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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 05 agosto 2014


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1212 del 15 luglio 2014

Assemblea ordinaria della Veneto Sviluppo S.p.A. del 18 luglio 2014 alle ore 10.00.

Note per la trasparenza

Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci della Veneto Sviluppo S.p.A., convocata per il giorno 18 luglio 2014 alle ore 10.00, in seconda convocazione e avente all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente, la richiesta della Regione del Veneto inerente procedimenti avviati dalla Corte dei Conti e gli effetti su Veneto Sviluppo della normativa in materia spending review.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con nota n. 12137/14 del 11 giugno 2014, la società Veneto Sviluppo S.p.A., partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 1 luglio 2014 alle ore 10.00, presso la sede della Società in Venezia - Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie 19/D, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 luglio 2014, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

  1. Comunicazioni del Presidente;
  2. Richiesta Regione del Veneto inerente procedimenti avviati dalla Corte dei Conti - delibere inerenti e conseguenti;
  3. Effetti su Veneto Sviluppo della normativa in materia spending review: delibere inerenti e conseguenti.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si rappresenta che con DPGR n. 69 del 15 maggio 2014, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2013, veniva chiesto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, di procedere senza indugio, anche ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile, ad effettuare le opportune verifiche in merito alle vertenze aperte dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, e di presentare conclusioni ed eventuali proposte di idonee azioni, atteso che le verifiche e le eventuali azioni dovranno concludersi ed essere avviate entro i termini di prescrizione previsti dagli artt. 2393 e 2393 bis c.c..

Sul punto la Società in data 3 luglio 2014 ha trasmesso varia documentazione in relazione alla vertenza V2008/00519/Min (Vertenza Soveda) e alla vertenza V2008/00744/Min (Vertenza Bain) tra cui la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il parere del Collegio Sindacale (Allegato A).

Va rilevato che, in merito alla predette relazioni informative, l'Avvocatura regionale del Veneto, con propria nota del 10 luglio 2014, ha segnalato che:

  • gli elementi di conoscenza proposti non sono completi al fine di valutare la sussistenza di danni imputabili alla responsabilità degli amministratori allora in carica, atteso che l'azione di responsabilità deve fondarsi sull'indispensabile presupposto che si sia verificato un danno concreto;
  • il perseguimento degli interessi pubblici può essere svolto dal socio Regione del Veneto sia attivando diligentemente gli strumenti di governo della Società volti a perseguire eventuali responsabilità degli amministratori, sia agendo in proprio, purché lo strumento prescelto sia adeguato allo scopo.

Ora, per quanto riguarda la vicenda relativa agli incarichi affidati a Bain & Company per l'assistenza alla redazione del piano industriale di Veneto Sviluppo S.p.A., dalle relazioni presentate all'assemblea sembra emergere, per lo meno, una violazione del principio di corretta amministrazione da parte dell'organo amministrativo, a prescindere da comportamenti dei singoli suoi componenti.

L'assenza di valutazione di offerte alternative di altri fornitori, la mancata verifica del lavoro svolto da Bain & Company, il mancato utilizzo delle consulenze e dei piani strategici elaborati sono tutti indicativi di una violazione del principio di diligenza necessario allo svolgimento dell'incarico di amministratore, previsto dall'art. 2392 del codice civile. Inoltre il frazionamento degli incarichi denota una mancanza di visione strategica del Consiglio di Amministrazione ed ha comportato, in alcuni casi, una mancanza di trasparenza da parte del Presidente dell'organo.

Considerato quanto riportato nella documentazione trasmessa dalla Società e tenuto conto che, alla fine, la spesa complessiva (comprensiva dell'IVA) è stata pari ad € 910.740,00, il comportamento dell'organo amministrativo risulta essere stato imprudente e aver provocato un danno finanziario alla Società.

Si propone, pertanto, di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, fatte le opportune valutazioni in ordine al danno e alla sua imputabilità ex art. 2392, di procedere ai sensi dell'art. 2393 c.c., laddove ne rilevino gli estremi, con la dovuta tempestività al fine di non pregiudicare l'azione per prescrizione dei termini.

