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Materia: Emigrazione ed immigrazione
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1317 del 28 luglio 2014
Approvazione di Avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, di cui all'articolo 8 "Interventi socio- assistenziali" della L.R. n. 2/2003, come sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 10/2013.
Con il presente atto, si dispone l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per il viaggio, il trasporto masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della L.R n. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla D.G.R n. 1035 del 24 giugno 2014. Con il medesimo provvedimento, vengono inoltre indicate le modalità per la presentazione delle domande e richiamati i criteri per l'accesso al rimborso.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'articolo 8 "Interventi socio- assistenziali" della Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", come sostituito dall'articolo 8 della Legge Regionale 7 giugno 2013, n. 10 "Modifica della Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2", prevede che a favore dei cittadini veneti emigrati, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero di almeno cinque anni consecutivi, del coniuge superstite e dei discendenti entro la terza generazione dei sopracitati soggetti, residenti in Veneto da almeno un anno e da non più di tre con provenienza diretta dall'estero, la Regione, in relazione a comprovate situazioni di particolare bisogno, possa disporre il rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto.
Con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, la Giunta regionale ha approvato il Programma delle iniziative a favore dei veneti nel mondo per l'anno corrente, finanziando le singole aree di intervento.
Tra le diverse iniziative finanziate, al punto C 7.2 "Concessione di benefici per la prima sistemazione" del suddetto Programma è stata destinata la somma di € 50.000,00 per favorire il rientro dei veneti nel mondo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 "Interventi socio- assistenziali" della L.R. n. 2/2003, come sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 10/2013.
Con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, sono state quindi approvate le nuove direttive per l'applicazione della sopra citata normativa regionale, che hanno dettato, tra altre disposizioni, anche nuovi criteri per l'accesso al rimborso regionale di cui al suddetto articolo 8 "Interventi socio- assistenziali".
Con Decreto del Direttore della Sezione Flussi Migratori n. 62 del 14 luglio 2014, è stata conseguentemente approvata la nuova modulistica per la presentazione delle domande di rimborso.
Si rende ora necessario procedere ai fini di dare attuazione concreta a tali diposizioni programmatiche e disporre l'apertura dei termini per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della L.R n. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla succitate direttive, delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 "Interventi socio- assistenziali" della L.R. n. 2/2003, come sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 10/2013
Il relatore propone, pertanto, l'apertura dei termini per la presentazione delle sopra citate domande di rimborso e l'approvazione del relativo Avviso pubblico di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;
VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;
VISTA la D.C.R n. 87 del 29 ottobre 2013;
VISTA la D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014;
VISTA D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTO il D.D.R. n. 62 del 14 luglio 2014;
VISTO l'art.2, co. 2, lettera f), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 11;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi citati in premessa, l'Avviso pubblico di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della L.R n. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso dei requisiti soggettivi di cui alle direttive approvate con D.G.R. n.1035 del 24 giugno 2014, delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese dagli stessi sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 "Interventi socio- assistenziali" della L.R. n. 2/2003, come sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 10/2013;
3. di stabilire che le domande di rimborso di cui al precedente punto dovranno pervenire, a pena di nullità, entro il 60° giorno dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente ed approvata con D.D.R. n. 62 del 14/07/2014;
4. di determinare in € 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Flussi Migratori, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100230 del bilancio regionale 2014 "Fondo regionale per le politiche sociali - agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo";
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di incaricare il Direttore della Sezione Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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