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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 79 del 14 agosto 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1356 del 28 luglio 2014

Concessione dei contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23.4.2013 n. 5. Anno 2014. Approvazione bando. DGR n. 67/CR del 10.06.2014 (L.R. n. 5/2013: ''Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne'', articolo 12).

Note per la trasparenza

La Regione del Veneto promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori. Con il presente provvedimento, si intende dare attuazione all'articolo 12 della L.R. n. 5/2013 per la concessione di contributi agli enti locali diretti a finanziare le attività e le strutture previste dalla legge, approvando criteri e modalità e il relativo bando.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno.

A tal fine la norma stabilisce che la Regione - in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche - promuova e favorisca l'attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori.

Gli interventi per dare attuazione alla citata legge sono indicati all'articolo 2 e di seguito vengono riassunti:

a)    realizzazione e miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello;

b)    attività di sostegno agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza;

c)    individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il coordinamento e le sinergie tra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali (forze dell'ordine, prefetture, sistema sanitario regionale, magistratura);

d)    formazione delle operatrici e degli operatori che svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime;

e)    realizzazione di attività di prevenzione monitoraggio e studio dei fenomeni, individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo.

La Giunta regionale con deliberazione n. 67/CR del 10.06.2014 ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni e alle Aziende ULSS rinviando ad un successivo atto l'attivazione del Bando per la presentazione delle richieste di contributo, e ha trasmesso il predetto provvedimento in Consiglio regionale per l'acquisizione del previsto parere della competente Commissione consiliare.

La V Commissione consiliare (competente in materia di sanità e sociale) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della L.R. n. 5/2013 ha espresso, in data 3 luglio 2014, parere favorevole in merito ai criteri, alle priorità e alle modalità per la concessione dei finanziamenti approvati dalla Giunta regionale con la citata delibera.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 prevede per l'attuazione della L.R. n. 5/2013 uno stanziamento di € 200.000,00 sul capitolo di spesa corrente 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)".

Tutto ciò premesso, si riepilogano di seguito i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi regionali diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 per l'anno 2014, sulla base della presentazione di un progetto a durata annuale.

I.    BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

II.    SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1.    Comuni del Veneto:

a.    singoli;

b.    associati con altri Comuni;

c.    in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

2.    Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

a.    singole;

b.    associate con altre Aziende ULSS ;

c.    in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (accettazione formale del contributo regionale, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

III.    TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

1.    Centri antiviolenza (articolo 3, L.R. n. 5/2013)

2.    Case rifugio (articolo 4, L.R. n. 5/2013)

3.    Case di secondo livello (articolo 5, L.R. n. 5/2013)

Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale come previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 5/2013 (DDGR. n. 2546/2013, n. 2547/2013 e successivi provvedimenti di aggiornamento già adottati alla data di scadenza del Bando).

IV.    STANZIAMENTO

Lo stanziamento complessivo di € 200.000,00 previsto per l'esercizio finanziario 2014 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture, in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul territorio, come di seguito riportato

-    Centri antiviolenza: € 80.000,00;

-    Case Rifugio: € 40.000,00;

-    Case di secondo livello: € 80.000,00.

V.    INTERVENTI AMMESSI

L'implementazione e la gestione delle strutture indicate al precedente punto III a supporto delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza. 

VI.    AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:

a)    ciascun soggetto proponente (Comune e Azienda ULSS) potrà presentare una sola richiesta di contributo per ciascuna delle tre tipologie di strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello);

b)    per ciascuna struttura potrà essere presentata una sola domanda di contributo;

c)    le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi esclusivamente dei moduli di domanda allegati al Bando e spedite secondo le modalità indicate nello stesso.

VII.    SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):

a)    spese di ammodernamento degli impianti tecnologici;

b)    spese tinteggiatura locali;

c)    spese per acquisto arredi, attrezzature e materiali di consumo;

d)    spese per retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura;

e)    spese per utenze (telefono, acqua, riscaldamento, ecc);

f)     spese per altre attività attinenti all'organizzazione della struttura e alla divulgazione/sensibilizzazione dei servizi offerti dalla stessa.

In fase di valutazione dei progetti gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.

VIII.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

a)    l'ambito provinciale di appartenenza (almeno una struttura per tipologia per ciascuna Provincia);

b)    la coerenza con Piani di Zona dei Servizi Sociali (articolo 8 L.R. n. 56/1994) del territorio di loro competenza (esclusivamente per la Case rifugio e per le case di secondo livello);

c)    il numero di utenti registrato nell'anno 2013 (esclusivamente per i Centri antiviolenza);

d)    il numero di persone ospitate per giorni di presenza nell'anno 2013 (esclusivamente per le case rifugio e le case di secondo livello);

e)    la qualificazione degli operatori delle strutture;

f)     l'esistenza di protocolli d'intesa, di cui all'articolo 9, L.R. n. 5/2013, con enti pubblici preposti a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, nonché a fornire loro assistenza (Forze dell'ordine, Magistratura, Aziende ULSS e istituzioni scolastiche);

g)    la percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20% del costo complessivo del progetto;

h)    la data di ricevimento della domanda.

IX.    CONTRIBUTO CONCEDIBILE

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima dell'80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di € 20.000,00per ogni domanda ammessa al finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

X.    DURATA DEL PROGETTO

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata massima di un anno. Con decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

Al fine di consentire la presentazione delle richieste di contributo in considerazione di quanto evidenziato, si propone di approvare l'allegato schema di bando del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a centri antiviolenza (Allegato B), case rifugio (Allegato C) e case di secondo livello (Allegato D) di cui alla L.R. n. 5 del 23.04.2013, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-    UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-    VISTA la legge regionale n. 1/2011;

-    VISTA la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5;

-    VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

-    VISTA la propria deliberazione/CR n. 67 del 10.06.2014;

-    VISTO il parere n. 554 della quinta Commissione consiliare rilasciato in data 3 luglio 2014;

-    VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

-    VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33

delibera

1.    di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di approvare i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni e alle Aziende ULSS, in applicazione dell'articolo 12 della L.R. n. 5 del 23.04.2013, dettagliatamente descritti in premessa;

3.    di approvare lo schema di bando a firma del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello (Allegati B, C, D) di cui alla L.R. n. 5 del 23.04.2013, demandando al medesimo Direttore il compito di provvedere ai conseguenti adempimenti;

4.    di demandare a successivo provvedimento del medesimo Direttore, l'assunzione dell'impegno di spesa per un importo di € 200.000,00 a carico del capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)" del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 che presenta sufficiente disponibilità;

5.    di dare atto che le spese a carico del sopracitato capitolo di spesa 101877 di cui si demanda l'impegno con successivo atto del citato Direttore, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6.    di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, dell'esecuzione del presente provvedimento e della diffusione del bando per la presentazione delle domande di contributo, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;

7.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1356_AllegatoA_279177.pdf
1356_AllegatoB_279177.pdf
1356_AllegatoC_279177.pdf
1356_AllegatoD_279177.pdf

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