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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 79 del 14 agosto 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1346 del 28 luglio 2014

Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995 n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2014. Approvazione del programma annuale di impiego del fondo regionale e dell'apposito Bando che individua le modalità di concessione dei contributi, L.R. 3/2000, art. 48, comma 3. DGR n. 31/CR del 15 aprile 2014.

Note per la trasparenza

Approvazione del programma annuale di impiego del fondo regionale e dell'apposito Bando che individua le modalità di assegnazione dei contributi previsti dagli artt. 47 e 48 della L.R. n. 3/2000.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La legge 28 dicembre 1995n. 549 (legge finanziaria 1996), all'art. 3, comma 24, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1996, di un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'allora vigente art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con le modalità di cui alla medesima disposizione normativa; tale tributo, secondo quanto previsto dall'art. 3,comma 27 della predetta legge, è dovuto alle Regioni.

A mente dell'art. 3, comma 27 della citata norma, una quota pari almeno al 20 % del gettito derivante dall'applicazione del predetto tributo affluisce in un apposito fondo della Regione, destinato ad iniziative nel settore della tutela ambientale, e segnatamente a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime ed energie, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse ed il recupero delle aree degradate.

Ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 3/2000 e secondo la consolidata procedura adottata nelle precedenti annualità, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 31/CR del 15 aprile 2014, ha proposto alla VII^ Commissione Consiliare i criteri di riparto e le linee guida per l'utilizzo delle somme disponibili. L.R. 3/2000, art. 48, comma 3, al fine di acquisirne il previsto parere.

La VII Commissione Consiliare, in occasione della seduta del 16 luglio 2014, ha trasmesso, con Prot. gen. n. 0013332 del 18 luglio 2014, il proprio parere favorevole in merito ai contenuti del provvedimento esaminato formulando tuttavia alcune prescrizioni come di seguito riportate, tese, nel puntuale rispetto della specifica norma di riferimento, a garantire ancor più trasparenza ed oggettività nella gestione dei fondi in parola: 

1.      ricondurre gli obiettivi declinati in delibera con quelli stabiliti dall'art. 47, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

2.      con riferimento all'art. 48, comma 1, lett. d), L.R. 3/2000 si chiede di ricomprendere nel programma il bando che disciplini categorie di destinatari, modalità e termini per la presentazione delle domande, criteri di valutazione delle domande per la formulazione di graduatorie, percentuali massime di contributi e spese ammissibili;

3.      posto che ai sensi dell'art. 48, comma 3, L.R. 3/2000 la Commissione consiliare si esprime limitatamente al programma annuale e in relazione ai bandi per la concessione dei contributi, si prescrive l'eliminazione del penultimo capoverso di pag. 4 che prevede l'acquisizione del parere della Commissione consiliare anche nel provvedimento di assegnazione dei contributi;

4.      precisare in narrativa che il provvedimento è in linea con la disciplina vigente in materia di aiuti di Stato;

5.      sul dispositivo della DGR, ai sensi dell'art. 48, comma 3, della legge sopra menzionata, si precisi che l'oggetto del provvedimento è approvazione del programma annuale degli interventi e approvazione del bando;

6.      prevedere nel bando la distinzione tra interventi destinati alle "aree protette" e interventi destinati allo "smaltimento dei rifiuti" in modo da poterli parametrare con criteri certi e mirati;

7.      determinare la ripartizione del contributo nella misura del 70% da destinare al settore "smaltimento dei rifiuti" e nella misura del 30% da destinare al settore "aree protette". Eventuali economie sulle quote stanziate a favore dei settori individuati potranno comunque essere utilizzate per finanziare ulteriori interventi.

In recepimento delle sopra riportate prescrizioni, condividendone appieno l'intento di rendere ancor più trasparente e oggettiva l'assegnazione delle risorse in parola, appare appropriato conferire al programma di riparto, sotto il profilo anche formale, la veste di vero e proprio bando, apportando in tal modo effettivi miglioramenti alla procedura amministrativa fino ad oggi legittimamente adottata. Detto strumento specificherà pertanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 48, le categorie dei possibili beneficiari, le modalità e i termini per la presentazione delle domande,la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.

