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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 84 del 26 agosto 2014


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 05 agosto 2014

Ditta Azienda Agricola Zordan Giordano - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centralina idroelettrica sul torrente Chiampo, in località Langari, nel Comune di Crespadoro (VI), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
prot. n. 82146/2010 di trasmissione istanza di autorizzazione unica alla Direzione Difesa del Suolo da parte della UC VIA;
parere CTRA n. 3702/2010 (impianto);
riunione conclusiva della conferenza di Servizi in data 10/05/2011 (impianto);
parere CTRA n. 3908/2014 (piano di reinserimento e recupero ambientale);
riunione conclusiva della conferenza di Servizi in data 230/05/2014 (piano di reinserimento e recupero ambientale).

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

La ditta Zordan Giordano, ora Azienda Agricola Zordan Giordano, ai sensi della DGRV n. 1000/2004, ha trasmesso nel 2007 l'istanza specificata in oggetto alla Direzione regionale competente in materia di VIA, all'Unità Complessa regionale per l'Energia e all'Unità Periferica del Genio Civile competente per territorio.

Ai sensi degli art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 è avvenuta la pubblicazione sul BUR Veneto n. 14 in data 15/02/2008 dell'avviso di deposito dell'istanza medesima per la concessione di derivare acqua dal torrente Chiampo in Comune di Crespadoro (VI), località Langari.

Con nota n. 178001 del 03/04/2008, il Dirigente dell'Unità Periferica Genio Civile di Vicenza ha comunicato che non sono pervenute osservazioni-opposizioni-domande in concorrenza relative alla derivazione in argomento.

Con nota n. 647425 del 19/11/2009 la ditta richiedente ha comunicato alla Direzione Difesa del Suolo che, ai sensi della DGRV n. 2834/2009, a seguito di propria verifica, l'impianto idroelettrico sopra specificato è da escludere dalla procedura di verifica di assoggettamento a VIA in quanto il progetto rispetta i parametri stabiliti dalla deliberazione sopra citata.

Con note n. 610149 del 03/11/2009 e n. 36883 del 23/01/2010, la ditta richiedente ha chiesto alla Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità - Unità Complessa VIA - l'archiviazione della procedura di VIA dichiarando che, a seguito di propria verifica, l'impianto idroelettrico in parola rispetta i parametri indicati nella DGRV n. 2834/2009; la ditta ha inoltre richiesto il passaggio della relativa documentazione progettuale alla Difesa Suolo per la prosecuzione dell'istanza ai sensi della DGRV n. 1609/2009.

Con nota n. 82146 del 12/02/2010 la Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità - Unità Complessa VIA - ha comunicato l'archiviazione della procedura di VIA e ha inviato alla Direzione Difesa del Suolo la documentazione relativa all'istanza in argomento e una copia del relativo progetto.

Con nota n. 125766 del 05/03/2010 la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato alla ditta che il RUP è il Dirigente della medesima struttura e che è stato avviato il procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della L.241/1990.

In data 13/09/2010 e 15/03/2011 si sono svolte le prime due sedute della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 relativa all'impianto idroelettrico in argomento.

In data 30/11/2010, con voto n. 3702, la CTRA ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'impianto in argomento.

In data 10/05/2011 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva che si è conclusa positivamente con le prescrizioni contenute nei singoli pareri espressi dagli Enti coinvolti e con la seguente condizione: il rilascio dell'autorizzazione unica dovrà essere subordinato all'acquisizione del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto - Settore III -Reti e Servizi di Comunicazione elettronica nel settore telefonico (nulla osta rilasciato successivamente dal Ministero con nota ITV/III/13144/15752/MF del 02/08/2013, pervenuto il 27/08/2013).

In seguito alla pubblicazione della DGR 253/2012, la ditta richiedente ha chiesto l'approvazione del Piano di reinserimento e recupero ambientale redatto secondo quanto stabilito nella citata deliberazione.

Con riferimento al Piano di reinserimento e recupero e ambientale:

-          in data 14/04/2014, con voto n. 3908, la CTRA ha espresso parere favorevole con prescrizioni al suddetto Piano;

-          in data 30/05/2014 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva che si è conclusa positivamente con le prescrizioni contenute nei singoli pareri espressi dagli Enti coinvolti.

In data 16/06/2014, con atto n. 151, il Direttore della la Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza e il rappresentante della ditta Azienda Agricola Zordan Giordano (ditta concessionaria) hanno sottoscritto il disciplinare di concessione.

Con nota n. 308167 del 18/07/2014 è stata trasmessa alla Prefettura di Vicenza la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla ditta Azienda Agricola Zordan Giordano con sede in Altissimo (VI), via Mozzi 12; la presente autorizzazione viene pertanto rilasciata sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico.

Gli elementi caratteristici della concessione sono i seguenti:

Q media = 253 l/s
Q max = 450 l/s
Dislivello nominale = 54,25 m
Potenza nominale = 134,64 kW

Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi all'impianto in argomento.

L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie:

-          il verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 10/05/2011 relativa all'impianto, nonché i relativi pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni che costituiscono parte integrante al presente provvedimento;

-          il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto - Settore III -Reti e Servizi di Comunicazione elettronica nel settore telefonico rilasciato con nota ITV/III/13144/15752/MF del 02/08/2013;

-          il verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 30/05/2014 relativa al Piano di reinserimento e recupero ambientale , nonché i relativi pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni che costituiscono parte integrante al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il DPR 327/2001; il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 24/1991;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 2204/2008, 2834/2009, 3493/2010, 253/2012, 143/2013 e 694/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Sezione Difesa del Suolo;

delibera

1.         di approvare il progetto definitivo della una centralina idroelettrica sul torrente Chiampo, in località Langari, nel Comune di Crespadoro (VI), della ditta Azienda Agricola Zordan Giordano, con sede in via Mozzi 12, 36070 Altissimo (VI), P.IVA e C.F. 03677320248, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.         di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

3.         di autorizzare la ditta Azienda Agricola Zordan Giordano, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;

4.         di autorizzare Enel Distribuzione S.p.a. alla costruzione delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1., e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione a quella esistente;

5.         di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale attuando il relativo Piano;

6.         ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico;

7.         di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

8.         di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione ed avere una durata massima di cinque anni;

9.         di stabilire che la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori agli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione;

10.     di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

11.     di dare atto che si è conclusa positivamente la procedura per la Valutazione d'Incidenza ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 "nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";

12.     di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua derivata dal torrente Chiampo, in Comume di Crespadoro (VI), nei limiti, convenuti tra il rappresentante dell'Azienda Agricola Zordan Giordano (ditta concessionaria) e il Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta -Bacchiglione - Sezione di Vicenza, specificati nel Disciplinare di concessione atto n. 151 del 16/06/2014;

13.     di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

14.     di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;

15.     di stabilire che il concessionario dovrà comunicare alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza- la data di esercizio commerciale, entro trenta giorni dalla medesima;

16.     di incaricare la Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza- di richiedere alla ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, il deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;

17.     di incaricare la Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza- di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;

18.     di stabilire che il mancato rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;

19.     di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti, invitati alla Conferenza di Servizi;

20.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

21.     avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di ricevimento;

22.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

23.     di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

(seguono allegati)

1450_AllegatoA_279780.pdf
1450_AllegatoB_279780.pdf

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