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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 02 settembre 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1390 del 05 agosto 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Integrazione DGR 607 del 03/05/2013 di rinnovo accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane religiose non autosufficienti "Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori" con sede in Vicenza 36100 Contrà San Domenico, 4 per ulteriori 10 posti letto.

Note per la trasparenza

Il provvedimento riconosce un incremento dei posti letto accreditabili - rispetto a quelli riconosciuti con DGR n. 607 del 03/05/2013 - al Centro Servizi per persone anziane religiose non autosufficienti "Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori" con sede in Vicenza 36100 Contrà San Domenico, 4.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
richiesta di aggiornamento posti accreditati, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/01/2014, prot. n. 14608, e nota dell'Azienda ULSS n. 6, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/04/2014, con prot. n. 188945.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il Centro Servizi per persone anziane religiose non autosufficienti "Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori" con sede in Vicenza, Contrà San Domenico 4, è stato accreditato con DGR n. 3326 del 03/11/2009, accreditamento successivamente rinnovato con DGR n. 607 del 03/05/2013, per la capacità ricettiva di 75 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Con le delibere sopracitate non è stato possibile procedere all'accreditamento dell'intera capacità ricettiva autorizzata all'esercizio con Decreti del Dirigente della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociali, n. 263 del 24/09/2008 e n. 343 del 23/09/2013, pari a 85 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Con DGR n. 2243 del 03/12/2013, che prevede un aggiornamento della programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti, è stabilito che le Aziende ULSS, previa istanza di parte, verifichino i requisiti e gli standard richiesti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R: 22/02, limitatamente ai Centri di Servizi che presentano una dotazione di posti letto accreditati inferiori al numero di posti letto autorizzati all'esercizio per persone anziane non autosufficienti.

Il Centro Servizi in oggetto, trovandosi nella fattispecie prevista dalla DGR 2243/13, con nota acquisita in data 17/01/2014 prot. n. 14608, ha fatto richiesta di accreditamento per l'intera capacità ricettiva autorizzata, al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali e alla Azienda ULSS n. 6.

L'Azienda ULSS n. 6, a seguito della richiesta ricevuta e nei limiti di cui alla DGR 2243/13, e a seguito della nota del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali prot. 35776 del 28/01/2014, ha dichiarato con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/04/2014 prot. n. 188945, la sussistenza dei requisiti di accreditamento per il totale degli 85 posti autorizzati.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 6, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 152 del 18/07/2011 e successivi Decreti n. 245 del 10/10/2011, n. 348 del 14/01/2012 e n. 405 del 24/10/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'integrazione della DGR n. 607 del 03/05/2013 con l'accreditamento di ulteriori 10 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Detto accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con DGR n. 607 del 03/05/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-            Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-            Visto l'art. 2, c. 2,lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

-            Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

-            Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

-            Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

-            Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

-            Vista la DGR n. 3326 del 03/11/2009;

-            Vista la DGR n. 607 del 03/05/2013;

-            Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

-            Vista la DGR n. 2243 del 3/12/2013;

-            Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

-            Visto il DDR n. 263 del 24/09/2008;

-            Visto il DDR n. 343 del 23/09/2013;

delibera

1.         di integrare la DGR n. 607 del 03/05/2013 con l'accreditamento di ulteriori n. 10 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale;

2.         di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

3.         di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

4.         di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n 6, al Comune di Vicenza (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.         di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

7.         di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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