e venereologia

1

 

nefrologia

1

ematologia

1

 

neurochirurgia

1

endocrinologia e malattie del ricambio

1

 

neurologia

1

gastroenterologia

1

 

neuropsichiatria infantile

1

geriatria

2

 

oftalmologia

1

ginecologia e ostetricia

1

 

oncologia

1

igiene e medicina preventiva

1

 

ortopedia e traumatologia

1

malattie dell'apparato cardiovascolare

1

 

pediatria

3

malattie infettive

1

 

psichiatria

1

medicina del lavoro

1

 

reumatologia

1

medicina di emergenza ed urgenza

1

 

urologia

1


Totale n. 37
 

Con riferimento ai sopra indicati contratti di formazione specialistica aggiuntivi, la regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona formerà oggetto di appositi protocolli d'intesa annuali che, tra l'altro, conterranno i criteri relativi alla rotazione degli specializzandi presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento.

L'assegnazione dei sopra previsti n. 90 contratti di formazione specialistica comporta, per il primo anno di immatricolazione, un onere complessivo pari ad € 2.250.000,00, il quale rappresenta l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101703 del bilancio 2014 nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.

Con il medesimo atto il Direttore procederà alla puntuale determinazione della spesa derivante dalla effettiva attribuzione dei contrati aggiuntivi ai medici vincitori, ed alla conseguente liquidazione a favore degli Atenei che avverrà con le seguenti modalità:

a)il 50% a titolo di acconto, a 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento,

b)il saldo previa sottoscrizione dell'apposita intesa e presentazione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre, entro il 30 giugno 2016.

Resta inteso che la Regione provvederà al finanziamento dei contratti per tutta la durata del corso legale di studio (cinque o sei anni), a cui si provvederà con atto del Direttore competente.

Unitamente alle Scuole di specializzazione il cui accesso è riservato ai medici, nel decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 1° agosto 2005 e s.m., riguardante il riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria entrato in vigore dall'a.a. 2008/2009, sono incluse alcune Scuole a cui possono accedere sia i laureati in medicina e chirurgia, sia i cosiddetti laureati non medici, ovvero fisici, chimici, biologi, farmacisti. Con l'emanazione dei nuovi ordinamenti didattici, la formazione specialistica si svolge con le medesime modalità per tutte le categorie di laureati.

Inoltre, la Legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante "Norme sull'organizzazione e sul personale settore sanitario" all'art. 8 stabilisce che il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post laurea è determinato ogni tre anni accademici con le stesse modalità utilizzate per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

Tuttavia, nonostante le sopracitate previsioni normative, non sono state stanziate le risorse finanziarie statali per l'assegnazione di borse di studio da destinare alle Scuole di specializzazione riservate ai non medici ed in conseguenza di ciò, dall'a.a. 2008/2009, l'Ateneo di Padova ha ritenuto di non attivare tali Scuole.

La mancata attivazione, che si è protratta per diversi anni accademici, della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera il cui accesso è riservato ai laureati in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche, ha determinato una carenza di tali operatori, tenuto conto che il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" stabilisce come requisito specifico per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso al livello dirigenziale, del ruolo sanitario, oltre il possesso della laurea specifica, anche la specializzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso.

Al fine di ovviare a tale mancanza di professionisti, e considerato il rilievo per la salute pubblica che l'attività svolta dagli specialisti in farmacia ospedaliera riveste nei servizi farmaceutici ospedalieri delle aziende sanitarie venete, con DGR n. 963 del 18/6/2013 la Giunta regionale ha deliberato di finanziare due borse di studio alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova per l'a.a. 2012/2013.

Con il presente atto si propone di finanziare ulteriori due borse di studio destinate alla medesima Scuola di specializzazione del valore ognuna di € 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo per il primo anno accademico 2013/2014, a cui andranno ad aggiungersi altre due borse di studio erogate da Bayer S.p.a. sede di Milano, come da deliberazione di Giunta regionale n. 247 dell'11/3/2014 e relativa convenzione Regione-Bayer S.p.a. sottoscritta in data 02/04/2014, le quali verranno finanziate all'Ateneo di Padova per il tramite della Regione del Veneto.

