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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 11 luglio 2014


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1031 del 24 giugno 2014

Approvazione nuovi termini di adeguamento per lo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue di Vigonza e di Tombolo-Onara. Salvaguardia della Laguna di Venezia. D.M. 30.07.1999.

Note per la trasparenza

I limiti delle concentrazioni allo scarico dei depuratori con recapito nelle acque superficiali del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia sono più restrittivi di quelli ordinariamente previsti dal Piano di Tutela delle Acque (che fa salva la Legislazione Speciale per Venezia). In base all'istanza di ETRA S.p.A., Ente gestore del Sistema Idrico Integrato nei Comuni di Vigonza e di Tombolo, viene concessa una proroga dei termini per l'adeguamento ai parametri previsti dal D.M. 30.07.1999, al fine di consentire l'ultimazione dei lavori programmati.

Il Presidente Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il Decreto Interministeriale 30.07.1999 ha stabilito i limiti di concentrazione per gli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del Bacino Scolante.

Detto Decreto fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi (ex art. 1, punto 3) nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del relativo Bacino Scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al medesimo Decreto) i limiti di accettabilità allo scarico.

Il D.M. 23.04.1998, al punto 6, comma 7, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali, la D.G.R. 22.06.2001, n. 1634 ha sancito che i titolari degli impianti pubblici di depurazione che recapitavano i reflui nel bacino scolante (tra i quali E.T.R.A. S.p.A., ente gestore dei depuratori di Vigonza (PD) e di Tombolo (PD)), dovevano presentare alla Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento degli scarichi, almeno a livello di progettazione preliminare, da cui emergessero in maniera precisa i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento al citato Decreto Ministeriale. Nel periodo transitorio, gli impianti dovevano continuare a rispettare i valori-limite indicati nella Tabella allegata al D.P.R. n. 962/1973 e recepita nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (approvato con il P.C.R. 01.09.1989, n. 962), oppure limiti diversi, più restrittivi eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico.

Le Amministrazioni e gli Enti competenti, titolari della gestione degli impianti di depurazione pubblici recapitanti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, hanno ottemperato alle indicazioni della Giunta Regionale ed hanno provveduto ad inviare in Regione gli elaborati progettuali relativi agli interventi di adeguamento.

Per quanto attiene il depuratore di Vigonza (PD), si rileva che nel 1995 veniva predisposto il progetto per l'ampliamento dell'impianto, che doveva costituire la principale piattaforma dell'assetto depurativo dell'ex Consorzio Tergola, successivamente confluito in SETA S.p.A. ed quindi in E.T.R.A. S.p.A. (dal 01.01.2006). Tale progetto venne approvato sulla base del Parere della Commissione Tecnica Regionale-Sezione Ambiente, espresso nell'adunanza del 13.07.1995, con il Voto n. 2249, cui ha fatto seguito il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente 06.11.1995, n. 2267.

Il progetto prevedeva il potenziamento dell'impianto fino a 70.000 Abitanti Equivalenti e la realizzazione della diversione dello scarico dal Rio Fiumicello (tramite una tubazione con recapito delle acque nella Laguna di Venezia) nel fiume Brenta.

Per l'adeguamento del depuratore in oggetto E.T.R.A. S.p.A. ha ottenuto finanziamenti regionali a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.

Il progetto definitivo di "Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico nel fiume Brenta (P313)" veniva esposto alla C.T.R.A. che lo approvava in linea tecnico ed economica con il Parere 27.01.2005 n. 3283.

Peraltro, E.T.R.A. S.p.A., nel corso degli anni, ha sottoposto periodicamente alla Regione istanze motivate di proroga dei termini di adeguamento dell'impianto di Vigonza ai limiti di concentrazione dello scarico al D.M. 30.07.99 che, dopo essere state sottoposte alla valutazione della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente, sono state accolte, così come risulta dal seguente prospetto riepilogativo.

Impianto di Vigonza (PD) - C.U.P.: H46F04000060002.

Deroghe al termine di adeguamento dello scarico al D.M. 30.07.99

Parere C.T.R.A.

Motivazioni

D.G.R.

Termine adeguamento

06.12.2001 n. 3064

Presentato il Piano-Programma di adeguamento. Si rinviava ad una successiva approvazione per la progettazione definitiva.

21.12.2001 n. 3749

31.12.2003

04.12.2003 n. 3178

Presentato il Progetto preliminare. Era richiesta una deroga per le successive fasi di progettazione e realizzazione degli adeguamenti. Veniva prevista la diversione dello scarico nel fiume Brenta. Realizzazione di condotta DN 1200. Conclusione dei lavori prevista entro il 31.12.2006.

