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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 70 del 18 luglio 2014


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1125 del 01 luglio 2014

Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2015-2016. Linee guida. (D.Lgs. 112/1998, art. 138).

Note per la trasparenza

Nell'esercizio delle competenze delegate alla Regione dall'art. 138 del D.Lgs. 112/1998, si propongono all'approvazione della Giunta regionale le linee guida per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la razionalizzazione e l'armonizzazione dell'offerta formativa sul territorio regionale.

L'Assessore regionale Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con la Legge n. 59 del 1997 (cd. Legge Bassanini) è stato avviato, a Costituzione invariata, il processo di devoluzione di funzioni amministrative ai livelli di governo più vicini agli interessi dei cittadini da amministrare. Con questa riforma è stato realizzato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ora espressamente enunciati dall'art. 118 della Costituzione, il più ampio decentramento amministrativo in favore di Comuni, Province e Regioni.

Con gli artt. 135-139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, emanato sulla base della Legge Bassanini citata, sono state conferite a Regioni ed Enti Locali le funzioni amministrative in materia d'istruzione. In particolare, l'art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 1998, ferma la competenza dello Stato per quanto riguarda la definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica, ha delegato alla Regione la funzione di "programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale" e di pianificazione "della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili." L'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998 ha delegato alle Province, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, e ai Comuni, per quanto riguarda gli altri gradi d'istruzione, "la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole in attuazione degli strumenti di pianificazione.".

In tema di dimensionamento e con riferimento all'autonomia scolastica il Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013, convertito dalla Legge n. 128 dell'08/11/2013 prevede che "a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5bis del presente articolo (ossia dell'art. 19 della Legge n. 111 del 15/07/2011 di conversione del Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011). Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5bis"..

La mancata stipula dell'accordo e la conseguente mancata predisposizione del Decreto Interministeriale comporterebbe il permanere delle disposizioni dei citati commi 5 e 5bis dell'art. 19 della Legge 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero di alunni per autonomia scolastica, pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Giova ricordare che nel processo di riordino avviato dalla Legge 07/04/2014, n. 56, le Province, come ridisegnate dalla norma in questione, continuano ad esercitare le funzioni di "programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale" (art. 85, lett. c).

La Regione del Veneto, partendo dal piano adottato con DGR 407/2000, ha apportato negli anni, con successive deliberazioni (si ricorda l'ultima DGR n. 2827/2013), le modifiche ritenute necessarie al fine di determinare progressivamente il livello ottimale di erogazione del servizio in rapporto ai vari fattori di riferimento (numero di studenti, consistenza numerica nei plessi, ecc.) previsti dalla norma.

Con l'adozione delle "linee guida", allegate alla presente deliberazione (Allegato A), la Regione dà formalmente avvio al procedimento per la definizione del dimensionamento per l'Anno Scolastico (A.S.) 2015-2016, e in particolare:

-    detta gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento e l'offerta formativa;

-    stila il calendario delle operazioni, prevedendo due distinti atti per l'approvazione dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico;

-    stabilisce di adottare le modifiche al piano regionale sulla base delle indicazioni dei Comuni e delle Province espresse mediante proprie deliberazioni;

-    dà indicazioni per il riconoscimento dei futuri assetti dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), istituiti dalla Legge n. 296 del 2006 (cd. Finanziaria per il 2007) e disciplinati, con D.P.R. n. 263 del 29/10/2012.

In linea con le direttive assunte, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 233 del 1998, dalla Giunta regionale con la DGR/CR n. 90 del 1998 "Indirizzi di programmazione e criteri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" che prevedono al punto 1.4 la concorrenza "alla definizione dei piani tutti i soggetti istituzionali, produttivi, culturali e formative" e che "saranno assicurate forme efficaci di partecipazione e di coinvolgimento delle rappresentanze sia degli enti locali che dei soggetti scolastici interessati in un ampio quadro i concertazione e di confronto di livello locale", nell'adottare queste nuove "linee guida" la Regione ha ricercato il massimo coinvolgimento delle Istituzioni presenti nel territorio Veneto: in particolare l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), le Province, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nonché le Parti Sociali, per garantire scelte condivise riguardanti il nuovo dimensionamento e la razionalizzazione dell'offerta formativa. Queste scelte hanno infatti una immediata ricaduta sui servizi che devono essere programmati dagli Enti Locali (servizi di mensa, trasporti ecc...), pertanto la risposta alle esigenze programmatiche del territorio deve risultare strutturata secondo l'organizzazione operativa attivabile da parte degli Enti coinvolti.

In ragione della specificità del territorio montano, considerate le problematiche economiche e demografiche che interessano queste comunità, si conferma che anche nell'A.S. 2015-2016 non saranno operate, per quanto possibile, chiusure di plessi nei Comuni montani affinché sia assicurata alle popolazioni che vi risiedono la fruibilità dei servizi d'istruzione. Già negli anni scorsi i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, hanno chiesto il mantenimento di almeno un ordine di scuola in ogni Comune. Si è a tal fine proposto che il calcolo del numero di classi avvenga per bacino anziché per singola scuola e che il calcolo delle ore del personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (ATA) venga effettuato in base alle ore di reale utilizzo degli edifici anziché per il loro numero. Poiché analoghe criticità territoriali possono essere riscontrate anche nei Comuni non classificati montani, ma di fatto assimilabili a quelli montani, si propone di applicare i criteri utilizzati per il dimensionamento delle scuole dei Comuni montani anche alle istituzioni site nelle aree assimilate, pur in assenza di riscontri specifici nell'attuale normativa.

Si propone pertanto, di avviare il dimensionamento dell'A.S. 2015-2016 sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale le "Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e l'offerta formativa per l'A.S. 2015-2016" riportate nell'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituiscono parte sostanziale.

Si propone inoltre che l'analisi della documentazione che perverrà da parte degli Enti Locali venga effettuata, in fase istruttoria, da una commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'USRV, nominata con decreto del Direttore della Sezione Istruzione.

Si è ritenuto infine di riproporre, per facilitare l'attività istruttoria degli Enti Locali, l'utilizzo delle schede informative approvate con l'Allegato B della DGR n. 1197 del 25/06/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 112/1998, artt. 136, 138 e 139;

VISTA la Legge Costituzionale 3/2001;

VISTA la Legge 53/2003;

VISTA la Legge Costituzionale 200/2004;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la L.R. 17 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;

VISTA la DGR 1197/2012 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2013-2014. Linee - guida";

VISTA la DGR 2827/2013 "Dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2014-2015. (D.Lgs. 112/1998 e L.R. 11/2001) e precisazioni su D.G.R. n. 2219 del 3 dicembre 2013.";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012;

VISTO il Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013, convertito dalla Legge n. 128 dell' 08/11/2013;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1.    di stabilire che quanto in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2.    di adottare le linee guida per l'Anno Scolastico 2015-2016 che costituiscono l'Allegato A al presente provvedimento e ne formano parte integrante, in materia di dimensionamento scolastico e di nuova offerta formativa per le scuole secondarie di secondo grado;

3.    di stabilire che l'analisi della documentazione che perverrà da parte degli Enti Locali sarà effettuata, in fase istruttoria, da una commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'USRV, nominata con decreto del Direttore della Sezione Istruzione;

4.    di demandare al Direttore della Sezione Istruzione l'adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato;

5.    di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

6.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.    di trasmettere il presente provvedimento all'USRV;

8.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/istruzione

(seguono allegati)

1125_AllegatoA_277603.pdf

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