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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 22 luglio 2014


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1056 del 24 giugno 2014

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi alle fusioni di comuni. L.R. n. 18 del 27.04.2012.

Note per la trasparenza

Il provvedimento prevede la definizione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore dei comuni istituiti a seguito del procedimento di fusione al fine di contribuire alle spese sostenute dagli Enti nei processi di unificazione e di riorganizzazione.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Le Autonomie Locali sono interessate da un processo di rinnovamento coerentemente con un disegno di riordino territoriale scaturito dal quadro di riforme legislative nazionali che mosso dall'esigenza di una razionalizzazione della spesa pubblica, ha messo in atto una ridefinizione della governance con la necessità per l'ente locale di operare una ridefinizione del ruolo e degli aspetti organizzativi per l'esercizio delle funzioni di competenza.

In un momento storico di crescente difficoltà finanziaria per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da vincoli stringenti di finanza statale, assumono rilevanza le iniziative di sviluppo integrato del territorio capaci di individuare ambiti istituzionali nuovi e più allargati. L'istituto della fusione di comuni rappresenta senz'altro una forma di riordino peculiare per la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei governi locali.

La L.R. n. 18 approvata il 27 aprile 2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" all'art. 1 stabilisce che la Regione "valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i Comuni, promuovendo, in particolare lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di comuni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti". In particolare l'art. 9 della legge regionale n. 18/2012 prevede che nel riparto delle risorse disponibili, sia data preferenza per le fusioni rispetto alle forme associative.

Risulta quindi fondamentale agevolare lo sviluppo volontario di forme avanzate di integrazione fra amministrazioni comunali non solo per svolgere in maniera efficace le funzioni associate ad esse assegnate ma per rispondere all'esigenza di una "adeguatezza" anche dimensionale dei singoli comuni. Negli ultimi tempi si è registrato un forte incremento nell'utilizzo dello studio di fattibilità, cofinanziato dalla Regione, per supportare l'avvio dei processi di fusione, per aprire un confronto con le comunità locali sulle opportunità di uno sviluppo integrato del territorio, con la costituzione di ambiti istituzionali di più ampio respiro, che sta coinvolgendo non solamente i "piccoli comuni" ma anche amministrazioni di medie dimensioni demografiche. Nell'ambito delle esperienze in corso nella nostra Regione è rilevante il numero dei processi di fusione che hanno avuto una loro formalizzazione attraverso referendum consultivo; di questi, due hanno avuto esito positivo: con L.R. n. 24 del 24/12/2013 è stato istituito il nuovo comune di Quero Vas (BL) a seguito della fusione dei comuni di Quero e Vas della provincia di Belluno e con L.R. n. 9 del 21/02/2014 è stato istituito il nuovo comune di Longarone (BL) a seguito della fusione dei comuni di Castellavazzo e Longarone, sempre in Provincia di Belluno.

Il Piano di Riordino territoriale, previsto dalla L.R. n. 18/2012 e approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013, riserva una parte importante all'incentivazione finanziaria a favore delle gestioni associate e in particolare prevede specifici contributi per le fusioni di comuni. In particolare, al punto 4.6 dell'Allegato B della DGR 1417 del 6/08/2013, si prevede la concessione di un contributo straordinario a favore del comune derivante da fusione da assegnarsi l'anno finanziario successivo alla legge regionale istitutiva del nuovo comune, con priorità rispetto all'assegnazione degli altri contributi destinati alle forme associative. La Giunta Regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione Autonomie locali e nei limiti dello stanziamento nel bilancio regionale, stabilisce l'ammontare del contributo straordinario, da assegnarsi in relazione ai seguenti parametri:

  • numero comuni
  • popolazione dei comuni interessati
  • spese correnti degli enti risultanti dai dati del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente alla fusione.

Considerato che il nuovo comune di Longarone derivante dalla fusione dei Comuni di Castellavazzo e Longarone è stato istituito con la L.R. n. 9 del 21 febbraio 2014, si ritiene opportuno far rientrare anche questa fusione nel beneficio regionale a valere sullo stanziamento del Bilancio 2014, in deroga alle disposizioni citate di cui alla DGR n. 1417/2013. Invero, in un contesto caratterizzato dalle note difficoltà finanziarie, è importante valorizzare questa esperienza, garantendo al Comune il sostegno nella delicata fase di unificazione e riorganizzazione.

Premesso quanto sopra, ai fini della copertura della spesa, si propone di determinare a carico del capitolo 101742 del Bilancio per l'esercizio in corso, una quota di € 700.000,00 pari all'importo massimo impegnabile. Qualora sulla base dei parametri sotto indicati si determinasse un impegno inferiore al medesimo, l'importo non impegnato per le fusioni potrà essere destinato, in base di ulteriori provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in attuazione della LR 18/2012, ad incrementare le risorse regionali disponibili per gli incentivi alle forme associative.

Si ritiene necessario, pertanto, stabilire i criteri e le modalità per beneficiare dei contributi per fusioni a valere sulle risorse stanziate nel bilancio 2014, nonché la determinazione dell'ammontare massimo concedibile del contributo straordinario destinato a concorrere alle spese sostenute per l'unificazione delle strutture e dei servizi a seguito dell'istituzione del nuovo Comune.

1.   Soggetti beneficiari per l'anno 2014.

Nei limiti di stanziamento di bilancio, ai comuni di nuova istituzione a seguito di fusione decorrente entro l'1/03/2014, viene concesso un contributo straordinario una tantum destinato a concorrere alle spese sostenute per la riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali e strumentali all'avvio della gestione unitaria delle funzioni e dei servizi comunali.

2.   Determinazione entità del contributo

L'importo del contributo straordinario è determinato sommando le quote quantificate in base ai seguenti parametri individuati nella tabella:

  • numero dei comuni estinti con la fusione;
  • entità della popolazione del nuovo comune, prendendo a riferimento l'ultimo dato demografico ISTAT disponibile;
  • volume delle spese correnti ricavate dai rendiconti consuntivi approvati dai comuni e riferiti all'esercizio antecedente la legge di fusione.

 

Parametri

Importo contributo

Numero di Comuni

€ 100.000,00 per Comune con un massimo di
€ 200.000,00

Popolazione nuovo comune

€ 10,00 per abitante con un massimo di
€ 50.000,00

Spesa corrente

€ 50.000,00 in misura fissa a cui si aggiunge l'aliquota dello 0,5% da applicare sulle spese correnti, con un importo massimo di contributo di € 100.000,00

 

3.    Modalità di accesso e assegnazione

Per accedere al contributo regionale, i comuni dovranno produrre, su richiesta dei competenti uffici regionali, la documentazione comprovante le spese correnti risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.

L'assegnazione del contributo, con impegno a carico del capitolo 101742 del Bilancio per l'esercizio in corso, che presenta disponibilità, viene demandata al Direttore Responsabile della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi che provvederà con propri decreti a quantificarne e liquidarne l'importo sulla base dei predetti criteri.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto legge 78/2010, così come convertito;

VISTO il decreto legge 95/2012, così come convertito;

VISTA legge regionale 27 aprile 2012, n. 18;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge 244/2007;

VISTA la DGR n. 1417 del 6 agosto 2013 ;

VISTA la legge regionale n. 12 del 2 aprile 2014;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 13 giugno 2014.

delibera

1.       di approvare, per l'anno 2014, i criteri e le modalità in premessa indicati per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari ai Comuni istituiti a seguito della fusione di Comuni;

2.       di determinare in €.700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore regionale delle Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del bilancio 2014 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni" (art.10 c. 1 lett. a L.R. n. 18/2012);

3.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4.       di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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