06.02.2004 n. 283

31.12.2005

15.12.2005 n. 3351

Il progetto definitivo aveva ottenuto Parere favorevole della CTRA 27.01.2005 n. 3283. (Condotte DN 800 L=70 m; DN 600 ed L=1470 m; DN 300 ed L=60 m; Qmax = 400 l/s). La progettazione esecutiva doveva essere ultimata entro il 31.12.2005 ed i lavori ultimati il 31.12.2007 (nota SETA 07.10.2005 prot. n. 27765).

30.12.2005 n. 4370

30.06.2008

02.04.2008 n. 3515

Ritardi causati dalla necessità di concordare tra gli Enti la suddivisione delle relative competenze. Le indennità di esproprio non erano sufficienti ad acquisire tutte le aree previste dal progetto. L'iter espropriativo non era concluso. Si prevedeva che l'appalto dei lavori non potesse avvenire prima di un anno e mezzo (giugno 2009). (Nota ETRA 03.12.2007 prot. n. 49261).

15.07.2008 n. 1957

31.12.2010

30.11.2011

n. 3705

Difficoltà nell'individuazione dell'Autorità competente a dichiarare la pubblica utilità (Decreto Dirigente Direzione Progetto Venezia 01.02.2007 n. 17). Aumento generalizzato dei prezzi di mercato che hanno reso necessaria la rivisitazione del progetto. Modifiche al tracciato della condotta di diversione dello scarico. Realizzazione di un'area di espansione del Rio Fiumicello per la riduzione del rischio idraulico, in base ad una istanza del Consorzio di Bonifica

27.01.2011

n. 69

31.12.2013


ETRA S.p.A., con nota del 02.12.2013, prot. n. 79216 ha chiesto una ulteriore proroga, al 31.12.2015, dei termini di adeguamento dell'impianto di Vigonza, ai limiti fissati dal DM 30.07.1999, per tutti i parametri chimico - fisici - biologici.

La Direzione Regionale Progetto Venezia, con nota 23.12.2013, prot. n. 564102 ha chiesto chiarimenti in ordine alle motivazioni del ritardo. ETRA S.p.A. ha dato riscontro con nota datata 10.01.2014, prot. n. 2467, in cui si evidenziava che i ritardi sono stati causati: dal recepimento delle richieste del Comune di Vigonza di modifica del tracciato di posa della condotta di recapito nel fiume Brenta; dal recepimento delle prescrizioni del Genio Civile di Padova; dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica dal Comune di Vigonza; dalla riapprovazione del progetto, dopo le accennate richieste e prescrizioni, da parte del Genio Civile di Padova e del Comune di Vigonza.

L'istanza di proroga è stata illustrata alla Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente del 14.04.2014 (prima adunanza utile in seguito alla riorganizzazione amministrativa della Regione operata dalla L.R. 31.12.2012 n. 54 e della D.G.R. 25.11.2013 n. 2140), che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, all'accoglimento dell'istanza di proroga, con il Parere n. 3910, Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Sulla base del Parere della CTRA del 14.04.2014 n. 3910, si ritiene di accogliere la richiesta di proroga dei termini di adeguamento dell'impianto di depurazione pubblico di Vigonza, fissando il nuovo termine al 31.12.2015.

Per quanto attiene al depuratore biologico di Tombolo-Onara (ubicato in via Campolongo in Comune di Tombolo), il progetto generale di adeguamento dell'impianto (2^ Cat., 12.000 a.e.), è stato approvato con D.G.R. 17.10.2006, n. 3193 (che ha fatto proprio il Parere C.T.R.A. 11.05.06, n. 3377), prevedendo la dismissione del depuratore di Tombolo ed il recapito dei liquami al depuratore di Cittadella che dovrà, perciò, essere ampliato (da 62.000 a.e. a 75.000 a.e, 1^ Categoria). Lo scarico del depuratore di Cittadella avviene nella Roggia Sansughe e quindi con recapito nel Brenta, all'esterno del Bacino Scolante. Conseguentemente, l'attivazione del collegamento della fognatura di Tombolo all'impianto di Cittadella è strettamente vincolata alla realizzazione dei lavori di ampliamento del depuratore di Cittadella.

Nel corso degli ultimi anni, il depuratore di Tombolo è stato oggetto di una serie di proroghe dei termini di adeguamento, riassunte nel seguente schema.

