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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 70 del 18 luglio 2014


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1231 del 15 luglio 2014

D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4 DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Triennio 2014/2015-2016/2017.

Note per la trasparenza

su richiesta del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” e con il parere delle organizzazioni professionali di rappresentanza della filiera vitivinicola, si rinnova, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, la sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo Schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC Prosecco, fino alla campagna 2016/2017.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
-           decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 139/2011 e 140/2011;
-           istanza del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” del 30 aprile 2014 prot. n. 052/014.

L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il mercato del vino Prosecco, sia esso spumante che frizzante, designato con le diverse denominazioni di origine DOC e DOCG, rappresenta in volume e in valore uno degli asset principali del complesso comparto vitivinicolo nazionale.

Grazie all’espandersi dei consumi sia sui mercati tradizionali sia in quelli nuovi e più lontani, dalle Americhe fino al sud-est asiatico, ha fatto crescere l’interesse verso questo particolare prodotto che rappresenta in termini economici una delle principali voci dell’export enologico italiano.

Con il decreto ministeriale del 17 luglio 2009 è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco” e “Colli Asolani-Prosecco” o “Asolo-Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione.

Nel tempo la denominazione ha fatto registrare un trend positivo come poche altre realtà simili pur mantenendo le quotazioni dei vini base spumante su valori interessanti; ciò ha stimolato ad investire sul prodotto anche soggetti non imprenditori del settore, con la conseguenza che il potenziale viticolo è cresciuto velocemente e in maniera superiore alle capacità di espansione del mercato dei vini Prosecco.

Con decreto ministeriale del 22 marzo 2012 n. 6758 è stato riconosciuto il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Prosecco Doc.

Il D.lgs n. 61/2010 ha introdotto nuove disposizioni riguardo alla gestione delle denominazioni, tant’è che all’articolo 10, comma 4, autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, a disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO per conseguire l’equilibrio del mercato.

Il predetto Consorzio sulla scorta di uno specifico studio congiunturale prodotto dal Centro interdipartimentale di ricerca sulla viticoltura e l’enologia dell’Università di Padova -CIRVE-, che ha tenuto conto anche dei risultati dell’Osservatorio del distretto del Prosecco, ha ritenuto sussistessero le condizioni per dare applicazione a quanto previsto dal succitato decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, relativamente alla gestione delle denominazioni.

In data 20 giugno 2011 l’organismo interprofessionale che rappresenta la denominazione in oggetto, ha presentato alla Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Regione del Veneto apposita richiesta di limitazione all’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DO Prosecco.

L’istanza prevedeva l’adozione di un limite triennale all’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine controllata “Prosecco”, cioè fino al 31 luglio 2014, con l’obiettivo di attestare la superficie complessiva atta a produrre la predetta denominazione a 20.000 ettari, di cui 16.500 ricadenti in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia.

In relazione alla succitata richiesta e nel rispetto della tempistica imposta dalla normativa comunitaria, il Presidente della Regione del Veneto, avvalendosi delle facoltà previste dall’articolo 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, ha emanato i decreti n. 139 e n. 140, del 22 luglio 2011, riguardanti disposizioni urgenti in materia di sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”, provvedimenti che sono stati successivamente ratificati con le deliberazioni n. 1155 e n. 1156 del 26 luglio 2011.

Analoghe disposizioni sono state adottate dal Friuli Venezia Giulia con la deliberazione della Giunta regionale n. 1462 del 28 luglio 2011.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 3 agosto 2011 è stato istituito il tavolo tecnico dei vini Prosecco con finalità di monitoraggio, coordinamento e gestione delle diverse iniziative a sostegno di questa importante produzione regionale.

Sempre con riferimento all’iniziativa posta in essere con i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 139 e n. 140 del 22 luglio 2011, sono state adottate inoltre le seguenti deliberazione della Giunta regionale n. 1893 del 15 novembre 2011, n. 547 del 3 aprile 2012 e n. 274 del 5 marzo 2013 - così come modificata dalla deliberazione n. 403 del 25 marzo 2013 -, al fine di disciplinare sia l’evoluzione del potenziale della DOC “Prosecco” sia gli aspetti connessi con la designazione e presentazione degli altri vini che fanno riferimento al nome geografico “Prosecco” e cioè le DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, “Colli Asolani - Prosecco” o “Asolo - Prosecco” e la DOC “Colli Euganei “ con riferimento alla tipologia “Serprino”.

Tenuto conto dei risultati delle attività di monitoraggio inerenti il potenziale produttivo e la relativa produzione di uve e vini atti, nonché del trend di commercializzazione del “Prosecco”, il Consorzio di tutela ha ravvisato la necessità di mantenere anche per il triennio 2014/2015 - 2016/2017 la sospensione dell’idoneità alla rivendicazione alla DOC “Prosecco” per tutti gli impianti non ricompresi nel potenziale della denominazione di origine con riferimento al 31 luglio 2014.

Conseguentemente con nota del 30 aprile 2014 prot. n. 052/014 il predetto organismo interprofessionale, così come stabilito al punto 4 del DPGR n. 139/2011, ha chiesto alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto l’adozione di idonei provvedimenti.

