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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 05 agosto 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1188 del 15 luglio 2014

Autorizzazione alla vendita in deroga al vincolo d'inalienabilità decennale della prima casa di abitazione di cui alla DGR 1136/04 recante "Interventi in favore delle famiglie, sostegno delle giovani coppie: bando di concorso pubblico per l'assegnazione di mutui a tasso zero".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizzano il sig. F.A. e la sig.ra Z. J. alla vendita anticipata della prima casa di abitazione, acquistata con le agevolazioni previste dalla DGR n. 1136/04, per intervenute gravi motivazioni non rientranti tra quelle indicate dalla DGR n. 1731/08 recante "Deroga al vincolo d'inalienabilità decennale della prima casa di cui alle DGR 1136/04 e 3191/05".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza (v. nota del 18/06/2014) dei signori F.A. e Z. J. di autorizzazione alla vendita anticipata della prima casa di abitazione, acquistata con le agevolazioni previste dalla DGR n. 1136/04, per intervenute gravi motivazioni.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue:

Con legge n. 289/02 (legge finanziaria 2003) art. 46, comma 2, e successivo decreto interministeriale attuativo del 18 aprile 2003, sono stati assegnati alle Regioni dei fondi per le "Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa d'abitazione e per il sostegno alla natalità".

La Regione del Veneto nel 2004 con delibera n. 1136 "Interventi in favore delle famiglie, sostegno alle giovani coppie: bando di concorso pubblico per l'assegnazione di mutui a tasso zero" ha aperto un bando per offrire a coppie in via di formazione, con determinati requisiti, la possibilità di accesso ad un mutuo di importo massimo di € 75.000,00 e della durata massima di anni 10, per l'acquisto della prima abitazione a tasso zero, accollandosi la Regione stessa l'onere del pagamento dell'interesse.

Fra i requisiti previsti nell'allegato A della deliberazione 1136/04 al punto 3 intitolato "Requisiti d'ammissibilità delle abitazioni" alla lettera d), è previsto che "l'immobile acquistato non dovrà essere venduto (a pena di restituzione del contributo stesso) per almeno 10 anni dalla data di acquisto".

Tra i beneficiari ammessi a tale agevolazione vi sono anche i signori A. F. e Z. J., i quali hanno presentato domanda di partecipazione al suddetto bando e, risultati aggiudicatari dello stesso, sono stati inseriti nella graduatoria definitiva approvata dalla Regione del Veneto con DDR n. 227 del 15 dicembre 2004.

A seguito di tale aggiudicazione, la Regione del Veneto, ha liquidato, con mandato di pagamento n. 3255 del 31 marzo 2005, alla banca di credito cooperativo di Campiglia dei Berici SCARL, autorizzata all'erogazione del mutuo ai sensi del DDR n. 118 del 22 luglio 2004 e DDR n.193 del 5 novembre 2004, l'importo di 9.362,79, a titolo di interesse sulla somma di denaro mutuata.

Successivamente con DGR n. 1731 del 24 giugno 2008, la Regione Veneto ha previsto una deroga al vincolo d'inalienabilità decennale della prima casa di cui alle DGR 1136/2004, qualora si acquisti un'altra abitazione e siano salvaguardate le finalità del bando.

In tale provvedimento sono stati disciplinati i casi e le condizioni che consentono tale deroga, rinviando ad un provvedimento di Giunta la valutazione in merito ad ulteriori richieste non rientranti tra quelle previste.

Con nota del 18/06/2014 i signori A.F. e Z. J. hanno chiesto alla Regione del Veneto l'autorizzazione alla vendita dell'immobile in deroga al vincolo d'inalienabilità decennale ma non hanno espresso l'intenzione di acquistare una nuova abitazione.

A fondamento di tale richiesta i signori adducono le seguenti motivazioni valutabili dietro circostanziata documentazione agli atti.

In primo luogo i signori A.F. e Z. J. hanno comunicato che, essendo aumentato il nucleo familiare da due a cinque componenti, l'immobile acquistato non è più ora sufficiente a garantire una decorosa e salutare crescita familiare. A riguardo, in particolare, hanno fatto presente che i tre figli dormono in un'unica camera di 11,90 mq e uno di questi soffre di una grave patologia certificata, per la quale sono necessari spazi di abitazione più idonei, tali da evitare, specie durante la notte, promiscuità con i fratelli e i loro giochi.

Si consideri al riguardo che s'intende sovraffollato l'alloggio la cui superficie utile risulta inferiore al 70% dei valori di cui al comma 3 dell'art. 9 della l.r. n. 10/96 e l'abitazione in questione rientra nei parametri indicati dalla legge regionale, essendo inferiore a mq 66,50 per un nucleo familiare di 5 persone (v. DGR n. 1731/2008).

Si consideri, inoltre, che la legge 17 febbraio 1992, n. 179 all'art. 20 prevede la possibilità di alienare gli alloggi prima della scadenza del vincolo imposto, qualora sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, previa autorizzazione della Regione.

Si aggiunga che i signori A.F. e Z. J. hanno provveduto ad estinguere anticipatamente il mutuo con la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola ( già Banca di Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici SCRAL), come consentito dall'art. 6 del Protocollo Operativo n. 15799 del 14/12/2004, stipulato tra la Regione del Veneto e l'Associazione Temporanea di Impresa degli Istituti di Credito Cooperativo.

Poiché i Signori A. F. e Z. J. hanno chiesto se anche nel caso di vendita della casa per giusta causa, prima del termine previsto per il vincolo d'inalienabilità, siano costretti a restituire il contributo percepito, si propone alla Giunta, valutata la documentazione prodotta e ritenute accoglibili le gravi motivazioni ivi esposte, di concedere ai sensi della DGR n. 1731/2008, l'autorizzazione alla vendita dell'immobile, in deroga al vincolo decennale d'inalienabilità, senza obbligo di restituzione del contributo ricevuto, tenuto conto anche della salvaguardia della finalità del bando rivolto alla formazione e al sostegno di nuove famiglie.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento;

LA GIUNTA REGIONALE

-         Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-         Vista DGR n. 1136/2004;

-         Visto il DDR n. 118/2004;

-         Visto il DDR n. 193/2004;

-         Visto il DDR n.227/2004;

-         Vista DGR n. 1731/08

delibera

1.       di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;

2.       di concedere ai signori F.A. e Z. J., l'autorizzazione alla vendita anticipata della prima casa di abitazione, in deroga al vincolo decennale d'inalienabilità dall'atto di acquisto, previsto dalla DGR n. 1136/04, per intervenute gravi motivazioni esposte in premessa e debitamente documentate, non rientranti tra quelle indicate dalla DGR n. 1731/08;

3.       di notificare il presente provvedimento ai signori F.A e Z.J.;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale,

5.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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