Impianto di depurazione di Tombolo-Onara (PD) - 2^ cat., 7500 a.e.

Proroghe del termine di adeguamento dello scarico al D.M. 30.07.1999

Parere C.T.R.A.

Motivazioni

D.G.R.

Termine di adeguamento

06.12.2001 n. 3064

Presentato il Piano-Programma di adeguamento. Si rinviava ad una successiva approvazione per la progettazione definitiva. Nel periodo transitorio dovevano essere rispettati i limiti del D.P.R. n. 962/1973. La DCR 18.12.2002 n. 103 (DGR 18.04.2003 n. 1140 di recepimento) ha previsto nuovi finanziamenti per l'adeguamento dei depuratori.

21.12.2001 n. 3749

31.12.2003

04.12.2003 n. 3178

Presentato il progetto preliminare. Chiesta una proroga per le successive fasi di progettazione e realizzazione degli adeguamenti i cui finanziamenti sono stati previsti dalla DGR 18.04.2003 n. 1140. Previsto l'adeguamento di Tombolo-Onara, gestito da SETA S.p.A.

30.12.2003 n. 4361 e 06.02.2004 n. 283 (di rettifica)

31.12.2005

15.12.2005 n. 3351

Dal 01.01.2006 costituita la nuova società ETRA SpA. Necessità di rivedere il progetto preliminare con previsione di dismissione di Tombolo e potenziamento di Cittadella. Il progetto di "Ampliamento e riqualificazione funzionale dell'impianto di depurazione di Cittadella - opere 2° stralcio - Interventi area impianto" ha ottenuto Parere favorevole CTRA 11.05.2006 n. 3376, finanziato con Decreto 03.10.2006 n. 152.

30.12.2005 n. 4370

30.06.2008

02.04.2008 n. 3515

Completato il Progetto preliminare relativo al 1° Stralcio, entro novembre 2007. Il progetto è stato successivamente modificato perché il Comune di Tombolo ha chiesto la realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.P. n. 22.

La Provincia di Padova ha prescritto l'allargamento della S.P. n. 22, ed ha chiesto la sottoscrizione di un Accordo procedimentale tra le parti e l'avvio delle procedure di esproprio non previste nella precedente previsione progettuale.

Allungamento dei tempi causate dalle modalità di effettuazione degli espropri, la presenza di un errore nella mappa catastale nel tratto interessato dal progetto della pista ciclabile.

15.07.2008 n. 1957

31.12.2013


Con l'approssimarsi della scadenza del 31.12.2013, E.T.R.A. S.p.A., con nota 02.12.2013, prot. n. 79508 (acquisita agli atti il 10.12.2013, prot. n. 541255), ha chiesto una ulteriore proroga, fino al 31.12.2016, dei termini di adeguamento dell'impianto di depurazione di Tobolo-Onara.

In esito ad una richiesta di chiarimenti della Direzione Regionale Progetto Venezia 23.12.2013, prot. n. 564102,, ETRA S.p.A. ha dato riscontro con nota datata 10.01.2014, prot. n. 2466.

Le motivazioni addotte da E.T.R.A. S.p.A. a sostegno dell'istanza di proroga sono sostanzialmente connesse al recepimento, in sede di progettazione, della richiesta del Comune di Tombolo di realizzare una pista ciclabile lungo la Strada Provinciale n. 22, la Provincia di Padova ha prescritto l'allargamento della S.P. n. 22, ed ha chiesto la sottoscrizione di un Accordo procedimentale tra le parti e l'avvio delle procedure di esproprio non previste nella progettazione originale.

Alle citate problematiche si è aggiunto un allungamento dei tempi per consentire l'inserimento nel Piano d'Ambito dell'AATO "Brenta" dell'intervento, dalle procedure di esproprio.

A seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, i lavori di collegamento del depuratore di Tombolo a quello di Cittadella sono iniziati a novembre 2011. Attualmente è stata completata la posa del collettore principale.

E.T.R.A. fa rilevare che a causa di sopravvenute disposizioni legislative (D.L. 06.12.2011 n. 201, L. n. 180/2011; D.P.R. n. 177/2011), il progetto è stato rimodulato ed il Bando di Gara per l'aggiudicazione dei lavori è stato pubblicato per ben tre volte sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e ritirato due volte. La terza ed ultima pubblicazione è avvenuta il 07.02.2013 e si prevede che l'aggiudicazione provvisoria possa avvenire entro la fine del mese di aprile 2014.