La Regione Veneto ha pubblicato apposito avviso sul proprio Bollettino ufficiale, comunicandone i contenuti anche a tutti gli organismi di rappresentanza, analogamente si è comportata la Regione Friuli Venezia Giulia.

Nei limiti stabiliti dall’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 51 del 16 maggio 2014 non sono pervenute dagli organismi di rappresentanza ne da soggetti titolati osservazioni o controdeduzioni tali da riconsiderare la richiesta del succitato Consorzio.

Di conseguenza, atteso quanto sopra esposto, esaminata la documentazione prodotta in allegato alla richiesta, verificati gli elementi riguardanti il potenziale ed il relativo tasso di utilizzazione, tenuto conto altresì della dinamicità dei volumi certificati e degli indici di commercializzazione, si ritiene la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”, coerente con i dispositivi normativi e finalizzata alla stabilizzazione del mercato con l’obiettivo di assicurare il consumatore sugli attuali standard qualitativi dei prodotti commercializzati.

Al fine di una corretta gestione dei vini designati con le diverse denominazioni che fanno riferimento al nome geografico Prosecco, si ravvisa la necessità di procrastinare l’attività del comitato tecnico incaricato di coordinare e monitorare i potenziali produttivi della DOC “Prosecco”, delle DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, “Colli Asolani - Prosecco” o “Asolo - Prosecco” e della DOC “Colli Euganei “ con riferimento alla tipologia “Serprino”.

Conseguentemente si ritiene necessario prorogare l’efficacia delle disposizioni applicative ed interpretative adottate in attuazione, esecuzione ed interpretazione dei succitati Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 139/2011 e n. 140/2011, riguardanti il monitoraggio ed il controllo del potenziale e la relativa evoluzione, nonché la designazione e presentazione dei predetti vini fino al 31 luglio 2017.

Tenuto conto che anche la Regione Friuli Venezia Giulia sta adottando un analogo provvedimento di sospensione dell’iscrizione dei vigneti di Glera allo schedario viticolo, per il triennio indicato in precedenza, con riferimento al potenziale individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 1478 del 30 agosto 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE


Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l’altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, stabilisce all’articolo 230, paragrafo 1., che il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II del regolamento CE n. 1234/2017, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, così come modificato da ultimo dal regolamento CE n. 519/2013;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, incorporando nell’organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino;

Visto il regolamento CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l’altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

Visto, in particolare, l’articolo 10, comma 4, del D.lgs n. 61/2010 che autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio del mercato;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco” e “Colli Asolani-Prosecco” o “Asolo-Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni;

Visto il decreto del 22 aprile 2011 di modifica del Registro nazionale delle varietà di viti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 22 marzo 2012, con il quale il Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” è stato riconosciuto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.lgs n. 61/2010 ed incaricato di svolgere le funzioni previste dai commi 1 e 4 del citato articolo 17, per la denominazione “Prosecco”;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore n. 21450 del 31 luglio 2012, con il quale la Società VALORITALIA Srl è autorizzata a svolgere le attività di controllo di cui all’articolo 13, del D.lgs n. 61/2010 sui vini a DOC “Prosecco”;

Vista la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo - Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”;

Preso atto che la deliberazione n. 2257/2003, al punto 16 prevede nello specifico che la Regione, in relazione ai vini di qualità (vqprd), possa determinare sulla base dell’andamento del mercato:

  • le potenzialità di incremento quantitativo per ogni tipologia;
  • le aree a cui destinare gli eventuali incrementi produttivi previsti;
  • i limiti massimi di incremento di superficie attribuibile;
  • gli incrementi produttivi di ciascuna tipologia;
  • adottare a tal fine apposito documento di programmazione relativo all’evoluzione di ciascuna denominazione di origine dei vini veneti di qualità;

Vista la deliberazione n. 838 del 28 marzo 2006 relativa al “Programma straordinario di riallineamento delle dichiarazioni delle superfici vitate e di aggiornamento dello schedario viticolo veneto”;

Vista la deliberazione n. 2442 del 16 settembre 2008 riguardante le “Iniziative per la valorizzazione e la tutela del termine Prosecco”;

Vista la deliberazione n. 1155 del 26 luglio 2011, avente per oggetto: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 22 luglio 2011 avente per oggetto: <<D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4 DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC “Prosecco”. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”>>;

Vista la successiva deliberazione n. 1156 del 26 luglio 2011, avente per oggetto: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 22 luglio 2011 avente per oggetto: <<D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC “Prosecco”. Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC “Prosecco”. Disposizioni applicative per gestione Schedario viticolo veneto.>>;

Viste le deliberazioni n. 1375 del 3 agosto 2011, n. 1893 del 15 novembre 2011, n. 547 del 3 aprile 2012 e n. 274 del 5 marzo 2013 -così come modificata dalla deliberazione n. 403 del 25 marzo 2013-, riguardanti disposizioni applicative ed interpretative della misura adotta dai Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 139/2011 e n. 140/2011 (ratificati rispettivamente dalle deliberazioni n. 1155/2011 e n. 1156/2011);

