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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 77 del 08 agosto 2014


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1357 del 28 luglio 2014

Ammissione al contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti Didattici Alternativi" anche degli studenti del quarto anno delle istituzioni formative accreditate. Integrazione del bando (DGR n. 938 del 10/06/2014). Anno Scolastico-Formativo 2014-2015. [Legge 23/12/1998, n. 448 (articolo 27)].

Note per la trasparenza

Vengono ammessi al contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti Didattici Alternativi" per l'Anno Scolastico-Formativo 2014-2015 anche gli studenti che frequentano il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, svolti delle istituzioni formative accreditate, ad integrazione del bando del contributo in questione (DGR n. 938 del 10/06/2014).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue. 

L'articolo 27 della Legge del 23/12/1998, n. 448, prevede un contributo regionale con risorse statali (c.d. "Buono-Libri e Strumenti Didattici Alternativi"), per la copertura, totale o parziale, delle spese che le famiglie del Veneto sosterranno per l'acquisto dei libri di testo, per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di I e II grado.

La DGR n. 938 del 10/06/2014 ha approvato il bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo in oggetto per l'Anno Scolastico (A.S.) 2014-2015.

Per quanto riguarda la tipologia delle istituzioni, la cui frequenza dà diritto al contributo, il bando ha già indicato le seguenti:

-   istituzioni scolastiche: secondarie di I e II grado, statali, paritarie (private e degli enti locali), non paritarie, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007, n. 263), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione;

-   istituzioni formative accreditate dalla Regione: primi tre anni che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226.

A decorrere dall'A.S. 2013-2014, però, la Regione ha autorizzato anche lo svolgimento di percorsi sperimentali di istruzione e formazione di durata quadriennale, finalizzati al rilascio di diplomi professionali di tecnico, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs 226/2005, realizzati a riconoscimento regionale (ex art. 19 L.R. 10/1990), senza oneri finanziari a carico della Regione.

Riguardo a tale quarto anno, si rileva, in primo luogo, che l'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005 dispone che:

"I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della Legge del 17/05/1999 n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico."

In secondo luogo, si osserva che sempre il citato articolo 15, al comma 6, prevede che:

"I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia."

Pertanto, considerato che il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 15 del D.Lgs. 226/2005 fa conseguire titoli e qualifiche che consentono sia di accedere all'istruzione e formazione tecnica superiore, sia di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia con quanto consentono i titoli conseguiti nei percorsi di istruzione e, quindi, il quarto anno delle istituzioni formative accreditate è stato trattato in modo analogo ai percorsi delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado, sia sotto il profilo dell'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore (art. 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005), sia sotto il profilo della possibilità di sostenere l'esame di Stato, anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 15, comma 6, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti frequentanti il quarto anno in questione.

Più precisamente, il contributo può essere concesso solo agli studenti frequentanti il quarto anno, qualora sostengano la spesa dei libri di testo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 27 della L. 448/1998;

VISTO l'articolo 15, commi 5 e 6, del D.Lgs. 226//2005;

VISTO il D.M. 29/11/2007, n. 263;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003;

VISTO l'art. 19 della L.R. 10/1990;

VISTA la DGR n. 938 del 10/06/2014

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera f), della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2. di ammettere al contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti Didattici Alternativi" per l'A.S. 2014-2015 anche le famiglie degli studenti che frequentano il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 15 del D.Lgs. 226/2005, svolti delle istituzioni formative accreditate, ad integrazione del bando del contributo in questione (DGR n. 938 del 10/06/2014);

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_libri

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