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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 22 agosto 2014


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1448 del 05 agosto 2014

Disposizioni applicative dell'art. 83, comma 4 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, in materia di esenzione dal pagamento del canone dovuto per l'accesso da beni del demanio idrico, così come riformulato dall'art. 44 della legge 2 aprile 2014, n. 11.

Note per la trasparenza

Vengono individuate le disposizioni applicative sulla riformulazione dell'art. 83, comma 4 bis, della legge regionale n. 11/2001, modificando di conseguenza la deliberazione 25 giugno 2004, n. 1997 nella parte riguardante i canoni demaniali relativi alle rampe di accesso a strade arginali.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Come noto, in attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", nota come Legge Bassanini, la Regione ha dettato le norme di recepimento con legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, individuando, tra l'altro, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

In particolare, l'art. 83 della citata legge regionale n. 11/2001, ha attribuito alla Giunta regionale il compito di determinare annualmente i canoni di concessione del demanio idrico, che riguardano anche le occupazioni di superfici demaniali da parte di soggetti pubblici e privati.

Una delle prime esigenze che sono emerse nell'affrontare la "problematica canoni", è stata quella di individuare un tariffario applicabile su tutto il territorio regionale, per le molteplici tipologie di concessioni idrauliche per l'uso di aree demaniali.

Per far fronte a tale esigenza, con deliberazione della Giunta Regionale 24 giugno 2003, n. 1895, a conclusione dell'attività di un gruppo di lavoro istituito a tal fine, è stato approvato il summenzionato tariffario che ha trovato applicazione a partire dal 1° gennaio dell'anno 2004, andando a sostituire i tariffari dello Stato fino ad allora utilizzati redatti a livello provinciale dagli Uffici Tecnici Erariali precedentemente competenti.

Nella fase applicativa del tariffario, fin dai primi mesi, si è manifestata la necessità di procedere ad aggiustamenti dei valori di alcuni canoni che si sono rivelati non adeguatamente allineati ai differenti utilizzi dei beni del demanio idrico.

Sull'argomento è intervenuto il legislatore regionale anche con il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004", che ha introdotto il comma 4 bis che disciplinava i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico che consentono l'accesso ai fondi da beni del demanio idrico, riconducibili alle rampe di accesso a strade arginali.

Gli accessi ai fondi mediante rampe da e a strade arginali sono abbastanza frequenti nel territorio veneto e riguardano sia l'accesso a viabilità pubblica, che quello a civili abitazioni, ai fondi agricoli o ad attività industriali, artigianali o commerciali. E' il caso di evidenziare che l'accesso mediante la rampa da e a strada arginale è una fattispecie del tutto diversa da quella relativa agli accessi alla viabilità pubblica, alle abitazioni, ai fondi e alle attività produttive e commerciali, attraverso ponti, ponticelli e tombini, che si realizzano mediante l'attraversamento di brevi tratti del demanio idrico.

Con deliberazione 25 giugno 2004, n. 1997, la Giunta regionale ha provveduto all'adeguamento dell'importo dei canoni relativi all'utilizzo di pertinenze demaniali con l'obiettivo di recepire la novellazione normativa ma soprattutto finalizzato a perseguire una maggiore equità nell'applicazione dei canoni ed al recupero delle numerosissime posizioni di irregolare uso del demanio idrico. Per contemperare tali finalità con le esigenze operative legate anche agli aggiornamenti annuali è stato preso come riferimento l'anno 2004, primo anno di applicazione del tariffario regionale. Peraltro, deve essere evidenziato che in questi 10 anni di applicazione dei canoni regionali la materia sembra essersi sostanzialmente assestata non evidenziando particolari criticità.

Con il medesimo provvedimento, in riferimento alle rampe di accesso a strade arginali a servizio di civile abitazione, agricolo e assimilati, la Giunta regionale, ha ritenuto di prevedere un limite di 8 metri alla larghezza delle rampe per l'applicazione di canoni agevolati.

Di recente, il legislatore regionale ha ritenuto di dover intervenire ancora in materia di canoni demaniali relativi alle rampe di accesso da e a strade arginali di cui al comma 4 bis dell'art. 83 della legge regionale n. 11/2001, con l'art. 44 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014 2 aprile 2014, n. 11, procedendo alla riformulazione dell'originario comma.

Con tale riformulazione è stata prevista una decorrenza relativa all'applicazione del nuovo disposto normativo riferita al 1° gennaio 2014, nonché la limitazione del regime di esonero dal pagamento del canone ad un solo accesso.

Quando sussistano in capo al titolare dell'accesso carrabile più autorizzazioni a servizio di civile abitazione, agricolo e assimilati, per le rampe di accesso successive alla prima, della larghezza non superiore a metri 8, verrà applicata la quota fissa annua pari a € 20,00 per ciascuna rampa.

Appare, pertanto, opportuno alla luce delle valutazioni sopra riportate - anche ai fini di garantire la tempestiva applicazione delle innovate disposizioni del comma 4 bis dell'art. 83 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dall'art. 44 della legge regionale n. 11/2014 - definire e limitare le fattispecie concrete alle quali dare applicazione col nuovo regime dei canoni demaniali relativamente agli accessi carrai in capo a soggetti titolari di una o più concessioni.

Si riporta di seguito il tariffario, limitatamente alle parti coinvolte nella novellazione legislativa, assumendo come riferimento temporale l'anno 2004, analogamente a quanto disposto in conseguenza del primo intervento normativo; restano invece invariate le altre parti del tariffario approvate con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1997/2004:

"Rampe di accesso a strada arginale

TIPO D'USO A viabilità pubblica

- canone unitario euro/cad 20,00

TIPO D'USO B a servizio di civile abitazione, agricolo e assimilati

- canone unitario euro/cad 170,00

- esonero dal pagamento del canone per un primo accesso

di larghezza non superiore a metri 8

-   quota fissa annua di € 20,00 per ciascun accesso successivo

al primo di larghezza non superiore a metri 8

TIPO D'USO C a servizio industriale, artigianale e commerciale

- canone unitario euro/cad 340,00

 Aumento del 50% per le rampe a Y.

Nei casi in cui gli accessi abbiano origine da viabilità pubblica in concessione, sarà applicata la riduzione del 30% alla sommatoria dei canoni risultanti, laddove si consegua una concessione unitaria degli accessi in capo all'amministrazione comunale.

Sono comprese nei canoni sopraindicati le opere complementari alla viabilità stessa.

Riduzione del 50% per l'accesso relativo al tipo d'uso C, limitatamente ad un accesso di larghezza non superiore a metri 8,00."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la deliberazione 25 giugno 2004, n. 1997 "L.R. 13.04.2001, n. 11 - art.83. Modifiche al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico di cui alla D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003";

VISTE le leggi regionali 13 aprile 2001, n. 11, art. 83, 30 gennaio 2004, n. 1, art. 21, comma 5 e 2 aprile 2014, n. 11, art. 44;

VISTO l'art. 2 co. 2 let. h) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.       di approvare le disposizioni applicative conseguenti alla riformulazione dell'art. 83, comma 4 bis, della legge regionale n. 11/2001, sulla base di quanto esposto nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di dare atto che le modifiche relative agli importi dei canoni demaniali così come individuati in premessa decorrono dal 1° gennaio 2014, conformemente a quanto previsto dall'art. 44 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

3.       di incaricare il Direttore della Sezione Difesa del Suolo di comunicare quanto disposto dal presente provvedimento agli Uffici regionali, alle Province, alle Associazioni e Federazioni di categoria degli operatori interessati ai canoni demaniali in argomento;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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