Il finanziamento delle previste n. 4 borse di studio comporta, per il primo anno di immatricolazione, un onere complessivo pari ad € 100.000,00, il quale rappresenta l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sull'istituendo capitolo del bilancio 2014 per le risorse provenienti da Bayer S.p.a., ed a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101703 del bilancio 2014 nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale, per le borse finanziate dalla Regione del Veneto.

Considerato che la medesima ratio, esposta in relazione agli specializzandi medici, sottende l'azione regionale anche nei confronti degli specializzandi farmacisti, con specifica deliberazione assunta in data odierna a conclusione dell'iter procedimentale che ha visto l'espressione del previsto parere da parte della competente Commissione consiliare, la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, uno schema di contratto riportante i presupposti e le medesime clausole previste per gli specializzandi medici e qualificanti l'intervento della Regione del Veneto.

Sulla base di quanto indicato, agli assegnatari di borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Ateneo di Padova ed all'Ateneo stesso, a decorrere dall'a.a. 2013/2014, verranno sottoposti per la sottoscrizione contratti contenenti le medesime clausole aggiuntive indicate per gli specializzandi medici.

La regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova formerà oggetto di appositi protocolli d'intesa annuali che, tra l'altro, conterranno i criteri relativi alla rotazione degli specializzandi in Farmacia Ospedaliera presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento.

La liquidazione delle risorse finanziarie corrispondenti alle borse di studio per la specializzazione in Farmacia Ospedaliera, avverrà secondo le seguenti modalità:

a)   il 50% a titolo di acconto, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell'Ateneo dell'avvenuta attivazione della Scuola,

b)   il saldo previa sottoscrizione dell'apposita intesa e presentazione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre, entro il 30 giugno 2016.

Si demanda a provvedimenti successivi del Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. il finanziamento delle borse di studio per gli anni accademici seguenti al 2013/2014, sino al completamento del ciclo di studi (4 anni).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-       Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-       VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

-       Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

-       Visto il DPCM 7 marzo 2007;

-       Visto il Decreto MIUR del 1° agosto 2005;

-       Vista la L. 401/2000 "Norme sull'organizzazione e sul personale settore sanitario";

-       Visto il D.Lgs. 118/2011, art. 22;

-       Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano intervenuto nella seduta del 15 marzo 2012, Rep. n. 60/CSR, della Conferenza Stato-Regioni;

-       Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 1 agosto 2014, n. 595;

-       Vista la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

-       Vista la L.R. n. 11 e n. 12 del 2 aprile 2014, nonché la DGR n. 516 del 15/4/2014 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014",

delibera

per le motivazioni in pressa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1.       di aver accertato un fabbisogno aggiuntivo di n. 53 contratti di formazione specialistica riferiti alle Scuole di specializzazione mediche dell'Università degli Studi di Padova, per l'anno accademico 2013/2014, come specificato di seguito:


Scuole di specializzazione posti Scuole di specializzazioni posti
 

allergologia ed immunologia clinica

1

 

medicina fisica e riabilitativa

1

anatomia patologica

1

 

medicina interna

4

anestesia e rianimazione

3

 

medicina legale

1

audiologia e foniatria

1

 

nefrologia

2

chirurgia generale

6

 

neurochirurgia

1

chirurgia vascolare

1

 

neurologia

1

dermatologia e venereologia

1

 

oftalmologia

1

gastroenterologia

1

 

oncologia

2

geriatria

3

 

ortopedia e traumatologia

1

ginecologia e ostetricia

3

 

otorinolaringoiatria

1

igiene e medicina preventiva

2

 

pediatria

5

malattie dell'apparato cardiovascolare

2

 

psichiatria

1

medicina del lavoro

1

 

radiodiagnostica

1

medicina dello sport

1

 

urologia

1

medicina di emergenza ed urgenza

3

     

 

2.       di aver accertato un fabbisogno aggiuntivo di n. 37 contratti di formazione specialistica riferiti alle Scuole di specializzazione mediche dell'Università degli Studi di Verona, per l'anno accademico 2013/2014, come specificato di seguito:

