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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 70 del 18 luglio 2014


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1232 del 15 luglio 2014

DM 16 dicembre 2010, art. 16, comma 3. Deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003 - Allegato C), Capitolo 5. Rese produttive primi cicli vegetativi.

Note per la trasparenza

Come previsto dalle disposizioni che regolano il settore vitivinicolo ed in modo particolare la produzione viticola, con il presente provvedimento si definiscono le rese produttive dei vigneti nei primi anni dall’impianto o dal sovrainnesto di viti.

L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”, all’articolo 10 stabilisce siano determinati nei pertinenti disciplinari di produzione di ciascuna denominazione di origine e indicazione geografica tipica, i requisiti dei vigneti atti alla produzione di ogni tipologia di vino inclusa nei predetti disciplinari.

In particolare agli articoli 4 e 5 sono definiti per ciascuna tipologia di prodotto tutelata i volumi massimi di uva e quindi di vino ottenibili da ciascuna superficie idonea a produrre i vini designati con le predette denominazioni ed indicazioni.

Con il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, riguardante talune disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono stati disciplinati aspetti concernenti la tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo con riferimento alle superfici idonee alla produzione dei predetti vini ed alla relativa rivendicazione annuale, ai sensi della normativa comunitaria.

Nello specifico l’articolo 16 del predetto Decreto (Procedure per la verifica dell'idoneità dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO) prevede che le regioni identificano gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello Schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione, quali:

  • la delimitazione dei territori di produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS,
  • i limiti di altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno d’impianto, anno d’iscrizione, anno d’entrata in produzione, n. di ceppi, sesto, forma di allevamento, toponimo di vigna, altri elementi previsti dagli specifici disciplinari.

Riguardo alle procedure per la verifica dell’idoneità dei vigneti ai fini dell’iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO, il comma 3 così recita: “Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle specifiche DO (intese sia le DOP sia le IGP), le regioni possono stabilire l’anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l’età massima produttiva e le rese degli ultimi anni.”.

Infine il Decreto ministeriale 14 giugno 2012, relativo all’approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell’articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in coerenza con il quadro normativo nazionale che disciplina la produzione, designazione e quindi certificazione dei vini a DO e IG, prevede che:

  • i vigneti per i quali si chiede la certificazione o l’idoneità alla designazione con la pertinente DO o IG devono essere obbligatoriamente sottoposti al processo di controllo previsto dal rispettivo Piano dei controlli.,
  • per ciascun vigneto la produzione non debba superare quella stabilità dal pertinente disciplinare,
  • il conduttore è tenuto a caricare nei registri ufficiali la reale produzione ottenuta, fino al limite massimo stabilito.

Ne consegue che (il combinato disposto) il quadro normativo comunitario e nazionale, nel suo complesso, prevede che nella gestione dei vigneti atti alla produzione dei vini a DO e IG e quindi nell’applicare i pertinenti piani dei controlli, sia posta attenzione alla coerenza e compatibilità tra la reale produzione del singolo vigneto e i dati riportati nei diversi documenti ufficiali previsti dalla specifica normativa di settore.

Con la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 la Giunta Regionale ha istituito lo Schedario vitivinicolo veneto quale strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore vitivinicolo regionale, in esecuzione di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001.

Lo Schedario vitivinicolo veneto è lo strumento informatico e gestionale a cui fanno riferimento le strutture amministrative della Regione e degli enti ed organismi competenti al controllo delle diverse fasi produttive e delle imprese della filiera vitivinicola per ogni adempimento relativo al potenziale viticolo.

La deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 all’allegato C), primo comma del capitolo 5 prevede che la Direzione produzioni agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) determini le rese produttive unitarie a partire dal primo ciclo vegetativo di riferimento (impianto delle viti, sovrainnesto, ecc.) fino alla piena produzione.

Con l’adozione del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 la Regione Veneto ha dato applicazione da subito alle nuove disposizioni in materia di dichiarazione vitivinicola unificata, implementando taluni parametri di cui sopra nel sistema informativo gestionale dell’Organismo pagatore regionale - AVEPA, a cui l’Amministrazione regionale ha conferito l’incarico di dare esecuzione alla specifica materia.

Relativamente alle peculiarità produttive dell’ampia area viticola del nord-est, è da tenere presente che sono numerose le indicazioni geografiche tipiche che travalicano il territorio amministrativo della nostra regione.

Nello specifico le principali IGT, in relazione ai volumi imbottigliati e commercializzati soprattutto al di fuori del mercato nazionale, interessano territori che amministrativamente sono di pertinenza anche della limitrofa regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Proprio per far fronte a queste specificità sono stati individuati taluni parametri comuni tra i quali quelli relativi alle rese produttive e rivendicabili per i primi cicli vegetativi dall’anno d’impianto delle barbatelle.

A tal fine nei sistemi informativi dei rispettivi organismi pagatori, competenti alla ricezione ed elaborazione dei dati della dichiarazione vitivinicola unificata, è stata implementata la medesima scansione che prevede:

a)         nel caso di impianto delle viti (a radice nuda o in vasetto)

  • primo ciclo vegetativo                                          0%*
  • secondo ciclo vegetativo                                    60%*
  • terzo ciclo vegetativo                                       100%*

b)         nel caso di sovrainnesto

  • primo ciclo vegetativo                                          0%*
  • secondo ciclo vegetativo                                    60%*
  • terzo ciclo vegetativo                                       100%*

* % rispetto alla resa prevista dal disciplinare

Atteso che rispetto alle indicazioni geografiche, per le denominazioni di origine in relazione alle peculiarità dei propri vini tutelati, le scelte nella gestione delle superfici vitate atte a produrre detti vini, devono essere coerenti con gli standard quali quantitativi dei prodotti che vengono immessi al consumo con la pertinente denominazione.

