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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 81 del 19 agosto 2014


Materia: Relazioni internazionali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 28 luglio 2014

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01): presa d'atto delle aree del territorio della Regione Veneto eleggibili per gli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto delle aree del territorio veneto, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, individuate per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 a seguito del negoziato interregionale e ministeriale, che soddisfano i requisiti fissati dall'Unione Europea per l'ottenimento degli aiuti di Stato a finalità regionale.
 

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Commissione Europea può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione Europea. Gli aiuti di Stato di questo tipo sono definiti aiuti a finalità regionale.

Nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, la Commissione Europea ha adottato gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020" (2013/C 209/01) (di seguito, per brevità, Orientamenti), definendo le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno e stabilendo i criteri per identificare le zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE.

In particolare, la Sezione 5 degli Orientamenti di cui sopra prevede che gli Stati membri designino, in una carta degli aiuti a finalità regionale da notificare alla Commissione Europea, le zone ammissibili come "zone a" e quelle ammissibili come "zone c" dell'Unione, sulla base della situazione socio-economica calcolata con i parametri descritti negli stessi Orientamenti. Per lo Stato italiano, tali parametri identificano le Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia quali zone "a" e tutte le altre Regioni quali zone "c non predefinite".

Alle zone "c non predefinite" situate in Italia, ossia a tutte le Regioni del Centro Nord e alla Sardegna, in base ai criteri definiti è stato assegnato un plafond complessivo di popolazione pari a 3.042.315.

Per l'individuazione delle zone "c non predefinite" ammissibili all'interno di ogni Regione, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha avviato il negoziato ministeriale e interregionale proponendo, in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, una metodologia che ha ripreso i criteri di cui ai punti 167, 168, 169, 170 degli Orientamenti che si basa:

  • nella ripartizione del 90% della popolazione di 3.042.315 abitanti, utilizzando i criteri di ammissibilità delle zone NUTS III (province) contigue di almeno 100.000 abitanti, basati su indicatori specifici quali il PIL pro-capite, il tasso di disoccupazione, l'isolamento territoriale e la contiguità con zone "a";
  • nell'accantonamento del 10% di popolazione per le aree citate dall'art. 168, lett. e), della Comunicazione, ossia "contigue di almeno 50.000 abitanti che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in grave declino", purché non siano situate nelle NUTS III designate in base agli indicatori di cui al punto precedente;
  • nel rispetto, conformemente agli indicatori summenzionati, dei vincoli territoriali imposti dagli Orientamenti, ossia l'ammissibilità di intere province NUTS III, se inferiori ai 100.000 abitanti, o di bolle con zone di almeno 100.000 abitanti all'interno della provincia o tra province e tra regioni purché contigue. La numerosità di abitanti della bolla scende a 50.000 abitanti solo per le zone che soddisfano il citato 168, lett. e) (ossia "zone contigue che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in grave declino").

Il Presidente della Regione del Veneto ha designato, con nota prot. n. 451423 del 21/10/2013, il Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale quale responsabile della fase tecnica di istruttoria a supporto delle richieste del Veneto al tavolo negoziale ministeriale e interregionale.

All'esito della negoziazione intervenuta tra le Regioni e con lo Stato, che ha riguardato in particolar modo la pesatura degli indicatori selezionati, è stata condivisa la metodologia sopra descritta e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 19 marzo 2014, ha approvato il riparto della popolazione ai fini dell'individuazione delle aree ammissibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Per effetto di tale ripartizione, alla Regione del Veneto è stato attribuito un plafond di popolazione ammissibile pari a 100.562 abitanti che risulta, pertanto, più che raddoppiato rispetto al periodo di programmazione 2007-2013.

Tale plafond deve essere ripartito in due aree, ciascuna di circa 50.000 abitanti, che sono state individuate come segue:

  1. la prima, ai sensi del punto 168, lett. a) degli Orientamenti, assegnata ad una zona della Provincia di Rovigo che soddisfa il criterio del PIL pro capite inferiore alla media UE27;
  2. la seconda, ai sensi del punto 168 lett. e) degli Orientamenti, per "zone contigue che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in grave declino".

La prima area, soggetta a deroga ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, comprende 16 Comuni della provincia di Rovigo, per un totale di 49.484 abitanti in base ai dati del censimento della popolazione 2011, che rispondono ai requisiti di contiguità con i Comuni della Provincia di Ferrara e registrano alcune criticità nei valori degli indicatori statistici socio-economici.

Gli Allegati A, B e C contengono rispettivamente la lista dei Comuni e la relativa popolazione al Censimento 2011, la mappa che individua i Comuni eleggibili e la mappa che dimostra la contiguità dei Comuni in provincia di Rovigo con quelli della provincia di Ferrara.

La seconda area, zona soggetta a deroga ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è stata identificata, all'interno del Comune di Venezia, con le zone di Porto Marghera, Via Torino, Campalto-Tessera, Murano, Arsenale, Tronchetto e zona portuale.

Tale area, che integra la zona industriale e produttiva di Venezia, è la medesima prevista nel precedente ciclo di programmazione, con la sola aggiunta del Tronchetto. Essa si caratterizza per una presenza significativa di industrie chimiche, metallurgiche e siderurgiche e ha un'elevata importanza strategica a livello non soltanto regionale ma anche nazionale. La grave crisi economica globale, che ha contribuito a rallentare la riconversione in atto delle attività produttive verso il commercio, i servizi, le attività di ricerca e sviluppo e la green economy, è descritta nel documento d'analisi (Allegato D) e supportata da una documentazione sulla situazione economica e ambientale di Marghera agli atti dell'Amministrazione regionale.

Sotto il profilo geografico, l'area è stata determinata sulla base delle sezioni di censimento definite dall'Istat nel censimento della popolazione del 2011. Sono state, pertanto, individuate 752 sezioni di censimento, per un totale di 50.138 abitanti, popolazione che rimane sostanzialmente invariata rispetto al precedente ciclo di programmazione 2007-2013.

Gli Allegati E e F contengono rispettivamente la mappa che identifica l'area descritta e la tabella con le sezioni di censimento e la relativa popolazione al Censimento 2011.

Le aree, come sopra individuate, sono state inserite nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 notificata, in data 18 giugno 2014, dal DPS alla Commissione Europea ai sensi del punto 178 degli Orientamenti.

Si precisa che la Regione del Veneto ha assolto gli adempimenti preordinati all'approvazione da parte della Commissione Europea della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, accettando le misure opportune di cui al punto 191 degli Orientamenti, con nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 35032 del 27/01/2014, e confermando le c.d. obbligazioni specifiche con nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 302196 del 15/07/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020" (2013/C 209/01)";

VISTE le note del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 451423 del 21/10/2013, prot. n. 35032 del 27/01/2014 e prot. n. 302196 del 15/07/2014;

VISTO l'art. 2, c. 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.       di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;

2.       di dare atto che sono state individuate, nell'ambito territoriale della Regione del Veneto, le zone, di cui agli Allegati A, B, C, D E ed F (parti integranti e sostanziali del presente provvedimento), quali aree da ammettere alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il periodo 2014/2020 inserite nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 notificata, in data 18 giugno 2014, dal DPS alla Commissione Europea ai sensi del punto 178 degli Orientamenti;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di incaricare la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR dell'esecuzione del presente atto;

5.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1329_AllegatoA_279058.pdf
1329_AllegatoB_279058.pdf
1329_AllegatoC_279058.pdf
1329_AllegatoD_279058.pdf
1329_AllegatoE_279058.pdf
1329_AllegatoF_279058.pdf

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