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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 77 del 08 agosto 2014


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1300 del 22 luglio 2014

Contributo compensativo a favore dei comuni per il mancato uso alternativo del territorio in relazione a concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti, ex articolo 2, comma 558 e comma 559, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Impegno di spesa.

Note per la trasparenza

Attribuzione ai comuni dell'indennità per il mancato uso alternativo del territorio previsto dall'ex articolo 2, comma 558 e comma 559, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) per le concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

L'art. 2 commi 558 e 559 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) - stabilisce, che: "A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale".

Con deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 313/2012/R/GAS del 26.07.2012 è stato fissato, per l'anno solare 2013, il valore complessivo del contributo da corrispondere alle Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

Successivamente l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con deliberazione n. 350/2013/R/gas del 01.08.2013 ha approvato, per l'anno solare 2013, i coefficienti di ripartizione del contributo tra le Regioni, stabilendo per la Regione Veneto il coefficiente del 3,2% determinando un contributo complessivo di € 59.058,39.

Con bolletta di riscossione n. 2381 del 31.01.2014 di € 59.058,39 è stato introitato e successivamente accertato (accertamento n. 276/2014) sul capitolo di entrata n. 100463 "Assegnazione statale per i trasferimento del contributo compensativo a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale (art. 2 commi 558 e 559 L.24/12/2007, N. 244)" l'importo complessivo di € 59.058,39 (cinquantanovemilazerocinquantaotto/39).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso, con nota prot. n. 0005656 del 21.03.2014, una ripartizione dell'importo del contributo per complessivi € 59.058,39 alla luce di quanto disposto dal comma 559 lettera a) e lettera b) tra i soggetti aventi diritto, tenendo conto di criteri uniformi per tutte le Regioni interessate, che si ritiene di condividere, come riportato nel prospetto riassuntivo di cui all'Allegato A, checostituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Alla necessità di € 59.058,39 si farà fronte mediante impegno, che si autorizza con il presente provvedimento, sul capitolo di spesa n. 101349 "Trasferimento ai comuni dei contributi compensativi a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale (art. 2 commi 558 e 559 L.24/12/2007, N. 244)" del bilancio regionale per l'annualità in corso, che offre sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTAla L.R. 29 novembre 2001, n. 39 sull'ordinamento del bilancio e della contabilità della regione;

VISTE le Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. ARG/gas 313/12 del 26.07.2012 e n. 350/2013 del 01.08.2013;

VISTOl'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di prendere atto, della ripartizione del contributo a titolo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio ai titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio di gas naturale, come riportato nell'Allegato A checostituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2.   di stabilire che alla necessità finanziaria di € 59.058,39, si farà fronte con la disponibilità del capitolo di spesa n. 101349 "Trasferimento ai comuni dei contributi compensativi a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale (art. 2 commi 558 e 559 L.24/12/2007, N. 244)" del bilancio regionale per l'annualità in corso, mediante impegno che si autorizza con il presente provvedimento;

3.   di corrispondere, per quanto riportato nelle premesse, l'importo complessivo di € 59.058,39 ripartito tra i beneficiari come previsto dall' Allegato A e di demandare al Direttore della Sezione Geologia e Georisorse il compito di provvedere alla liquidazione delle somme dovute entro l'annualità corrente;

4.   di associare all'impegno da assumere il seguente codice SIOPE: 1 05 03 1535 "Altri trasferimenti correnti ai Comuni";

5.   di dare atto che la tipologia dell'obbligazione è un contributo e non debito commerciale;

6.   di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

7.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

8.   di incaricare la Direzione regionale Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;

9.   di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto.

(seguono allegati)

1300_AllegatoA_278671.pdf

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