Viste le deliberazioni della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1462 del 28 luglio 2011 e n. 1478 del 30 agosto 2013, inerenti la sospensione dell’iscrizione dei vigneti della varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “Prosecco”, fino alla campagna 2013/2014;

Vista la nota del 30 aprile 2014 con la quale il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” chiede la prosecuzione delle disposizioni relative al limite temporaneo all’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “Prosecco”;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Viste le comunicazioni delle organizzazioni regionali di categoria interessate alla produzione del predetto vino;

Vista la comunicazione della Sezione competitività sistemi agroalimentari pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 16 maggio 2014 n. 51, con la quale la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco è stata fatta conoscere agli operatori della filiera, prevedendo che eventuali istanze e controdeduzioni possano essere presentate alla medesima Sezione entro il 16 giugno 2014;

ATTESO che nei termini stabiliti dalla comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto non sono pervenute dagli organismi di rappresentanza ne da soggetti titolati osservazioni o controdeduzioni tali da riconsiderare la richiesta del succitato Consorzio di sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini “Prosecco” per il triennio dalla campagna 2014/2015 fino alla campagna 2016/2017;

Preso atto che le organizzazioni professionali di categoria, così come richiesto dall’articolo 12, comma 4 del D.lgs n. 61/2010, hanno espresso parere favorevole in merito alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini “Prosecco”;

Preso atto che il Consorzio per la tutela dei vini “Prosecco” e le Organizzazioni di categorie che hanno aderito all’iniziativa sono ampiamente rappresentative dell’interesse dell’intera filiera produttiva dei vini “Prosecco” DOC;

Ritenuto pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per dar attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini “Prosecco” in quanto è coerente con la vigente normativa e le linee programmatiche della Regione per lo sviluppo del settore vitivinicolo;

Visto l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.".

delibera

  1. di approvare, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia e per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”, fatta propria dagli organismi di rappresentanza della filiera vitivinicola, di limitare fino alla campagna 2016/2017 l’iscrizione dei vigneti della varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “Prosecco”, con riferimento ad una superficie complessiva stabilita per il Veneto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139/2011 e per il Friuli Venezia Giulia dalla Deliberazione della Giunta regionale del 30 agosto 2013 n. 1478, giusto quanto previsto dall’articolo 12, comma 4 del D.lgs n. 61/2010 e dall’articolo 4 comma 4 del disciplinare di produzione della predetta denominazione;
  2. di stabilire, in conseguenza di quanto previsto dal citato al punto 1, che a ciascun conduttore registrato allo Schedario viticolo veneto verrà attribuito il proprio potenziale produttivo di riferimento riguardante la varietà Glera, idoneo a produrre uva atta ad essere elaborata per la produzione di vini DOC “Prosecco”, calcolato con riferimento ai dati delle superfici e dei diritti registrati alla del 31 luglio 2014, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140/2011 e successivi provvedimenti applicativi;
  3. di stabilire che ciascun viticoltore, in relazione al potenziale che gli è stato attribuito secondo le modalità previste al punto 2, non potrà durante il periodo di cui si fa riferimento al punto 1, rivendicare un quantitativo di uve superiore al proprio potenziale produttivo di riferimento attribuito da AVEPA, anche se la sua superficie in conduzione a Glera abbia una potenzialità maggiore;
  4. di stabilire, sempre per le motivazioni esposte in premessa e in attuazione di quanto previsto al punto 1, che le disposizioni applicative ed interpretative dei provvedimenti citati in premessa ed adottati in esecuzione di succitati Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 139/2011 e n. 140/2011, riguardanti il monitoraggio e l’adeguamento del potenziale viticolo, il controllo e la designazione e presentazione dei vini continuano ad esplicare i propri effetti fino al 31 luglio 2017;
  5. di stabilire che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” è tenuto a produrre entro il 30 settembre 2015 e il 30 settembre 2016 dettagliate relazioni sullo stato di evoluzione della relativa denominazione con riferimento alle campagne vitivinicole rispettivamente 2014/2015 e 2015/2016;
  6. di stabilire che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” è tenuto a pronunciarsi entro il 30 aprile 2017 su eventuali ulteriori limitazioni circa l’evoluzione potenziale produttivo della denominazione “Prosecco”;
  7. di stabilire che qualora l’evoluzione degli impianti sia tale da configurare una superficie inferiore a quanto stabilito al punto 1, possono essere autorizzati limitati aumenti del potenziale produttivo aziendale di riferimento, generati con priorità da diritti di reimpianto propri, secondo criteri e priorità da determinarsi;
  8. di stabilire altresì, sempre in relazione a quanto evidenziato in premessa, che la Sezione competitività sistemi agroalimentari del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, è incaricata di adottare, qualora si verificassero le necessità, provvedimenti applicativi ed esplicativi al fine di assicurare la esaustiva attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento;
  9. di stabilire che a fronte di eventuali stati congiunturali del mercato del vino che dovessero richiedere una diversa modulazione rispetto a quanto previsto al punto 1, su richiesta del predetto Consorzio saranno adottate apposite disposizioni d’intesa con la regione Friuli Venezia Giulia;
  10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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