In esito alla richiesta della Direzione Regionale Progetto Venezia, A.R.P.A.V., con nota 14.01.2014, prot. n. 3846/X.10.02, ha trasmesso i dati disponibili (periodo 2008-2013) relativi agli esiti dei controlli delle concentrazioni allo scarico del depuratore di Vigonza e di Tombolo-Onara.

L'istanza di proroga è stata illustrata nell'adunanza del 14.04.2014 alla Commissione Tecnica Regionale-Sezione Ambiente, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, all'accoglimento con il Parere n. 3911, Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Sulla base del Parere della C.T.R.A. del 14.04.2014 n. 3911, si ritiene di accogliere la richiesta di proroga fino al 31.12.2016 dei termini di adeguamento dell'impianto di depurazione pubblico di Tombolo-Onara.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di accogliere le richieste di proroga dei termini di adeguamento degli scarichi dei depuratori di Vigonda e di Tombolo-Onara presentate da ETRA SpA.

EVIDENZIATO che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

VISTA la L. 16.04.1973, n. 171 e ss.mm.ii.; 29.11.1984 n. 798, art. 5 e art. 21;

VISTO il D.P.R. 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 3, co. 31, art. 12;

VISTO il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi dei Decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (G.U.R.I. 19.08.1999, n. 158).

VISTAla Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;

VISTO il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 - T.U. ambiente; Parte III, Sez. II e Allegato n. 5 -;

VISTE le L.R. n. n. 64/1979, art. 2, co. 3; 17/1990, n. 8/1992, n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003;

VISTI i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 -limiti agli scarichi in Laguna-.

VISTE la Deliberazioni del Consiglio Regionale

-       01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;

-       27.12.2001, n. 70 - individuazione finanziamenti impianto di Vigonza;

-       18.12.2002 n. 103 - individuazione finanziamenti impianto di Vigonza;

-       04.05.2004, n. 24 - individuazione finanziamenti impianto di Vigonza;

-       05.11.2009 n. 107 - approvazione del P.T.A.;

VISTE le D.G.R. 22.06.2001, n. 1634; 21.12.2001, n. 3749 (Parere C.T.R.A. 06.12.2001, n. 3064); 06.02.04, n. 283 (Parere C.T.R.A. n. 3178 del 04.12.2003, proroga al 31.12.2005); 30.12.2005 n. 4370 (Parere C.T.R.A. 15.12.2005 n. 3351, proroga fino al 30.06.2008); 15.07.2008 n. 1957 (Parere C.T.R.A. 02.04.2008 n. 3515, proroga fino al 31.12.2010); 15.07.2008 n. 1957 (Parere C.T.R.A. 30.11.2010, n. 3705, Vigonza; Parere 02.04.2008 n. 3515, Tombolo); 27.01.2011 n. 69 (adozione Parere C.T.R.A. 30.11.2010 n. 3705, Proroga all'adeguamento del depuratore di Vigonza fino al 31.12.2013).

VISTA la D.G.R. 28.10.2013 n. 1952 (Conseguimento del 75 % di abbattimento di Azoto Totale e di Fosforo Totale a livello regionale, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili. Ex art. 91 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla D.C.R. 01.03.2000, n. 24.

VISTO il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 25 e l'Allegato "A".

PRESO ATTO delle note di E.T.R.A. S.p.A.:

-          02.12.2013, prot. n. 79216 - istanza di proroga dei termini della D.G.R. n. 69/2011, depuratore di Vigonza.

-          02.12.2013, prot. n. 79508 - richiesta proroga termini D.G.R. n. 1957/2008, depuratore di Tombolo-Onara.

-          10.01.2014, prot. n. 2466 - richiesta proroga termini D.G.R. n. 1957/2008, depuratore di Tombolo-Onara.

-          10.01.2014, prot. n. 2467 - istanza proroga termini D.G.R. n. 69/2011, integrazioni e chiarimenti.

-          22.01.2014, prot. n. 5513 - trasmissione integrazioni.

ACQUISITA la nota di A.R.P.A.V. 14.01.2014, prot. n. 3846/X.10.02 concernente il prospetto riepilogativo dei valori delle concentrazioni di contaminanti rilevate allo scarico dei depuratori di Vigonza e di Tombolo-Onara (periodo di campionamento 2008-2013).

