Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 11 luglio 2014


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1035 del 24 giugno 2014

Approvazione delle Direttive per l'applicazione della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e s.m.i. "Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro".

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento vengono approvate, a seguito della modifica delle legge regionale di settore n. 2/2003 operata con la legge regionale 7 giugno 2013 n. 10, le nuove Direttive recanti disposizioni per l'applicazione della legge.
Viene contestualmente disposta l'abrogazione delle Direttive ad oggi vigenti, approvate con D.G.R. n. 2785 del 22 settembre 2009 e successivamente modificate con D.G.R. n. 191 del 22 febbraio 2011, con D.G.R. n. 803 del 7 maggio 2012 e con D.G.R. n. 235 del 26 febbraio 2013.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 è stata dettata la disciplina di una serie di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di origine.

Con legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 sono state apportate significative modifiche alla suindicata legge di settore, alla luce del profondo cambiamento del contesto socio-economico mondiale degli ultimi anni, cambiamento che ha avuto una diretta incidenza anche sulla natura e sull'andamento dei flussi migratori.

Tra le più rilevanti novità si ricorda l'estensione alla quinta generazione di emigrati veneti dell'ambito dei destinatari delle iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, di soggiorni, turismo sociale e scambi rivolti ai corregionali residenti all'estero; la modifica della composizione della Consulta dei veneti nel mondo, organo consultivo disciplinato dall'art. 16 della legge, mediante l'allargamento della rappresentanza della base associazionistica; l'istituzionalizzazione dell'organizzazione dell'annuale Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero, riconoscendo per tal via all'evento un ruolo fondamentale nella partecipazione dei giovani in seno alla realtà dell'associazionismo in termini di iniziative, idee e proposte. Per quanto attiene all'associazionismo, è stata poi prevista la corresponsione di un contributo per spese di funzionamento anche a favore delle associazioni venete iscritte al registro regionale, in analogia a quanto già stabilito per i Comitati iscritti; è stato inoltre ridotto da cento a cinquanta il numero minimo dei soci necessario per l'iscrizione dei circoli al relativo registro regionale. Infine, con la legge di novellazione, la Regione ha avocato a sé la competenza, prima comunale, di concedere contributi per facilitare il rientro in Veneto dei veneti emigrati e dei loro discendenti.

L'accesso ai benefici regionali di cui alla normativa di settore è, allo stato, regolamentato dalle disposizioni dettate con la D.G.R. n. 2785 del 22 settembre 2009, che ha trovato attuazione a decorrere dal 1 gennaio 2010 in sostituzione della precedente circolare presidenziale n. 6/2003. Essa detta disposizioni esplicative ed attuative della legge, con riguardo ai suoi singoli articoli. Nel tempo, tuttavia, ha subito alcune non sostanziali modifiche, con D.G.R. n. 191/2011 e con D.G.R. n. 235/2013. Inoltre, in relazione a specifici provvedimenti concessori, in particolare per la realizzazione di interventi in materia di formazione, sono state dettate con D.G.R.n. 803 del 7 maggio 2012 specifiche disposizioni regolamentari che hanno parimenti innovato e integrato per l'anno 2012 alcune disposizioni di cui alla succitata D.G.R. n.2785/2009.

La quantità considerevole di modifiche normative intervenute, dunque, rende necessaria una rivisitazione generale delle Direttive attualmente vigenti, applicative della legge in questione.

Con le nuove Direttive, contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, da un lato si intende ribadire l'attuale disciplina, dettando delle disposizioni dal contenuto più chiaro e articolato; dall'altro si vuole invece innovare determinati aspetti, adeguandoli anche alle modifiche apportate alla legge.

Infatti, vengono introdotte disposizioni di carattere generale, trasversali ai principali interventi contemplati dalla legge a favore dei veneti nel mondo, nonchè disposizioni attinenti agli aspetti gestionali, finanziari e rendicontali delle suddette attività.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;

Vista la D.G.R. n. 2785 del 22 settembre 2009;

Vista la D.G.R. n. 191 del 22 febbraio 2011;

Vista la D.G.R. n. 803 del 7 maggio 2012;

Vista la D.G.R. n. 235 del 26 febbraio 2013;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.       di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare, per i motivi citati in premessa, le Direttive recanti disposizioni per l'applicazione della legge regionale n. 2/2003, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10, contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

3.       di abrogare, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, la D.G.R. n. 2785/2009, come modificata dalle successive deliberazioni di Giunta n. 191/2011, n. 803/2012 e n. 235/2013;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di incaricare il Direttore della Sezione Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

6.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1035_AllegatoA_277279.pdf

Torna indietro