È da tenere in considerazione altresì che gli elaborati del Consiglio per la ricerca e sperimentazione -in agricoltura - centro di ricerca per la viticoltura (CRA-VIT), hanno evidenziato come per talune tipologie di vini l’utilizzazione delle uve dei vigneti giovani non coincida con la normale entrata in produzione delle viti, ne consegue che nel sistema informativo di gestione del potenziale e quindi di rivendicazione delle produzioni, è necessario prevedere due parametri e cioè:

  • la percentuale della produzione massima di resa di uva ad ettaro, per singola superficie iscritta allo Schedario viticolo,
  • la percentuale della produzione massima rivendicabile ad ettaro.

La competente struttura regionale, riguardo a questo specifico argomento, sollecitata anche dai rappresentanti della filiera vitivinicola regionale e dai consorzi di tutela dei vini a DO, ha affrontato congiuntamente con i predetti organismi la tematica al fine di verificare in maniera esaustiva l’argomento e quindi di dar soluzione sia agli aspetti inerenti alla produzione dei vini IGT, sia alla problematica riguardante le specificità e le peculiarità territoriali di cui si deve tener conto nella produzione invece dei vini a DO.

Nel corso delle riunioni sono state prese in esame non solo le problematiche relative al comportamento vegeto-produttivo dei principali vitigni per uva da vino, ma sono stati tenuti in considerazione altresì gli effetti indotti da particolari situazioni geopedologiche e da particolari tecniche colturali e processi enologici tradizionali.

Tutto ciò comporta di conseguenza la necessità di rendere coerente le esigenze connesse con la produzione dei vini IGT, essenzialmente di interesse interregionale, con i parametri per la rivendicazione e certificazione delle denominazioni di origine, implementando nel sistema informativo di Avepa disposizioni che diano applicazione a quanto stabilito in particolare all’articolo 16 comma 3 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 inerente la Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;

Vista la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all’istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 “Istituzione dello schedario vitivinicolo veneto. Reg. CE 1493/1999. Decreto Ministeriale 27/03/2001, articolo 4.”;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 avente per oggetto “Settore vitivinicolo - Disposizioni per l’attuazione: Reg. (CE) 1493/99 e Reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002.”;

Visto il decreto n. 49 del 28 giugno 2012 “DM 16 dicembre 2010, art. 16, comma 3. Deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003 - Allegato C), Capitolo 5. Determinazione rese produttive.”, così come modificato dal decreto n. 52 del 4 luglio 2012;

Visti i decreti di riconoscimento e i relativi disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata ed a indicazione geografica tipica del Veneto;

Visto l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

delibera

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi di quanto previsto all’art. 16, c. 3, del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e all’allegato C), Capitolo 5 della deliberazione n. 2257/2003, che nel sistema informativo di Avepa siano inserite ai sensi della vigente normativa di cui al D.lgs n. 61/2010 ed ai fini del controllo e della rivendicazione delle uve atte alla produzione dei vini a DO ed IGT:
  1. la percentuale della produzione massima di resa di uva ad ettaro, per singola superficie iscritta allo Schedario viticolo,
  2. la percentuale della produzione massima rivendicabile ad ettaro, con riferimento ai primi cicli vegetativi della vite;
  1. di stabilire in conseguenza di quanto previsto al punto 1. che a partire dalla prossima vendemmia, la percentuale di produzione massima di uva di cui al punto 1. lettera a), ottenuta dalle superfici dei vigneti in coltura specializzata, con riferimento ai primi cicli vegetativi della vite, è quella riportata nella seguente tabella:

 

Percentuale della produzione massima di resa di uva ad ettaro

1- riferita ai primi cicli vegetativi della vite a partire da quello della messa a dimora delle barbatelle innestate e delle barbatelle innestate in vasetto

% resa

I° ciclo vegetativo

II° ciclo vegetativo

a partire dal III° ciclo vegetativo

0

60

100

2- riferita ai primi cicli vegetativi della vite a partire da quello del sovrainnesto

I° ciclo vegetativo

II° ciclo vegetativo

a partire dal III° ciclo vegetativo

0

60

100

 

  1. di stabilire in conseguenza di quanto previsto al punto 1. che a partire dalla prossima vendemmia, la percentuale di produzione massima rivendicabile ad ettaro di cui al punto 1. lettera b), ottenuta dalle superfici dei vigneti in coltura specializzata, con riferimento ai primi cicli vegetativi della vite, è la seguente:
  1. uve atte a produrre i vini IGT, quella stabilita al precedente punto 2.,
  2. uve atte a produrre i vini a DOCG/DOC, da definirsi in relazione alla specificità di ciascuna denominazione di origine; in assenza di specifica determinazione del competente consorzio di tutela, si applicano i parametri di cui al precedente punto 2.;
  1. di stabilire che il consorzio di tutela di ciascuna denominazione di origine è tenuto, in relazione a quanto previsto al punto 3, lettera b), di formulare specifiche indicazioni riguardo alla scansione della produzione massima rivendicabile riferita ai primi cicli vegetativi della vite per le diverse tipologie di prodotto previste dal pertinente disciplinare di produzione;
  2. di stabilire di conseguenza, che le precedenti disposizioni riguardanti lo specifico argomento sono da intendersi abrogate;
  3. di dare atto che la Sezione Competitività sistemi agroalimentari è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
  4. di stabilire che AVEPA è tenuta ad adottare proprie disposizioni affinché nel sistema informativo di gestione dello Schedario viticolo veneto siano recepite le disposizioni del presente provvedimento;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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