ACQUISITI i Pareri della C.T.R.A. n. 3910, Allegato A al presente provvedimento (Favorevole alla proroga dei termini di adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di Vigonza al 31.12.2015) e n. 3911, Allegato B al presente provvedimento (Favorevole alla proroga dei termini di adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di Tombolo-Onara al 31.12.2016) , entrambi espressi nell'adunanza del 14.04.2014.

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54.

delibera

1.      Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.      Di far proprie le espressioni di Parere della C.T.R.A. espresse nell'adunanza del 14.04.2014:

-    n. 3910 concernente l'accoglimento dell'istanza presentata da E.T.R.A. S.p.A. di proroga dei termini di adeguamento per lo scarico dell'impianto pubblico di depurazione di Vigonza (PD) (Allegato A al presente provvedimento);
-    n. 3911 concernente l'accoglimento dell'istanza di ETRA S.p.A. di proroga dei termini di adeguamento per lo scarico dell'impianto pubblico di depurazione di Tombolo-Onara (PD) (Allegato B al presente provvedimento).

3.       Ad E.T.R.A. S.p.A. ente gestore degli impianti, viene concessa la deroga transitoria per l'adeguamento degli scarichi degli impianti di depurazione di Vigonza (PD) e di Tombolo-Onara (PD) ai valori limite tabellari sanciti dal D.M. 30.07.1999, prorogando i termini di adeguamento:

-   per l'impianto di depurazione di Vigonza: dal 01.01.2014 al 31.12.2015;
-   per l'impianto di depurazione di Tombolo-Onara: dal 01.01.2014 al 31.12.2016.

4.       Per quanto attiene all'impianto di depurazione di Vigonza, nel periodo transitorio, funzionale all'adeguamento dell'impianto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

-   Al fine di evitare ulteriori ritardi, E.T.R.A. S.p.A. dovrà mantenere uno stretto controllo durante tutto il procedimento di realizzazione dei manufatti, i cui stati di attuazione dovranno essere notificati alla preposta Struttura Regionale con frequenza semestrale.
-   per il parametro "fosforo totale" dovrà essere rispettato, allo scarico, il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2 mg/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti di A.R.P.A.V.
-   per il parametro "fosfati" non dovrà essere superato, allo scarico, il valore di 2 mg/litro, in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di A.R.P.A.V.
-   per il parametro "azoto totale" dovrà essere rispettato, allo scarico, il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili ( ≤ 15 mg/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti di A.R.P.A.V.
-   Per i rimanenti parametri, richiamati dal D.M. 30.07.99, allo scarico dell'impianto, dovranno essere rispettati i valori limite stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (Allegato A, Limiti di emissione di Colonna C "Zona di Pianura ad elevata densità insediativa", potenzialità superiore a 10.000 a.e.

5.       Per quanto attiene all'impianto di depurazione di Tombolo-Onara, tenuto conto della potenzialità dell'impianto stesso (12.000 a.e.) e dei normali livelli della falda freatica, nel periodo transitorio, funzionale all'adeguamento dell'impianto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

-   Al fine di evitare ulteriori ritardi, E.T.R.A. S.p.A. dovrà mantenere uno stretto controllo durante tutto il procedimento di realizzazione dei manufatti, i cui stati di attuazione dovranno essere notificati alla preposta Struttura Regionale con frequenza semestrale.
-   Per i parametri: BOD5, COD, N totale, N-NO2, N-NH4+ dovranno essere rispettati i valori allo scarico stabiliti dal D.M. 30.07.1999 (valori medi annui dei campionamenti ARPAV).
-   per il parametro "fosforo totale" dovrà essere rispettato, allo scarico, il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2 mg/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti di A.R.P.A.V.
-   per il parametro "fosfati" non dovrà essere superato, allo scarico, il valore di 2 mg/litro, in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di A.R.P.A.V.
-   Per i rimanenti parametri, richiamati dal D.M. 30.07.99, allo scarico dell'impianto, dovranno essere rispettati i valori limite stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (Allegato A, Limiti di emissione di Colonna C "Zona di Pianura ad elevata densità insediativa", potenzialità superiore a 10.000 a.e.

6.       Di incaricare il Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale, Sezione Progetto Venezia, di tutte le attività conseguenti al presente provvedimento.

7.       Il presente provvedimento va trasmesso a E.T.R.A. S.p.A.; alla Provincia di Padova; all'A.R.P.A.V.; alla Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Padova, al Consiglio di Bacino "Brenta".

8.       Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

9.       Di pubblicare il provvedimento sul B.U.R.V.

(seguono allegati)

1031_AllegatoA_277271.pdf
1031_AllegatoB_277271.pdf

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