Appare a proposito opportuno meglio specificare le tipologie di azioni prioritarie, tratte dagli obiettivi individuati dall'articolo 47, comma 2 della medesima norma, alle quali dovranno preferibilmente riferirsi le istanze di contributo. Al fine di poter individuare quanto più possibile omogenei e oggettivi parametri di valutazione degli interventi candidati a finanziamento, si ritiene adeguato suddividere le suddette tipologie di interventi in due distinti gruppi, un gruppo A afferente l'Istituzione e manutenzione delle aree naturali protette e un gruppo B inerente gli interventi diretti alla gestione e smaltimento dei rifiuti,precisando che l'ordine in cui sono rappresentate le diverse tipologie di intervento in questo secondo gruppo rispecchia le priorità che la Giunta Regionale ha loro attribuito, per la corrente annualità, ai fini del raggiungimento della migliore performance in termini ambientali e che costituirà pertanto uno dei criteri di valutazione delle istanze di contributo. I due distinti gruppi di iniziative vengono pertanto così rappresentati:

gruppo A: Istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

gruppo B: Interventi diretti alla gestione e smaltimento dei rifiuti:

1.   Realizzazione di nuovi centri comunali o intercomunali di raccolta dei rifiuti urbani, organizzati e presidiati da personale specializzato per l'effettuazione della raccolta finalizzata al corretto smaltimento e/o al recupero di rifiuti e ottimizzazione degli impianti analoghi esistenti;

2.   Realizzazione di interventi tesi ad ottimizzare i processi di recupero di materia e/o di risparmio energetico, anche attraverso l'implementazione di sistemi di gestione ambientale;

3.   Realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti che tengano conto delle tecnologie più avanzate in campo ambientale, producendo minore impatto sul territorio e sugli elementi naturali;

4.   Realizzazione di interventi relativi alla realizzazione e/o ottimizzazione di fognature e impianti di depurazione di reflui e ottimizzazione e/o adeguamento alla nuova disciplina statale (D.M. 08/04/2008) di "ecocentri" (centri di raccolta di rifiuti urbani secondo la nuova accezione) già realizzati in precedenza;

Si ritiene peraltro appropriato rimarcare il preminente intento di favorire ed incentivare la realizzazione/ottimizzazione, nell'ambito dell'intero territorio regionale, di una capillare rete di centri di raccolta di rifiuti urbani, al fine, tra l'altro, di dare risposta alla preminente esigenza di garantire un corretto ed adeguato smaltimento dei rifiuti e soprattutto di perseguire ed ottimizzare il recupero di materia e di energia effettuati con la massima efficienza, in perfetta sintonia con gli obiettivi perseguiti dalla Giunta Regionale nelle precedenti annualità. Non prevedendo, per il corrente anno, l'attivazione di interventi connessi alle suddette azioni direttamente ad opera dell'Amministrazione regionale, si stabilisce che essi possano essere invece messi in atto da parte di altri soggetti pubblici e privati che, nell'ambito del rispettivo ruolo istituzionale o statutario perseguano le medesime finalità ambientali, potendo così potenzialmente accedere, a parziale copertura delle spese sostenute, alle risorse finanziarie in parola.

Si rende dunque ora necessario individuare l'ammontare complessivo di dette risorse, tenuto conto del fatto che, per l'esercizio 2014, a valere sul capitolo 50164 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di tutela ambientale (art. 3, C.27, L. 28/12/1995, n. 549 - art. 46, C.3, L.R. 21/01/2000, n. 3)", in conto investimenti, risulta stanziata la somma di € 1.800.000,00, mentre a valere sul Capitolo 100672, "Interventi regionali in materia di tutela ambientale (art. 3, C. 27, L. 28/12/1995, n. 549 - art. 46, C. 3, L.R. 21/01/2000, n. 3)", in conto investimenti, risulta stanziata la somma di € 260.000,00.

In riferimento allo stanziamento di Bilancio relativo al capitolo 50164, risulta necessario dar conto che con Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 41 del 07/07/2014 è stato assunto a valere su detto capitolo un reimpegno dell'importo di € 105.348,00 a causa della radiazione dal Bilancio regionale del precedente impegno di spesa al sussistere dell'obbligazione nei confronti del corrispondente beneficiario.

Dall'analisi della disponibilità di Bilancio sopra descritta, si evince la possibilità di garantire solo finanziamenti che prevedano la realizzazione di opere caratterizzate da "spese di investimento". Si deve conseguentemente prendere atto che iniziative di educazione e di sensibilizzazione in materia ambientale, peraltro previste dalla norma in oggetto, non potranno essere finanziate attingendo le necessarie risorse dai capitoli sopra citati.