Scuole di specializzazione posti Scuole di specializzazioni posti

 

anatomia patologica

1

 

medicina fisica e riabilitativa

2

anestesia e rianimazione

4

 

medicina interna

2

chirurgia generale

2

 

medicina legale

1

dermatologia e venereologia

1

 

nefrologia

1

ematologia

1

 

neurochirurgia

1

endocrinologia e malattie del ricambio

1

 

neurologia

1

gastroenterologia

1

 

neuropsichiatria infantile

1

geriatria

2

 

oftalmologia

1

ginecologia e ostetricia

1

 

oncologia

1

igiene e medicina preventiva

1

 

ortopedia e traumatologia

1

malattie dell'apparato cardiovascolare

1

 

pediatria

3

malattie infettive

1

 

psichiatria

1

medicina del lavoro

1

 

reumatologia

1

medicina di emergenza ed urgenza

1

 

urologia

1

 

3.       di determinare in euro 2.250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101703 del bilancio 2014 nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale;

4.       con i medesimi atti di cui al punto 3. il Dirigente della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. provvederà alla puntuale determinazione della spesa derivante dalla effettiva attribuzione ai medici vincitori dei contratti di cui al punto 1., e la conseguente liquidazione a favore dell'Ateneo di Padova e dell'Ateneo di Verona secondo le seguenti modalità:

a)      il 50% a titolo di acconto, a 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento,

b)      il saldo previa sottoscrizione dell'apposita intesa e presentazione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre entro il 30 giugno 2016;

5.       di stabilire che la regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona, formerà oggetto di un apposito protocollo d'intesa annuale che, tra l'altro, conterrà i criteri relativi alla rotazione degli specializzandi presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento.

6.       di provvedere al finanziamento dei contratti di cui al punto 1. per gli anni accademici seguenti al 2013/2014, sino alla regolare conclusione dei corrispondenti cicli formativi (cinque o sei anni), con provvedimento del Dirigente della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R.;

7.       di stabilire che agli assegnatari di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto, ed agli Atenei di Padova e di Verona, sarà sottoposto per la sottoscrizione un contratto di formazione specialistica integrato come segue:

-        il medico idoneo in graduatoria per l'assegnazione di un posto presso una scuola di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Padova o di Verona può essere assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, purché abbia conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso gli Atenei del Veneto;

-        il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale.

-        il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a svolgere le proprie attività nelle sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali;

8.       di finanziare per l'a.a. 2013/2014 n. 4 borse di studio alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova, del valore ognuna di € 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo, per il primo anno;

9.       di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101703 del bilancio 2014 nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale per le due borse di studio finanziate dalla Regione del Veneto, e disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sull'istituendo capitolo del bilancio 2014 per le risorse provenienti da Bayer S.p.a.;

10.   di stabilire che agli assegnatari di borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Ateneo di Padova ed all'Ateneo stesso, a decorrere dall'a.a. 2013/2014, verranno sottoposti per la sottoscrizione contratti contenenti le medesime clausole aggiuntive indicate per gli specializzandi medici;

11.   di stabilire che la regolamentazione del rapporto tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova formerà oggetto di appositi protocolli d'intesa annuali che, tra l'altro, conterranno i criteri relativi alla rotazione degli specializzandi in Farmacia Ospedaliera presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, il cui schema verrà adottato con successivo provvedimento;

12.   di stabilire che la liquidazione delle risorse finanziarie corrispondenti alle borse di studio per la specializzazione in Farmacia Ospedaliera, avverrà secondo le seguenti modalità:

a.       il 50% a titolo di acconto, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell'Ateneo dell'avvenuta attivazione della Scuola,

b.       il saldo previa sottoscrizione dell'apposita intesa e presentazione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre, entro il 30 giugno 2016.

13.   di demandare a provvedimenti successivi del Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. il finanziamento delle borse di studio per gli anni accademici seguenti al 2013/2014, sino al completamento del ciclo di studi (4 anni);

14.   di dare atto che la spesa, per la quale si prevede l'impegno, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

15.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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