In merito alla Vertenza n. V2008/00519/Min., con riferimento alla transazione del 27/2/2009 sottoscritta tra la Veneto Sviluppo s.p.a. ed i soci di Soveda s.r.l., è necessario porre in evidenza che l'acquisizione della partecipazione in Soveda S.r.l. era avvenuta tra gennaio 2000 e dicembre 2001 nell'ambito dell'iniziativa Retex, gestita dalla Veneto Sviluppo S.p.A., sulla base di Convenzione con la Regione del Veneto, con l'utilizzo di una quota di fondi pubblici.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la vicenda Soveda srl, il Collegio Sindacale, nel suo parere, rileva chiaramente un comportamento censurabile dell'allora Presidente della Società, in quanto agendo senza autorizzazione del CdA va a proporre una transazione a tre soci della predetta società, in contraddizione con le azioni giudiziarie già intraprese e volte a recuperare l'intero credito. Tale proposta a giudizio dell'organo ha indebolito la posizione di Veneto Sviluppo S.p.A. nel prosieguo della controversia, tanto da far risultare quasi obbligata  la successiva transazione autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, si propone, anche in questo caso, di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, fatte le opportune valutazioni in ordine al danno e alla sua imputabilità ex art. 2392 c.c., di procedere ai sensi dell'art. 2393 c.c., laddove l'organo rilevi gli estremi per agire, con la dovuta tempestività al fine di non pregiudicare l'azione per prescrizione dei termini.

Nel contempo, si propone di trasmettere la documentazione ricevuta sulla questione da Veneto Sviluppo S.p.A. alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto.

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si rappresenta che con il citato DPGR n. 69/2014 era stato chiesto alla Società di convocare un'assemblea ordinaria nella quale il Consiglio di Amministrazione avrebbe presentato una proposta volta al contenimento delle spese ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 39/2013 e L.R. 47/2012. La Società sul punto ha trasmesso la documentazione che si allega (Allegato B) anche in risposta ai rilievi effettuati col citato decreto sul rispetto delle direttive di cui alla DGR 258/2013.

La proposta di contenimento dei costi presentata dalla Società verte sulla riduzione dei costi relativi alla struttura dirigenziale e alle collaborazioni professionali esterne che dovrebbero passare da € 847.500,00 circa del 2013 ad € 620.600,00 nel 2014 e € 561.200,00 nel 2015.

Si propone di condividere la proposta di contenimento come riportata nella documentazione allegata (Allegato B).

Si propone inoltre di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società nella documentazione allegata in merito al rispetto delle direttive di cui alla DGR 258/2013 e, tuttavia, di ribadire nel contempo la necessità di attenersi a quanto prescritto dal citato provvedimento Giuntale, dalla L.R. 39/2013 e dalla L.R. 47/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la LR 47/1975;

VISTA la LR 47/2012;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la LR 39/2013;

VISTA la DGR n. 258/2013;

VISTO lo statuto di Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTA la nota protocollo n 12137/14 del 11/06/2014 di comunicazione della convocazione dell'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (Allegato A);

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea (Allegato B);

delibera

1.       in merito al secondo punto all'ordine del giorno, per quanto riguarda le vertenze V2008/00744/Min (Vertenza Bain) e V2008/00519/Min (Vertenza Soveda) di votare in assemblea di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, fatte le opportune valutazioni in ordine al danno e alla sua imputabilità ex art. 2392 c.c., di procedere ai sensi dell'art. 2393 c.c., laddove l'organo rilevi gli estremi per agire, con la dovuta tempestività al fine di non pregiudicare l'azione per prescrizione dei termini;

2.       di trasmettere la documentazione ricevuta sulla vertenza V2008/00519/Min (Vertenza Soveda) da Veneto Sviluppo S.p.A. alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto;

3.       in merito al terzo punto all'ordine del giorno, di condividere la proposta di contenimento predisposta ai sensi della L.R. 39/2013, come riportata nella documentazione allegata (Allegato B);

4.       di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società nella documentazione allegata (Allegato B)in merito al rispetto delle direttive di cui alla DGR 258/2013 e, tuttavia, di ribadire nel contempo la necessità di attenersi a quanto prescritto dal citato provvedimento giuntale, dalla L.R. 39/2013 e dalla L.R. 47/2012;

5.       di trasmettere la presente deliberazione alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, quale organo giurisdizionale che ha attivato le due vertenze;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.       di pubblicare il presente provvedimento ad esclusione degli allegati sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati (omissis)

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