A sostegno dei suddetti interventi di investimento, da realizzare ad opera di altri soggetti pubblici e privati, relativi in specie alla realizzazione di opere ed esecuzione di lavori, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi sopra definiti quali primari, secondo le modalità descritte nel Bando (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, viene previsto un complessivo finanziamento di € 1.954.652,00, suddiviso rispettivamente nella quota di € 1.694.652,00 a valere sul capitolo 50164 e nella quota di € 260.000,00 a valere sul capitolo 100672. Al fine di garantire adeguato sostegno in riferimento alle diverse tipologie di iniziative, come suddivise nei gruppi A e B sopra rappresentati, si ritiene opportuno ripartire la somma complessivamente disponibile in due distinte quote. Una a sostegno delle iniziative afferenti il gruppo A, quantificabile indicativamente nel 30% della disponibilità complessiva e l'altra del 70% a sostegno degli interventi afferenti il gruppo B. Si ritiene a proposito adeguato prevedere che, a conclusione delle procedure di valutazione delle istanze pervenute, eventuali risorse rimaste inutilizzate per effetto della suddetta ripartizione, potranno essere impiegate a sostegno di ulteriori tipologie di interventi.

Nel rispetto della vigente normativa comunitaria in merito agli Aiuti di Stato, i contributi in parola saranno assegnati in conformità al "Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)" pubblicato in GUCE L 379 del 28/12/2006.

Le suddette somme saranno impegnate, a sostegno delle descritte tipologie di interventi, con successivo provvedimento, una volta evasa l'istruttoria prevista nel Bando, secondo le modalità stabilite dall'art. 49 della medesima norma e saranno individuati pertanto i corrispondenti soggetti attuatori sulla base dei criteri e dei parametri generali descritti nell'apposito Bando.

I soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo all'Amministrazione regionale, con le modalità descritte nel Bando (Allegato A) entro il termine dei trenta giorni successivi la pubblicazione del presente provvedimento.

Tenuto peraltro conto che la procedura finora adottata prevedeva la possibilità di presentare le corrispondenti istanze nel corso dell'anno senza termini di scadenza, appare appropriato riconoscere comunque ammissibili a finanziamento le richieste già acquisite dall'Amministrazione regionale, antecedenti la pubblicazione del Bando e successive al riparto dei medesimi fondi di Bilancio della scorsa annualità. Va da sé che, tra le richieste pervenute, quelle che risulteranno carenti di alcuni elementi rispetto alle caratteristiche previste dal bando e dal modello di istanza di contributo ad esso allegato, dovranno essere opportunamente ed adeguatamente integrate su indicazione dei competenti uffici regionali.

Si reputa infine adeguato dare atto che in occasione della corrente annualità le appropriate azioni di sostegno a favore delle operazioni di smaltimento e/o al recupero del materiale spiaggiato nei Comuni costieri interessati da tale fenomeno, saranno adottate attingendo le necessarie risorse dai fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 18 della L.R. 2 aprile 2014, n. 12, utilizzando i criteri e le modalità consolidate nelle precedenti annualità, tenendo altresì conto delle indicazioni recentemente impartite dalla competente Commissione Consiliare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 3, comma 27, della L. 28 dicembre 1995 n. 549;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la DGR n. 1538 del 28 agosto 2013;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 ed in particolare l'art. 48, comma 3;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 26 del 10 aprile 2013;

VISTO il parere espresso dalla VII Commissione Consiliare nella seduta del 16 luglio 2014, trasmesso con prot. gen. n. 0013332 del 18 luglio 2014;

VISTO l'art. 2 co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di approvare il programma annuale di impiego del fondo regionale di cui agli artt. 47 e 48 della L.R. n. 3/2000, secondo quanto riportato in premessa nonché l'allegato Bando (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che descrive i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi;

2.   di quantificare in € 1.954.652,00, suddivisa rispettivamente nella quota di € 1.694.652,00 a valere sul capitolo 50164 e nella quota di € 260.000,00 a valere sul capitolo 100672 del Bilancio regionale di previsione per il 2014, la somma complessivamente disponibile a sostegno del Bando di cui al punto 1 prevedendo peraltro una indicativa ripartizione della somma complessivamente disponibile in una quota pari al 30% a sostegno di iniziative afferenti il gruppo A ed una quota del 70% a sostegno delle iniziative afferenti il gruppo B, secondo le modalità rappresentate in premessa;

3.   di dare atto che le domande di contributo dovranno essere presentate all'Amministrazione regionale, con le modalità descritte nel Bando (Allegato A) entro il termine dei trenta giorni successivi la pubblicazione del presente provvedimento, fatte comunque salve le istanze già acquisite dai competenti uffici successivamente all'ultima operazione di riparto dei medesimi fondi di Bilancio, dette ultime istanze, su richiesta degli uffici, dovranno eventualmente essere adeguate ai contenuti del Bando stesso;

4.   di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto provvedendo, tra l'altro, alla valutazione delle istanze di contributo e alla stesura della corrispondente graduatoria;

5.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto in forma integrale.

(seguono allegati)

1346_AllegatoA_279168.pdf

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