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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 26 agosto 2014


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1438 del 05 agosto 2014

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. Definizione clausole aggiuntive. L.r. n. 9 del 14 maggio 2013. Borse di studio per specializzandi non medici. Definizione schema di contratto. DGR n. 89/CR del 1 luglio 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono definite le clausole aggiuntive da apporre allo schema tipo del contratto di formazione specialistica di cui al D.lgs 368/99. Si adotta altresì uno schema di contratto da sottoscriversi dagli specializzandi non medici destinatari di borse di studio regionali.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto innanzi citato, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, prevede in particolare che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Con apposito D.P.C.M. del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo del contratto, il quale all'art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38,, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.

In attuazione dell'innanzi citato art. 7, la Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, con la quale la Regione, come dispone testualmente l'art. 1, persegue la finalità di "garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale (SSR)", contempla, all'art. 3, l'inserimento nello schema tipo del contratto nazionale che deve essere sottoscritto dal medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, di apposite clausole, preordinate al perseguimento delle suddette finalità di attuazione, funzionali a loro volta al soddisfacimento degli interessi pubblici della tutela delle professioni nonché della salute.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 15.5.2014, n. 126, ha dichiarato legittima la previsione dell'art. 3 della legge regionale n. 9/13, affermando che la previsione stessa trova copertura, da un lato, nelle ricordate previsioni dell'art. 7, D.P.C.M. 6.7.2007, dall'altro nella titolarità in capo alla Regione di competenze normative concorrenti nelle materie delle professioni e della tutela della salute, materie alle quali vanno ascritte le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale suddetta.

La titolarità di autonoma competenza normativa in capo alla Regione consente alla stessa di definire, nel rispetto dei principi statali delle materie, anche i presupposti del proprio intervento a sostegno della formazione ai fini dell'esercizio della professione, con riguardo agli specializzandi e a tutela, contestualmente, della salute.

A tali effetti, va considerato che l'importante impegno finanziario che la Regione intende profondere a sostegno dell'attività di formazione degli specializzandi deve trovare giustificazione in un collegamento con il territorio regionale. Sotto tale profilo, si ritiene che l'erogazione di contributi regionali all'Università debba essere subordinata alla verifica della provenienza dello specializzando da sedi universitarie venete, non rilevando il collegamento costituito dalla residenza degli stessi ma il percorso di studi svolto all'interno del territorio regionale, quale espressione dell'impegno delle istituzioni territoriali sul tragitto formativo del singolo specializzando.

Oltre al conseguimento della laurea presso università del Veneto, costituente presupposto per l'assegnazione del contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale, il collegamento territoriale, legittimante l'impegno regionale, deve esprimersi in una clausola contrattuale integrativa del contenuto definito in sede nazionale, per la quale lo specializzando si impegna a svolgere la propria attività nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto per un periodo di due anni entro i successivi cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione.

E' infine importante, ai fini della migliore qualità della formazione, sia nell'interesse dello specializzando, sia nell'interesse del sistema sanitario, la distribuzione razionale delle presenze degli specializzandi tra le varie sedi sanitarie presso le quali l'operatore è chiamato a svolgere l'attività. Ciò comporta la previsione, in sede di convenzione tra Regione e Università, della rilevanza delle indicazioni regionali ai fini della ottimale distribuzione delle risorse tra le sedi sanitarie.

Considerate le predette finalità e il notevole impegno economico sostenuto dalla Regione del Veneto per il finanziamento della preparazione dei futuri operatori del Servizio sanitario regionale, la Giunta Regionale, con la DGR n. 89/CR del 1 luglio 2014, ha proceduto alla determinazione dei seguenti presupposti e delle seguenti condizioni integrative da includere nello schema tipo di contratto di formazione specialistica nazionale:

- il medico idoneo in graduatoria per l'assegnazione di un posto presso una scuola di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Padova o di Verona può essere assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, purché abbia conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso gli Atenei del Veneto;

- il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione;

- il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a svolgere le proprie attività nelle sedi sanitarie individuate con il consenso della Regione del Veneto.

Il provvedimento è stato inviato alla Quinta Commissione consiliare, competente in materia, la quale, nella seduta n. 138 del 24 luglio 2014, ha esaminato la DGR n. 89 CR/2014 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza (Pagr 577), con le seguenti raccomandazioni da inserire, anche, nello schema contrattuale allegato al provvedimento di Giunta:

a) lo specializzando che presta la propria attività formativa, lo fa nelle sedi individuate, in maniera condivisa da Università e Regione;

b) la clausola per cui lo specializzando, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, si impegna a prestare la propria attività nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto per almeno due anni, va armonizzata con la possibilità di prestare servizio presso università o istituzioni di livello internazionale.

Si ritiene, con il presente atto, di recepire le raccomandazioni, come di seguito specificato.

- il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale.

- il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a svolgere le proprie attività nelle sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali.

Sulla base delle suddette condizioni, allo schema di contratto di formazione specialistica - di cui al DPCM 6 luglio 2007 - si propongono le seguenti modifiche:

- al nominativo del dottore fa seguito l'indicazione dell'Ateneo veneto presso il quale lo stesso ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia;

- viene inserito il seguente ART. 5-bis: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale;

- viene inserito il seguente comma 3, all'ART 3: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali".

Analogamente alla formazione specialistica dei medici, la Giunta regionale finanzia la formazione specialistica dei farmacisti con borse di studio, ammesse per tale specializzazione, a livello nazionale, dall'art. 8 della Legge n. 401/2001.

Nello specifico, considerato il rilievo per la salute pubblica che l'attività svolta dagli specialisti in farmacia ospedaliera riveste nei servizi farmaceutici ospedalieri delle aziende sanitarie venete, con DGR n. 963 del 18/6/2013 è stata disposta la sovvenzione di borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Ateneo di Padova, del valore ognuna di € 25.000,00 annuo lordo omnicomprensivo, pari al valore statuito dal DPCM 7 marzo 2007, riferito al trattamento economico degli specializzandi medici.

Considerato che la medesima ratio, esposta in relazione agli specializzandi medici, sottende l'azione regionale anche nei confronti degli specializzandi farmacisti, con il presente atto si propone l'approvazione di un contratto riportante i presupposti e le medesime clausole previste per gli specializzandi medici e qualificanti l'intervento della Regione del Veneto.

Tale contratto, il cui schema è riportato all'ALLEGATO A, è da stipularsi tra la Regione del Veneto, l'Università e lo specializzando non medico, assegnatario di una borsa di studio regionale, ed è finalizzato alla disciplina del rapporto.

Resta salva la valutazione da parte della regione della possibilità di analoghi interventi in relazione ad altre specializzazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il D.lgs 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" s.m.i.;

- Visto il DPCM 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";

- Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 126/2014;

- Vista la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali", ed in particolare l'articolo 3, comma 1;

- Vista la propria deliberazione n. 89/CR del 1 luglio 2014;

- Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 30/7/2014, prot. n. 0014147;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di richiamare quanto esposto in premessa a far parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire come presupposto dell'assegnazione di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso università del Veneto;

3. di approvare le seguenti clausole aggiuntive da inserire nel contratto conforme al tipo approvato dal D.P.C.M. 6 luglio 2007:

- al nominativo del dottore fa seguito l'indicazione dell'Ateneo veneto presso il quale lo stesso ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia;

- viene inserito il seguente ART. 5-bis: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale;

- viene inserito il seguente comma 3, all'ART 3: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali".

4. di approvare lo schema di contratto di borsa di studio di cui all'Allegato A del presente provvedimento;

5. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. la Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1438_AllegatoA_279688.pdf


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