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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 29 agosto 2014


Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1494 del 12 agosto 2014

L.R. 27 aprile 2012 n. 15 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali". Deliberazione n. 49/CR del 27 maggio 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si attiva la procedura per la selezione dei contributi previsti dalla L.R. 27 aprile 2012 n. 15 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali", determinando le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti e la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura selettiva, a seguito del parere della competente Commissione consiliare.

Il Presidente Dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 15 del 27 aprile 2012, recante "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidente stradali", all'art. 1, riconosce e valorizza il ruolo dell'educazione, dell'informazione e della sensibilizzazione, nella prevenzione degli incidenti stradali favorendo ogni azione finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade e a garantire una maggiore sicurezza stradale, valorizzando le collaborazioni e le sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo di nuove tecnologie atte al miglioramento della sicurezza stradale.

Agli articoli 4 "interventi", 5 "interventi a favore delle istituzioni scolastiche" e 8 "contributi a favore dei centri di guida sicura e delle strutture motoristiche integrate", poi, il legislatore regionale elenca le iniziative che la Regione del Veneto promuove e sostiene, mentre agli articoli 6 "contributi a favore di iniziative pubbliche" e 8, già citato, stabilisce che la Regione può concedere contributi per la realizzazione degli interventi sopraccitati.

In particolare l'art. 6 sopraccitato, così come successivamente modificato dal comma 1, art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n.38, stabilisce che la Regione possa concedere contributi agli Enti Locali, agli Atenei, agli Istituti Scolastici e alle Associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, sulla base dei progetti presentati, al fine della realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5, nonché agli istituti scolastici superiori che, nell'ambito della proprio autonomia scolastica, prevedano un'ora di lezione ogni quindici giorni sulla sicurezza stradale con testimonianze di esperti, filmati e l'ausilio degli strumenti più idonei.

L'art. 8, invece, stabilisce che la Regione promuove e sostiene la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di centri di guida sicura, anche presso le autoscuole, favorendone la realizzazione di almeno uno per ogni provincia; per tali finalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai centri di guida sicura contributi in conto capitale nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Preliminarmente alla concessione dei contributi, la Giunta Regionale, ai sensi dei medesimi articoli 6 e 8, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

Al fine, pertanto, di attivare la procedura di cui sopra per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/2012, nell'ambito di quanto specificamente previsto dagli artt. 4 e 5 della medesima legge, con deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 27 maggio 2014 si è formulata la relativa proposta alla competente Commissione consiliare che nella seduta del 18 giugno u.s. ha espresso parere favorevole in merito ai criteri e modalità formulati e di seguito riportati:

1.       selezionare le iniziative oggetto di contributo attraverso la partecipazione ad una procedura concorsuale;

2.       adottare i seguenti criteri di valutazione delle domande presentate, ai fini della formulazione della graduatoria di priorità:

a.       per quota di cofinanziamento (massimo punti 25/100), vengono ritenuti prioritari gli interventi che richiedono una minor percentuale di contributo pubblico e comunque non superiore all'80% del costo complessivo;

b.      per realizzazione dell'iniziativa (massimo punti 20/100), viene assegnata priorità agli interventi per i quali sia prevista l'attuazione con risorse di personale interno alle amministrazioni pubbliche;

c.       per qualità della proposta (massimo punti 25/100), in relazione al profilo organizzativo e gestionale delle risorse impiegate, nonché in termini di innovazione della proposta formulata;

d.       per tipologia e numero di soggetti coinvolti (massimo punti 10/100), in relazione alla previsione di forme di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici nelle attività proposte;

e.       per efficienza ed efficacia dell'attività da porre in essere (massimo punti 20/100), in particolare al numero dei possibili destinatari del progetto e dell'estensione geografica e territoriale dell'intervento,

f.        a parità di punteggio viene data priorità alle proposte con minor quota percentuale di co-finanziamento a carico della Regione e tra le stesse il loro minor costo;

3. stabilire che non costituisce spesa ammissibile a finanziamento quanto sostenuto in amministrazione diretta dall'ente pubblico;

4. prevedere l'assegnazione dei contributi agli Enti locali, agli Atenei, agli Istituti Scolastici e alle Associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, sulla base dei progetti presentati per la realizzazione dei settori d'intervento di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 15/2012, nella misura massima di € 30.000,00 per ogni intervento da porre in essere;

5. prevedere l'erogazione del contributo secondo i seguenti criteri:

a.       20% in forma di anticipazione del contributo assegnato;

b.       50% ad avvenuta dichiarazione del soggetto beneficiario di attuazione di almeno il 50% dell'iniziativa posta in essere;

c.       30% a rendicontazione finale dell'attività con presentazione di una relazione e delle pezze giustificative delle spese sostenute.

Con riferimento all'ambito di intervento di cui all'art. 8 della L.R. n. 15/2012, si propone di demandare, anche per quest'anno, ad un successivo provvedimento l'individuazione delle iniziative oggetto di contributi, una volta resesi disponibili ulteriori e sufficienti risorse nel bilancio regionale.

Si rende ora necessario dare effettivo avvio al bando, con i criteri e le modalità sopra richiamate, al fine della concessione di contributi a favore della sicurezza stradale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti gli articoli 6 "Contributi a favore di iniziative pubbliche" ed 8 "Contributi a favore dei centri di guida sicura e delle strutture motoristiche integrate" della L.R. n. 15/2012 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali";

Visto il parere n. 538 del 18 giugno 2014 con il quale la seconda Commissione consiliare competente in materia ha comunicato di aver espresso parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 49/CR del 27 maggio 2014;

Vista la Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31.12.2012;

delibera

1.   che le premesse costituiscono parte integrante al presente provvedimento;

2.   di approvare il bando per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. n. 15 del 27 aprile 2012, per l'anno 2014, di cui all'Allegato A;

3.   di approvare lo schema di domanda, di cui all'Allegato B e la scheda di sintesi delle attività da porre in essere, di cui all'Allegato C;

4.   di prevedere l'erogazione del contributo secondo i seguenti criteri:

  1. 20% in forma di anticipazione del contributo assegnato;
  2. 50% ad avvenuta dichiarazione del soggetto beneficiario di attuazione di almeno il 50% dell'iniziativa posta in essere;
  3. 30% a rendicontazione finale dell'attività con presentazione di una relazione e delle pezze giustificative delle spese sostenute.

5.   di demandare, con riferimento all'ambito di intervento di cui all'art. 8 della L.R. n. 15/2012, ad un successivo provvedimento l'individuazione delle iniziative oggetto di contributi, una volta resesi disponibili ulteriori e sufficienti risorse nel bilancio regionale;

6.   di prendere atto che l'importo da ripartire, disponibile sul capitolo n. 101723 denominato "Azioni regionali in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali", risulta essere pari ad € 512.400,00;

7.   di incaricare la Sezione Infrastrutture della valutazione delle domande presentate e all'assegnazione dei relativi contributi;

8.   di dare atto che all'impegno della spesa, derivante dal presente provvedimento, si farà fronte con successivo provvedimento della Giunta Regionale, in sede di approvazione della graduatoria;;

9.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

11.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1494_AllegatoA_280195.pdf
1494_AllegatoB_280195.pdf
1494_AllegatoC_280195.pdf

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